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Ordinanza

Ordinanza n. 2270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che aveva respinto l'istanza di revoca del decreto di detenzione armi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che aveva respinto l'istanza di revoca del decreto di detenzione di armi adottato nei suoi confronti. Il testo non specifica i singoli motivi di ricorso dedotti in primo grado né le censure articolate nell'appello cautelare. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, valutando separatamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi dedotti in primo grado dovessero essere esaminati compiutamente dal TAR nella sede di merito, senza anticipare una valutazione definitiva nella fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto recessivo l'interesse dell'appellante rispetto all'interesse delle amministrazioni a scongiurare rischi per la sicurezza pubblica nelle more della definizione del giudizio di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la valutazione del fumus boni iuris resta sommaria e non richiede necessariamente l'anticipazione dell'esame compiuto dei motivi di merito, quando questi possano essere adeguatamente scrutinati dal giudice di primo grado nella sede di merito.
  • In materia di detenzione e possesso di armi, nelle more della definizione del giudizio sull'istanza di revoca del provvedimento prefettizio, l'interesse individuale alla disponibilità delle armi può essere ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica.
  • L'appello cautelare deve essere respinto quando, all'esito della cognizione sommaria, non emerga la necessità di anticipare la tutela richiesta e il periculum allegato non prevalga sull'interesse pubblico alla sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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