Sentenza n. 1487/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere ritenute realizzate in difformità dalla licenza edilizia o in assenza di titoli edilizi e paesaggistici, nonché relazione di sopralluogo presupposta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che ordinava la demolizione di una pluralità di opere realizzate sul villino e il ripristino dello stato dei luoghi. Hanno dedotto che l’immobile era stato realizzato nell’ambito di una lottizzazione regolarmente assentita, che era stato ultimato nel 1975 e che il Comune, all’esito dei controlli effettuati in occasione dell’ultimazione dei lavori, aveva rilasciato il certificato di abitabilità del 10 giugno 1975 attestando la conformità del fabbricato al progetto assentito. Hanno sostenuto che le opere contestate erano già esistenti all’epoca dell’ultimazione oppure costituivano modifiche di minima entità prive di rilevanza urbanistico-edilizia e paesaggistica. Hanno inoltre rappresentato la spontanea rimozione, nelle more del giudizio, del pergolato oggetto di una delle contestazioni. Il Comune ha difeso la legittimità dell’ordinanza, sostenendo che le opere non erano coperte dalla licenza originaria e incidevano sulla sagoma, sui prospetti, sull’assetto plano-volumetrico e sulle sistemazioni esterne dell’immobile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti. Il giudice ha valorizzato il certificato di abitabilità rilasciato nel 1975 e la documentazione dalla quale emergeva che il Comune aveva già verificato, all’epoca della realizzazione, la presenza di limitate variazioni costruttive, ritenendo comunque l’opera conforme al titolo edilizio. L’ordinanza non aveva svolto un adeguato approfondimento sulla consistenza, sulla datazione e sulla rilevanza urbanistico-edilizia delle opere, né si era confrontata con la documentazione storica e con gli atti comunali attestanti la conformità dell’immobile. Il provvedimento non chiariva inoltre per quali ragioni le opere dovessero essere qualificate come totale difformità o variazioni essenziali ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, né indicava gli elementi istruttori escludenti la parziale difformità o le tolleranze costruttive. Il TAR ha richiamato il criterio secondo cui la variazione essenziale ricorre soltanto quando le modifiche siano incompatibili, qualitativamente o quantitativamente, con il disegno complessivo dell’intervento e determinino un organismo edilizio diverso da quello autorizzato. È stata ravvisata una carenza istruttoria anche sui profili paesaggistici, per l’omessa adeguata valutazione dell’effettiva incidenza delle opere sui valori tutelati, tenuto conto della loro risalente esistenza e della documentazione prodotta. La rimozione del pergolato ha inoltre imposto una rivalutazione complessiva dell’assetto dei luoghi. L’ordinanza è stata quindi annullata per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata adottata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando la causa è matura per la decisione, previa audizione delle parti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale parametro per la qualificazione degli interventi come eseguiti in totale difformità o in assenza di permesso e per la conseguente sanzione demolitoria; il giudice ha rilevato che tale qualificazione non era stata adeguatamente accertata e motivata.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale parametro per la qualificazione delle variazioni essenziali; il giudice ha ritenuto carente la motivazione sull’effettiva riconducibilità delle opere a tale categoria.
Massime di principio
- L’adozione di un’ordinanza di demolizione richiede uno specifico accertamento della consistenza, della datazione e della qualificazione giuridica delle opere, non potendo l’amministrazione limitarsi ad affermare genericamente che esse sono state realizzate in difformità o in assenza di titolo.
- La qualificazione di un intervento come variazione essenziale presuppone modifiche incompatibili, sul piano qualitativo o quantitativo, con il disegno complessivo dell’opera assentita, tali da determinare un organismo edilizio diverso da quello autorizzato.
- Quando esistono documenti storici e atti comunali precedenti che attestano la conformità dell’immobile o la conoscenza di limitate variazioni costruttive, l’amministrazione deve confrontarsi puntualmente con tali elementi prima di esercitare il potere repressivo edilizio.
- L’ordinanza demolitoria deve motivare specificamente le ragioni per cui le opere non siano riconducibili alla parziale difformità o alle tolleranze costruttive, ove tali qualificazioni siano state prospettate e risultino plausibili alla luce della documentazione disponibile.
- Anche i profili paesaggistici dell’abuso devono essere oggetto di un’istruttoria concreta sull’effettiva incidenza delle opere sui valori tutelati, soprattutto quando si deduca la loro risalente esistenza.
- La sopravvenuta rimozione di una delle opere contestate impone all’amministrazione una rivalutazione complessiva dell’attualità e dell’oggetto delle misure repressive riferite allo stato dei luoghi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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