Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/576

Regolamento (UE) 2024/576 del Consiglio, del 12 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32024R0576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione contro la Russia, modificando il regolamento (UE) n. 833/2014. Da un lato chiarisce che alcune operazioni di gestione del bilancio relative alle attività e riserve della Banca centrale di Russia restano consentite; dall’altro introduce un regime specifico sugli utili netti inattesi e straordinari prodotti dai depositari centrali di titoli a seguito del blocco di tali attività. Il meccanismo mira a impedire la distribuzione di tali utili e a creare le condizioni per un futuro contributo finanziario al bilancio dell’Unione a sostegno dell’Ucraina e della sua ricostruzione. Sono previsti obblighi di separazione contabile, rendicontazione annuale e poteri di esecuzione della Commissione sulle modalità tecniche di reporting.

Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia, con disciplina degli utili inattesi e straordinari generati dai depositari centrali di titoli su attività e riserve della Banca centrale di Russia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in modo diretto e uniforme, ai sensi dell’articolo 215 TFUE, in particolare ai depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia o di soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione della stessa, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR. Incide altresì sulle operazioni di gestione del bilancio collegate a tali attività e riserve, precisando la portata del divieto già previsto dall’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014. Si applica dal 15 febbraio 2024 per le nuove regole di contabilizzazione, separazione e indisponibilità dell’utile netto, mentre entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia

Il regolamento (UE) 2024/576 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in risposta alla guerra di aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina. Il testo, adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE e in coerenza con la decisione (PESC) 2024/577, mira a precisare il regime applicabile alle operazioni su riserve e attività della Banca centrale di Russia e, soprattutto, a disciplinare gli utili inattesi e straordinari generati dai depositari centrali di titoli a seguito del blocco di tali attività.

Le premesse sottolineano la gravità del contesto internazionale, il sostegno dell’Unione all’Ucraina e l’esigenza di mantenere e rafforzare le misure restrittive finché persistano le violazioni del diritto internazionale da parte della Russia. Il regolamento si inserisce nel tentativo di destinare in futuro le risorse finanziarie generate dagli asset bloccati al sostegno, alla ripresa e alla ricostruzione dell’Ucraina, in coordinamento con i partner internazionali.

Ambito soggettivo e oggettivo

La modifica riguarda il regolamento (UE) n. 833/2014, in particolare l’articolo 5 bis. Il nuovo assetto normativo interessa i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia o di entità che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.

L’ambito di applicazione operativo delle nuove misure è limitato ai depositari centrali che detengono tali attività per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR. Le regole si applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza delle misure restrittive e alle entrate e all’utile netto da esse derivanti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Chiarimento del divieto e operazioni consentite

Il nuovo paragrafo 7 dell’articolo 5 bis precisa che il divieto di cui al paragrafo 4 non si estende alle operazioni di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale di Russia o di soggetti che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione, purché tali operazioni siano effettuate a partire dal 28 febbraio 2022.

Le premesse chiariscono che restano invece vietati gli altri trasferimenti, diretti o indiretti, a favore della Banca centrale di Russia o dei soggetti collegati, o a loro beneficio. La modifica serve quindi a delimitare meglio la portata del divieto originario, distinguendo tra operazioni di pura gestione del bilancio e trasferimenti vietati.

Regime degli utili inattesi e straordinari dei depositari centrali di titoli

Il cuore della riforma è il nuovo paragrafo 8 dell’articolo 5 bis. I depositari centrali di titoli interessati devono separare contabilmente le disponibilità liquide accumulate a causa del blocco degli asset russi e registrare separatamente le entrate generate da tali somme a decorrere dal 15 febbraio 2024.

L’utile netto così ricavato, calcolato secondo il diritto nazionale e previa deduzione:

  • delle spese pertinenti connesse alla gestione dei beni bloccati e della gestione del rischio;
  • dell’imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato, non può essere distribuito mediante dividendi o in altra forma a favore di azionisti o terzi fino alla decisione del Consiglio.

La norma è costruita in funzione di un successivo intervento del Consiglio, adottato sulla base di una proposta ai sensi dell’articolo 215 TFUE, che potrà istituire un contributo finanziario al bilancio dell’Unione da prelevare sull’utile netto per il sostegno dell’Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione. In tale contesto il Consiglio stabilirà anche la quota di utile netto che i depositari centrali potranno trattenere in via provvisoria per obblighi prudenziali e di gestione del rischio.

Svincolo temporaneo e vigilanza prudenziale

In attesa della decisione del Consiglio, ciascun depositario centrale di titoli può chiedere all’autorità di vigilanza competente di autorizzare lo svincolo di una parte dell’utile netto, al solo fine di adempiere agli obblighi di legge relativi ai requisiti patrimoniali e alla gestione del rischio.

Gli Stati membri interessati devono informare preventivamente la Commissione di ogni autorizzazione concessa. Il regolamento riconosce così la necessità di bilanciare l’obiettivo politico-finanziario della misura con gli obblighi prudenziali e la stabilità degli intermediari coinvolti.

Rendicontazione annuale e atti di esecuzione

Il nuovo paragrafo 9 impone ai depositari centrali di titoli interessati di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Commissione e alle rispettive autorità nazionali di vigilanza l’importo totale delle disponibilità liquide, delle entrate e dell’utile netto di cui al paragrafo 8.

Il paragrafo 10 attribuisce alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, regolamenti recanti le modalità specifiche di tale rendicontazione. Prima di adottarli, la Commissione deve consultare la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti.

Finalità e coordinamento con il diritto dell’Unione e internazionale

Le motivazioni del regolamento insistono sulla conformità al diritto internazionale e al diritto dell’Unione, nonché sulla proporzionalità delle misure rispetto agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune. Il legislatore dell’Unione afferma che le entrate straordinarie generate dai beni bloccati non costituiscono attività pubbliche e non devono essere messe a disposizione della Banca centrale di Russia.

L’obiettivo finale è sostenere l’Ucraina, la sua ripresa e ricostruzione, in coordinamento con i partner, evitando oneri eccessivi per i depositari centrali di titoli e preservando le esigenze di vigilanza, i requisiti patrimoniali e la gestione del rischio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le nuove regole sugli utili inattesi e straordinari si applicano dal 15 febbraio 2024, mentre il divieto chiarito dal paragrafo 7 riguarda le operazioni effettuate a partire dal 28 febbraio 2022.

Disposizioni principali

Chiarimento sulle operazioni di gestione del bilancio

Inserito il nuovo paragrafo 7 all’articolo 5 bis: il divieto di cui al paragrafo 4 non si applica alle operazioni di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale di Russia o di soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione della stessa, incluse quelle effettuate a partire dal 28 febbraio 2022.

Obblighi per i depositari centrali di titoli sugli importi superiori a 1 milione di EUR

Dal 15 febbraio 2024 e finché restano in vigore le misure restrittive del paragrafo 4, i depositari centrali di titoli che detengono tali attività e riserve per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR devono: contabilizzare separatamente le disponibilità liquide; registrare separatamente, nei conti finanziari, le entrate generate da tali disponibilità a decorrere dal 15 febbraio 2024; calcolare l’utile netto in conformità del diritto nazionale, al netto delle spese pertinenti e dell’imposta sulle società; non distribuirlo a favore di azionisti o terzi fino alla decisione del Consiglio prevista dalla lettera c).

Decisione del Consiglio sul possibile contributo al bilancio dell’Unione

Il nuovo articolo 5 bis, paragrafo 8, lettera c), prevede che il Consiglio, sulla base di una proposta presentata ai sensi dell’articolo 215 TFUE, decida sulla possibile istituzione di un contributo finanziario al bilancio dell’Unione da prelevare sull’utile netto, per sostenere l’Ucraina, la sua ripresa e ricostruzione, e determini anche l’importo che i depositari centrali possono trattenere provvisoriamente per requisiti patrimoniali e gestione del rischio.

Svincoli temporanei per esigenze prudenziali

Fino alla decisione del Consiglio, ciascun depositario centrale di titoli può chiedere alla propria autorità di vigilanza di autorizzare lo svincolo di parte dell’utile netto per adempiere agli obblighi legali in materia di requisiti patrimoniali e gestione del rischio; gli Stati membri interessati devono informare preventivamente la Commissione di ogni autorizzazione.

Rendicontazione annuale alla Commissione e alle autorità nazionali

Entro il 30 giugno di ogni anno, i depositari centrali di titoli interessati devono comunicare alla Commissione e alle proprie autorità nazionali di vigilanza l’importo totale delle disponibilità liquide, delle entrate e dell’utile netto di cui al paragrafo 8, lettere da a) a c).

Poteri di esecuzione della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le modalità specifiche della rendicontazione relativa alle entrate e agli utili di cui al paragrafo 8; prima dell’adozione, la Commissione consulta la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunemercati finanziaridepositari centrali di titolisanzioni contro la Russia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.