Cassazione Civile, Ordinanza n. 33920/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme pretese da una società nei confronti di una socia, somme riferite a crediti di varia natura collegati al rapporto di partecipazione societaria e risultanti dai bilanci approvati e depositati. La socia contestava la prova del credito, sostenendo che i bilanci prodotti non fossero sufficienti a fondare l'onere probatorio della società creditrice. Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, ritenendo provata la pretesa anche sulla base di un verbale assembleare in cui i soci si sarebbero impegnati alla restituzione di alcune somme, e ha quindi confermato il decreto ingiuntivo nei limiti residui. In appello, la socia ha impugnato la decisione, ma la Corte territoriale ha dichiarato l'appello inammissibile perché non avrebbe censurato compiutamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado, valorizzando in particolare la mancata contestazione delle poste di credito riportate in nota integrativa e della delibera di approvazione del bilancio. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile l'appello e, con il secondo motivo, ancora violazione dell'art. 342 c.p.c. per non avere la Corte d'appello valorizzato le prove offerte, in particolare alcune testimonianze. Prima della decisione sul merito, tuttavia, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, allegando una scrittura transattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla ricorrente e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato. Non è stata adottata alcuna pronuncia nel merito sui motivi di ricorso, né sulle questioni relative all'art. 342 c.p.c., perché la rinuncia ha reso venuto meno l'interesse a decidere.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma evocata come parametro del primo motivo di ricorso, per denunciare una violazione processuale in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del secondo motivo di ricorso, per denunciare violazione di legge nell'applicazione dell'art. 342 c.p.c. e nella valutazione delle prove.
art. 342 c.p.c.
Richiamato come norma sul contenuto dell'atto di appello: la Corte d'appello aveva ritenuto che l'appellante non avesse censurato in modo compiuto la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla costituzione nel giudizio di appello dell'assuntore del concordato fallimentare della società originariamente opposta.
art. 13, comma 8, l. n. 247/2012
Evocato nella dichiarazione di rinuncia, con riferimento alla rinuncia al vincolo di solidarietà da parte dei difensori.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per escludere che, non essendovi conformità tra decisione e proposta di definizione accelerata, potessero pronunciarsi gli effetti previsti dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando interviene rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione, poiché viene meno l'interesse a una decisione di merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, anche quando la definizione intervenga per rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando non ricorrono i relativi presupposti, come rilevato dalla Corte nel caso di inammissibilità conseguente a rinuncia.
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