Sentenza del 27/05/2015 n. 10936 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione IVA derivante da fatture emesse dalla ditta RE.ME. di B.R., ritenuta una società cartiera interposta tra la società austriaca K. G. e P. s.r.l. Secondo l’Ufficio, la RE.ME. non disponeva di strutture, mezzi e adempimenti fiscali adeguati a giustificare i rilevanti quantitativi di merce movimentati. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava, da un lato, la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare l’effettività dell’operazione e la propria buona fede; dall’altro, l’insufficienza della motivazione della CTR, che non aveva valutato gli elementi indicativi della natura fittizia della cedente e della possibile conoscenza della frode da parte di P. s.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che, in caso di contestazione di inesistenza soggettiva dell’operazione, spetta inizialmente all’Amministrazione provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l’interposizione fittizia o la frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario. La CTR aveva correttamente applicato tale principio. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato adeguatamente gli elementi relativi alla struttura e agli inadempimenti della RE.ME., né aveva spiegato perché tali circostanze fossero irrilevanti ai fini della consapevolezza della contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La Corte precisa che, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve prima fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’interposizione fittizia o la frode e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Solo dopo tale dimostrazione passa al contribuente l’onere di provare l’effettività soggettiva dell’operazione o il proprio incolpevole affidamento.
Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Il diritto alla detrazione IVA presuppone la regolarità sostanziale dell’operazione e della documentazione contabile. La fattura, da sola, non è sufficiente se l’Amministrazione dimostra che il cedente indicato è fittizio e che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto conoscere la frode.
Art. 2727 del codice civile
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
L’Amministrazione può dimostrare l’inesistenza soggettiva dell’operazione e la consapevolezza del cessionario anche mediante presunzioni, purché gli elementi siano valutati complessivamente e presentino gravità, precisione e concordanza.
Art. 360, n. 3, del codice di procedura civile
Sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la pretesa errata distribuzione dell’onere della prova da parte della CTR.
Art. 360, n. 5, del codice di procedura civile
Sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado: per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla motivazione insufficiente, poiché la CTR non aveva esaminato elementi potenzialmente decisivi sulla natura cartiera della cedente e sulla conoscenza della frode.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA basate su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione non può limitarsi a rilevare irregolarità del fornitore: deve dimostrare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il soggetto indicato in fattura era un intermediario fittizio e che il cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- Una volta fornita tale prova indiziaria, il contribuente deve dimostrare che l’operazione corrispondeva realmente, anche sotto il profilo soggettivo, a quella documentata oppure di avere agito in buona fede e con un affidamento incolpevole sulla regolarità del fornitore.
- La documentazione formale, come fatture, bolle e pagamenti tracciabili, costituisce un elemento favorevole ma non è necessariamente decisiva: deve essere valutata insieme alla concreta capacità operativa, fiscale e patrimoniale del fornitore.
- Il giudice tributario deve esaminare esplicitamente tutti gli indizi rilevanti, inclusi l’assenza di dichiarazioni fiscali, l’omessa contabilizzazione, la carenza di personale, mezzi e strutture e l’inadeguatezza logistica rispetto ai volumi commerciali.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la debenza dell’imposta: impone un nuovo esame di merito, con motivazione completa sulla frode, sull’effettività dell’interposizione e sulla consapevolezza o conoscibilità della stessa da parte del contribuente.
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