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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36895/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'associazione a delinquere per mancanza di prova di una struttura organizzata, stabile e di un programma criminoso indeterminato, nonché l'assenza di elementi che lo colleghino stabilmente agli altri coindagati; ha poi censurato la genericità dell'accusa di corruzione (assenza di identificazione dei beneficiari e delle somme) e ha dedotto l'insussistenza delle esigenze cautelari per la distanza temporale dei fatti e per l'assenza dall'ufficio per motivi di salute, chiedendo misure alternative.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso relativi alla gravità indiziaria rispetto ai reati di associazione a delinquere e di corruzione per l'esercizio della funzione, rilevando una motivazione generica e insufficiente del Tribunale del riesame: le intercettazioni, i messaggi e la documentazione sequestrata non sono stati analiticamente collegati al contributo stabile del ricorrente nell'ambito di un sistema organizzato. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale per un nuovo esame della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in conseguenza, delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Per la configurabilità dell'associazione a delinquere è richiesta l'esistenza di una struttura organizzata sovraordinata, la stabilità nel tempo del vincolo associativo e un programma criminoso indeterminato; non è sufficiente un accordo occasionale o rapporti saltuari.

  • art. 318 cod. pen.

    La fattispecie della corruzione per l'esercizio della funzione richiede elementi specifici che attestino l'indebito ricevimento di denaro/oggetti in relazione all'esercizio delle funzioni; la mera genericità e l'assenza di individuazione di beneficiari e somme indeboliscono la gravità indiziaria.

  • art. 5, comma 8-bis (richiamato nella motivazione, relativo alla normativa sull'immigrazione/falsificazione documentale)

    Richiamata nel contesto dei reati cd. fine (false attestazioni sulla conoscenza della lingua italiana) come condotte strumentali al rilascio dei permessi di soggiorno; tali reati, se non contestati al ricorrente, non possono supplire da soli a provare la partecipazione stabile del medesimo all'organizzazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La misura cautelare deve essere motivata con esigenze concrete e attuali di prevenzione e, ove detrattoriati, va valutata la rilevanza della distanza temporale dai fatti e la sussistenza di pericolo di reiterazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta la sintesi dei motivi del ricorso ai fini del loro esame; la Corte si è attenuta alla sintetizzazione prevista per l'esposizione dei motivi.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi della norma che disciplina tale modalità, come richiamato nella sentenza.

Massime di principio

  • Per contestare penalmente un pubblico ufficiale nel contesto di un'associazione a delinquere è necessario dimostrare, oltre a scambi o contatti, il suo contributo stabile e funzionale alla struttura organizzata: rapporti sporadici con un unico intermediario non sono sufficienti di per sé.
  • La qualificazione di associazione a delinquere richiede la prova di una struttura organizzata e di un programma criminoso indeterminato e stabile nel tempo; in assenza di tali elementi può configurarsi al più un concorso in reati determinati o una collaborazione occasionale.
  • La fattispecie di corruzione richiede elementi specifici che colleghino il vantaggio ricevuto all'esercizio della funzione (identificazione dei beneficiari, somme o modalità delversamento, nesso causale): descrizioni generiche o importi approssimativi e non ricostruiti non soddisfano il requisito della gravità indiziaria.
  • Le intercettazioni, i messaggi e i documenti sequestrati devono essere analiticamente ricondotti al ruolo e alle attività d'ufficio dell'indagato: elenchi e sequestri generici senza ricostruzione del 'giro' di affari o dell'esito delle pratiche sono insufficenti.
  • Le esigenze cautelari richiedono motivazione attuale e circostanziata (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga): la sola contestazione di fatti passati, specialmente se cessati da tempo, non giustifica automaticamente misure afflittive se non emerge un rischio concreto.
  • In caso di insoddisfacente motivazione del giudice delle misure, la decisione può essere annullata e il procedimento rinviato per un nuovo esame in cui il giudice deve esplicitare i nessi probatori e valutare misure meno afflittive se idonee.

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