Sentenza n. 1960/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva annullato gli atti della procedura concorsuale per tredici posti di docente di prima fascia nel settore CODI/21 – Pianoforte, disponendo la sostituzione integrale della commissione e la riedizione della procedura
Esito
Favorevole al resistente (partecipanti e amministrazioni)
Prevale il privato
La controversia
Gli appelli, riuniti perché proposti contro la medesima sentenza, contestavano l’annullamento della procedura concorsuale fondato sull’incompatibilità del presidente della commissione esaminatrice rispetto a due candidati. Gli appellanti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 51 c.p.c., 6-bis della l. 241/1990 e 97 Cost., sostenendo che le cause di incompatibilità avessero carattere tassativo e non fossero estensibili analogicamente; che i rapporti di maestro e allievo, colleganza, collaborazione o ufficio non integrassero di per sé una causa di astensione; che mancassero rapporti personali o professionali di intensità e sistematicità tali da configurare un conflitto concreto; che il TAR avesse travisato i fatti, motivato insufficientemente e omesso di verificare il collegamento tra il vizio della commissione e il pregiudizio subito dagli originari ricorrenti. Gli appellanti vincitori deducevano inoltre l’inammissibilità o infondatezza del ricorso originario e la violazione del principio di conservazione degli atti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito e respinto entrambi gli appelli, confermando la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che, pur avendo le ipotesi tipizzate dall’art. 51, comma 1, c.p.c. carattere tassativo e non essendo sufficiente, da solo, un ordinario rapporto accademico, di ufficio o di collaborazione, l’art. 6-bis della l. 241/1990 imponga di segnalare anche situazioni di conflitto potenziale o gravi ragioni di convenienza idonee a far dubitare dell’imparzialità del commissario. Nel caso concreto erano emersi elementi oggettivi, specifici e circostanziati: il presidente aveva avuto con un candidato un rapporto didattico pluriennale, seguito da una collaborazione concertistica intensa e dalla realizzazione comune di un prodotto discografico; con una candidata vincitrice aveva condiviso il medesimo ambito dipartimentale, incarichi istituzionali, attività didattiche, concerti e lavori in un’altra procedura selettiva concomitante. Tali rapporti eccedevano la normale dinamica di maestro e allievo o di mera colleganza ed erano idonei a generare il sospetto che la valutazione potesse dipendere dalla conoscenza personale anziché dal risultato delle prove. Il presidente avrebbe dovuto rendere tali circostanze manifeste prima di assumere l’incarico, così da consentire agli organi competenti una valutazione ex ante sulla sua idoneità a svolgere le funzioni. L’omessa dichiarazione ha violato i principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione e ha viziato la composizione della commissione e le successive operazioni concorsuali. Sono rimasti coperti da giudicato i capi della sentenza di primo grado non impugnati; i motivi riproposti dagli originari ricorrenti sono stati assorbiti. Le spese sono state poste a carico degli appellanti nei confronti degli originari ricorrenti, nella misura di euro 4.000 per ciascun appello, oltre accessori, con compensazione delle spese tra le altre parti.
Norme richiamate
art. 51 c.p.c.
Il commissario deve astenersi nei casi tipizzati dalla disposizione; il comma 2 contempla inoltre le gravi ragioni di convenienza.
Le ipotesi tipizzate di astensione obbligatoria non possono essere estese analogicamente; tuttavia, nel contesto delle commissioni concorsuali, le gravi ragioni di convenienza e i conflitti potenziali impongono la segnalazione delle circostanze idonee a suscitare un dubbio sull’imparzialità.
art. 6-bis l. 241/1990
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
La disposizione introduce una clausola generale applicabile anche alle commissioni di concorso e impone la segnalazione non solo dei conflitti conclamati, ma anche di quelli potenziali e delle gravi ragioni di convenienza idonee a minacciare, o a far dubitare, dell’imparzialità.
art. 97 Cost.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Il principio di imparzialità costituisce fondamento diretto dell’obbligo di prevenire e segnalare situazioni suscettive di compromettere la serenità e l’equanimità delle valutazioni concorsuali.
art. 54 Cost.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore.
La disposizione concorre a fondare il dovere di trasparenza e di astensione o segnalazione del funzionario che si trovi in una situazione potenzialmente confliggente con l’esercizio imparziale della funzione.
art. 7 d.P.R. 62/2013
Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di soggetti con i quali abbia rapporti qualificati.
La disciplina del codice di comportamento è compatibile con l’art. 6-bis l. 241/1990 e rafforza il dovere di astensione in presenza di situazioni personali o relazionali idonee a incidere sull’imparzialità.
art. 96, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, le cause di incompatibilità tipizzate dall’art. 51 c.p.c. non possono essere estese analogicamente; ciò non esclude, tuttavia, l’obbligo di segnalare, ai sensi dell’art. 6-bis l. 241/1990 e dei principi di imparzialità e trasparenza, ogni rapporto personale o professionale di particolare intensità idoneo a generare un conflitto di interessi potenziale o anche soltanto un ragionevole sospetto di parzialità.
- Il semplice rapporto accademico, di ufficio, di colleganza o di collaborazione tra commissario e candidato non determina automaticamente l’incompatibilità; assumono rilievo i rapporti che, valutati concretamente, per durata, assiduità, intensità, rilevanza e contenuto, eccedano la normale dinamica istituzionale e siano idonei a far dubitare che il candidato venga valutato in ragione delle conoscenze personali.
- L’obbligo di segnalazione del conflitto potenziale grava sul commissario prima dell’assunzione dell’incarico e dell’avvio delle operazioni concorsuali, affinché l’amministrazione competente possa compiere una valutazione ex ante e consapevole sulla composizione dell’organo collegiale.
- La mancata segnalazione di rapporti personali o professionali qualificati, idonei a suscitare un dubbio sull’imparzialità del commissario, integra una violazione delle regole di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione e può viziare la composizione della commissione e le successive operazioni concorsuali.
- Il sindacato giudiziale sul conflitto di interessi nelle commissioni concorsuali deve essere svolto in concreto e con rigore, valorizzando elementi oggettivi, specifici e circostanziati e distinguendo i rapporti ordinari da quelli caratterizzati da una comunanza di interessi o da una vicinanza personale e professionale particolarmente intensa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →