Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7418/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per furto in abitazione aggravato (art. 624‑bis c.p.). La ricorrente, tramite difensore, denunciava inosservanza di norme e vizi di motivazione per il diniego della riqualificazione del fatto a furto semplice (art. 624 c.p.), sostenendo che l'ingresso nell'abitazione era avvenuto con il consenso della parte offesa in quanto collaboratrice domestica, e che mancava il nesso finalistico necessario per configurare il reato previsto dall'art. 624‑bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ingresso nell'abitazione fosse avvenuto con il consenso della proprietaria per lo svolgimento dell'attività di collaborazione domestica e che tale ingresso fosse strumentale all'espletamento del lavoro, non al furto. Pertanto manca il nesso finalistico tra introduzione e impossessamento richiesto per l'integrazione dell'art. 624‑bis c.p. Il fatto è stato riqualificato in furto semplice ai sensi dell'art. 624 c.p.; la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. (In precedenza il Sostituto Procuratore generale aveva proposto l'inammissibilità del ricorso, richiesta non accolta.)

Norme richiamate

  • art. 624‑bis cod. pen.

    "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora"

    La norma amplia l'area dei luoghi di punibilità ma, secondo la Corte, mantiene la necessità della strumentalità dell'introduzione: occorre il nesso finalistico tra ingresso e impossessamento perché si configuri il furto in abitazione.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma del furto semplice. La Corte ha ritenuto che i fatti, per le modalità ricostruite, siano da qualificare come furto semplice, perché l'ingresso nell'abitazione era consensuale e finalizzato al lavoro, non strumentale alla consumazione del furto.

  • art. 625, primo comma, n. 1), cod. pen. (previgente)

    Riferimento storico: la disciplina previgente poneva rilievo anche sul trattenersi nell'abitazione. La Corte osserva che l'attuale art. 624‑bis non riprende quella previsione sul trattenersi, rafforzando l'interpretazione secondo cui è centrale la strumentalità dell'introduzione.

  • art. 23, comma 8, decreto‑legge 28/10/2020, n. 137 (conv. in L. 18/12/2020, n. 176) e succ. mod.

    Norma procedurale richiamata rispetto alla modalità di discussione e alla requisitoria scritta: qui la requisitoria del Procuratore generale è stata depositata in forma scritta ai sensi della disposizione.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamata in relazione ai limiti formali del ricorso per cassazione (termini e ambiti di impugnazione).

Massime di principio

  • Per configurare il reato di furto in abitazione (art. 624‑bis c.p.) è necessario che l'introduzione nell'immobile sia strumentale al furto: deve esistere un nesso finalistico tra ingresso e impossessamento della cosa, non un mero collegamento occasionale.
  • L'ingresso consensuale nell'abitazione per lo svolgimento di un servizio (es. collaboratrice domestica, ospite) non determina automaticamente il delitto di furto in abitazione: se il consenso dell'accesso è finalizzato al lavoro e l'appropriazione avviene successivamente, il reato va in genere qualificato come furto semplice (art. 624 c.p.), salvo prova che l'ingresso fosse stato strumentale al furto.
  • Comportamenti reiterati di furto non sono di per sé sufficienti a provare la strumentalità dell'introduzione; la reiterazione può però concorrere a formare prova indiziaria della volontà dolosa, ma occorre valutare se l'evento criminoso sia stato voluto già al momento dell'introduzione.
  • Se il consenso della vittima risultasse viziato (inganno, costrizione, raggiro che avevano lo scopo di favorire il furto) o l'agente avesse creato artifici per garantire l'impunità, tale quadro fattuale potrebbe integrare la strumentalità e quindi la fattispecie aggravata.
  • In casi simili è opportuno valutare attentamente le modalità dell'accesso, il ruolo e le mansioni dell'agente, la temporizzazione e la ripetizione delle sottrazioni e gli eventuali comportamenti volti a celare i furti, per decidere se ricorre il nesso finalistico richiesto da art. 624‑bis o se è più corretta la qualificazione come furto semplice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.