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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17049/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna (pene complessive confermate in molte parti) articolando quattro censure principali: 1) vizi nella valutazione dell'attendibilità e della mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Bonanno (assenza di sequestri sui dispositivi citati, tabulati non sviluppati, videoriprese di scarsa qualità, altre dichiarazioni contraddittorie come quelle di Mantineo); 2) inesattezza e insufficienza della prova in ordine alle cessioni di stupefacente (qualità e quantità non adeguatamente accertate; motivazione illogica); 3) vizio di motivazione e travisamento in relazione al reato associativo (contestazione della qualificazione di "fornitore stabile" e della sussistenza di un vincolo associativo strutturato, nonché errore sulla data di un episodio); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizi nel calcolo del trattamento sanzionatorio (criteri di determinazione della pena e applicazione degli aumenti per reati satellite non adeguatamente motivati).

La decisione

La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto congrua la valutazione di merito circa l'attendibilità delle dichiarazioni di Giovanni Bonanno, valorizzando i riscontri costituiti da videoriprese, tabulati telefonici, pedinamenti e altri elementi logici; ha confermato le condanne per le varie cessioni di stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nei capi contestati (1,2,5,8,16,17,22). Tuttavia, ha accolto il terzo motivo limitatamente al capo 164 (art. 74 d.P.R. 309/90, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) nei confronti di Bruno Gioffré: la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il reato associativo ritenendo che i giudici di merito non abbiano applicato e motivato correttamente il principio secondo cui la qualificazione di "fornitore stabile" come parte dell'associazione richiede prova che la fornitura assuma stabilità, continuità e rilevanza tale che la sua interruzione avrebbe un effetto destabilizzante sul sodalizio e che il fornitore abbia coscienza e volontà di partecipare all'associazione. Per il resto il ricorso è stato respinto. La Corte ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina la determinazione del trattamento sanzionatorio, in ragione dell'annullamento del reato più grave nel cumulo.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato per i criteri di valutazione della attendibilità delle dichiarazioni (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e per l'applicazione unitaria della verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    citato in relazione al dovere di motivazione e alle modalità del vaglio probatorio da parte del giudice.

  • d.P.R. n. 309/1990

    norma relativa ai reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che singole cessioni possono essere provate anche senza sequestro della sostanza quando vi siano riscontri logici, videoriprese, tabulati e dichiarazioni corroboranti.

  • d.P.R. n. 309/1990

    norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha annullato la condanna per mancanza della prova che il rapporto fornitore-acquirente abbia assunto la stabilità e l'incidenza necessarie per qualificare il fornitore come parte integrante del sodalizio.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 (La Cava)

    principio richiamato dalla Corte: il passaggio da mera fornitura a partecipazione associativa richiede prova che la fornitura, per continuità, stabilità, modalità e rilievo economico, sia tale che la sua interruzione desterebbe un effetto destabilizzante sul sodalizio e che il fornitore abbia la consapevolezza e volontà di contribuire alla vita dell'associazione.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)

    richiama i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e la possibilità di valutare congiuntamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva senza una sequenza tassativa.

Massime di principio

  • La testimonianza del collaboratore di giustizia può fondare condanne se il giudice ne valuta positivamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca e se esistono riscontri logici o materiali (videoriprese, tabulati, pedinamenti) anche se la sostanza non è stata sequestrata.
  • Videoriprese, tabulati telefonici e osservazioni sul comportamento delle persone coinvolte possono costituire riscontri probatori significativi e integrativi rispetto alle dichiarazioni, e sono utilizzabili anche in giudizio abbreviato se adeguatamente documentati nelle annotazioni di P.G.
  • La tecnica motivazionale per relationem è ammessa se il provvedimento di riferimento è noto all'imputato, adeguatamente motivato e il giudice d'appello dimostra di averne considerato il contenuto; il controllo di legittimità verifica la non manifesta illogicità della motivazione complessiva.
  • Per affermare la partecipazione di un fornitore a un'associazione per delinquere non basta la mera ripetizione di forniture: occorre provare stabilità, continuità e rilevanza tale che l'interruzione della fornitura avrebbe effetti destabilizzanti sul gruppo e la consapevolezza del fornitore di contribuire stabilmente all'organizzazione.
  • Quando la Corte suprema annulla in parte una sentenza per difetto probatorio sulla qualificazione più grave, il giudice di merito va rinnovato o chiamato a ricalcolare il trattamento sanzionatorio complessivo tenendo conto della nuova composizione del cumulo.
  • Censure generiche sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili in Cassazione se non specificano i vizi di motivazione relativi al caso concreto.

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