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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 14.01.2026, notificata in pari data, con cui il Sindaco di-OMISSIS-, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 54 del TUEL ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero di un alloggio popolare abusivamente occupato; - nonché, ove possa occorrere di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombero di un alloggio popolare occupato senza titolo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (occupanti abusivi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, con la quale era stato ordinato lo sgombero di un alloggio popolare di proprietà dello IACP, da essi occupato senza titolo. Hanno dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente, sostenendo che l'occupazione era stata determinata da una situazione di indigenza e che l'alloggio, al momento dell'occupazione, era libero, abbandonato e fatiscente. Hanno inoltre sostenuto che il potere di procedere allo sgombero, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 1/1992, spettasse ai dirigenti e non al Sindaco. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, rilevando che l'ordinanza impugnata era stata annullata in autotutela con successiva ordinanza. I ricorrenti hanno preso atto dell'annullamento e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese e per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva integralmente annullato in autotutela l'ordinanza impugnata, determinando il soddisfacimento della pretesa demolitoria dei ricorrenti. Ha respinto l'eccezione relativa alla tardività della costituzione del Comune, ritenendo tempestiva la costituzione ai fini cautelari, che può avvenire anche in camera di consiglio ai sensi dell'art. 55, comma 7, c.p.a.; ha tuttavia considerato tardivi la memoria e i documenti depositati oltre il termine delle ore 12 dell'ultimo giorno utile. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, poiché la controversia riguardava direttamente un provvedimento sindacale contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana e dell'abitato, ricompreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, tenendo conto dell'annullamento tempestivo dell'atto e della natura abusiva dell'occupazione, e dichiarate irripetibili nei confronti dello IACP non costituito. I ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso da effettuarsi con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è stato indicato quale base giuridica dell'atto di sgombero impugnato, ma il giudice non ha esaminato nel merito la sussistenza dei relativi presupposti, essendo intervenuto l'annullamento in autotutela.

  • art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a.

    i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato

    Le controversie aventi ad oggetto provvedimenti sindacali contingibili e urgenti riconducibili alle materie indicate appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, con integrale soddisfacimento della pretesa azionata, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 55, comma 7, c.p.a.

    Nel giudizio cautelare le parti possono costituirsi anche in camera di consiglio; pertanto la costituzione del Comune non è stata ritenuta tardiva.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il deposito di memorie e documenti oltre il termine processuale previsto comporta la tardività degli atti difensivi.

  • art. 4, comma 4, allegato 2 al c.p.a.

    Il termine ultimo per il deposito di memoria e documenti scade alle ore 12 dell'ultimo giorno utile.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, ricorrendone i presupposti.

  • art. 81 d.P.R. 115/2002

    La liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato è subordinata alla presentazione dell'istanza del difensore e alla prova dell'iscrizione nell'apposito elenco.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione annulla integralmente in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento soddisfa la pretesa azionata, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto ormai rimosso.
  • Le controversie aventi ad oggetto provvedimenti sindacali contingibili e urgenti riconducibili alle materie indicate dall'art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a. appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando l'atto dispone lo sgombero di un alloggio pubblico occupato senza titolo.
  • Nel giudizio cautelare la costituzione della parte può avvenire anche in camera di consiglio; ciò non rende però tempestivi memoria e documenti depositati oltre il termine processuale delle ore 12 dell'ultimo giorno utile.
  • La tardività di memoria e documenti depositati oltre il termine previsto per il giudizio cautelare comporta la loro inutilizzabilità ai fini della decisione, ferma restando la valutazione delle questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal processo.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo le circostanze concrete, potendo il giudice compensarle considerando l'annullamento tempestivo dell'atto e la condotta sostanziale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiGiurisdizione e ripartoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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