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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11143/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello e confermato il rigetto del ricorso contro un ruolo, portato da una cartella di pagamento, relativo al recupero di euro 456.335,28 per il mancato pagamento di un avviso di liquidazione concernente imposte di successione per l'anno 2010. L'avviso di liquidazione era divenuto definitivo, anche a seguito di una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale che ne aveva accertato la legittimità. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse travisato l'oggetto della domanda, diretta a far valere l'inesistenza giuridica dell'atto prodromico per difetto di delega del sottoscrittore e non un vizio della delega relativa alla sottoscrizione del ruolo. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame del fatto relativo all'esistenza di una valida delega per la sottoscrizione dell'avviso di liquidazione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato l'assenza di una valida delega per la sottoscrizione dell'avviso prodromico. Con il quarto motivo ha dedotto che la CTR avrebbe dovuto accertare l'inesistenza giuridica dell'avviso per carenza della funzione dirigenziale in capo al sottoscrittore.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ribadito che l'atto della riscossione conseguente a un atto impositivo definitivo non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo e può essere contestato soltanto per vizi propri, non per censure riguardanti l'atto presupposto da cui è sorto il debito tributario. L'eccezione è ammessa soltanto quando il contribuente abbia avuto conoscenza della pretesa impositiva per la prima volta mediante la notificazione dell'atto riscossivo, circostanza non ricorrente nel caso esaminato. Poiché l'avviso di liquidazione era già divenuto definitivo, anche in forza della precedente pronuncia della Commissione tributaria provinciale, non era più possibile rimetterne in discussione la validità, inclusi i profili relativi alla delega e alla qualifica del sottoscrittore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge e ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente lo ha invocato sostenendo che il giudice tributario avesse travisato l'oggetto della domanda; la Corte ha ritenuto comunque irrilevante la questione, poiché le contestazioni sull'atto presupposto non erano più proponibili contro l'atto riscossivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro della denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicato come parametro della denuncia di omesso esame del fatto relativo alla delega per la sottoscrizione dell'avviso di liquidazione.

  • art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'atto riscossivo conseguente a un atto impositivo definitivo è sindacabile soltanto per vizi propri e non per questioni riguardanti l'atto presupposto, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva soltanto mediante la notificazione dell'atto riscossivo.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della sottoscrizione dell'avviso di liquidazione da parte di un funzionario asseritamente privo di valida delega o della necessaria qualifica; la Corte non ha esaminato nel merito tali profili, perché non più deducibili contro l'atto riscossivo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • L'atto della riscossione emesso in conseguenza di un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo e può essere impugnato soltanto per vizi propri.
  • Le contestazioni relative alla validità, alla sottoscrizione, alla delega o alla qualifica del funzionario che ha formato l'atto impositivo presupposto non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione dell'atto riscossivo successivo, quando l'atto presupposto sia divenuto definitivo.
  • La preclusione alla contestazione dell'atto presupposto non opera quando il contribuente abbia avuto conoscenza della pretesa tributaria soltanto con la notificazione dell'atto riscossivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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