Cassazione Civile, Ordinanza n. 01506/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a due soggetti un'intimazione di pagamento fondata su precedenti avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, emessi anche nei confronti di una società estera e degli stessi soggetti in proprio come autori della violazione. I contribuenti avevano impugnato l'intimazione e la controversia era arrivata in appello, dove la CTR aveva ritenuto non opponibile ai contribuenti il consolidamento dell'avviso di accertamento nei confronti della società e, nel merito, aveva escluso la debenza di sanzioni e IRES in capo ai medesimi. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originario perché l'avviso di accertamento presupposto, notificato anche ai contribuenti personalmente, non era stato da essi impugnato ed era quindi divenuto definitivo; di conseguenza, l'intimazione di pagamento poteva essere contestata solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto impositivo ormai consolidato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che dagli atti emergeva che l'avviso di accertamento presupposto era stato notificato anche ai due contribuenti in proprio, quali autori della violazione, e che questi non lo avevano impugnato. In base al principio secondo cui l'intimazione di pagamento che segue un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo, la sua impugnazione è ammessa solo per vizi propri, salvo prova che la pretesa sia stata conosciuta solo con l'intimazione, evenienza non ricorrente nel caso di specie. La CTR, invece, aveva esaminato il merito della pretesa tributaria partendo da un presupposto errato, ossia dalla ritenuta inopponibilità ai contribuenti degli esiti del giudizio promosso dalla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e, non potendo la domanda essere riproposta, la Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; i contribuenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
L'intimazione di pagamento non è autonomamente censurabile per i vizi dell'atto impositivo presupposto, se quest'ultimo è divenuto definitivo per mancata impugnazione; sono deducibili solo i vizi propri dell'intimazione.
art. 21 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente quale norma processuale in tema di impugnazione degli atti tributari, in relazione all'inammissibilità del ricorso originario per tardiva contestazione della pretesa ormai consolidata.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per censurare la decisione di merito, ritenendo che la CTR avesse trascurato un dato fattuale pacifico e risultante dagli atti, cioè la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento da parte dei contribuenti.
art. 382 c.p.c.
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta, essendo l'originario ricorso dei contribuenti inammissibile.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento che segua un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione non introduce una nuova pretesa impositiva, ma è impugnabile soltanto per vizi propri.
- Se il contribuente ha ricevuto personalmente l'atto impositivo presupposto e non l'ha tempestivamente impugnato, non può contestarne il merito tramite l'impugnazione dell'intimazione di pagamento successiva.
- L'eccezione che consente di far valere anche i vizi dell'atto presupposto contro l'intimazione richiede la prova che il destinatario abbia conosciuto la pretesa solo con quest'ultimo atto.
- Quando il giudice di merito decide nel merito una controversia che era invece inammissibile per definitività dell'atto presupposto, la sentenza va cassata senza rinvio con declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso.
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