Regolamento (UE) 2024/587
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l’anno di domanda 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga eccezionale e temporanea per l’anno di domanda 2024 alla prima parte della norma BCAA 8, consentendo agli Stati membri di permettere agli agricoltori di soddisfare il requisito mediante una combinazione più flessibile di superfici ed elementi non produttivi, colture azotofissatrici e colture intercalari. La misura risponde alle difficoltà economiche e agronomiche derivanti da eventi meteorologici estremi e dalle tensioni geopolitiche e di mercato, preservando al contempo un livello minimo di benefici ambientali. Il testo disciplina inoltre tempi e modalità di notifica alla Commissione, adeguamenti dei regimi ecologici e conseguenze sull’ammissibilità delle spese FEAGA. L’applicazione è immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.
Deroga temporanea per l’anno di domanda 2024 alla norma BCAA 8, con misure collegate su regimi ecologici e ammissibilità al FEAGA.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli agricoltori e agli altri beneficiari soggetti alla condizionalità della PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Riguarda l’anno di domanda 2024 e, in particolare, il primo requisito della norma BCAA 8, i regimi ecologici di cui all’articolo 31 e gli impegni agro-climatico-ambientali e altri impegni di gestione di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115. Le deroghe sono facoltative per gli Stati membri, limitate al 2024 e non incidono sugli altri tre requisiti della BCAA 8; le modifiche ai regimi ecologici sono ulteriormente circoscritte a quelle strettamente necessarie. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Deroga temporanea alla BCAA 8 e misure connesse per il 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione introduce una deroga eccezionale, limitata all’anno di domanda 2024, per attenuare le difficoltà degli agricoltori derivanti da eventi meteorologici estremi, tensioni geopolitiche, aumento dei costi di energia e fattori produttivi, inflazione e calo dei prezzi dei cereali. La finalità dichiarata è consentire maggiore flessibilità operativa senza compromettere in modo indebito l’obiettivo ambientale della BCAA 8, orientato al miglioramento della biodiversità in azienda.
Ambito della deroga sulla norma BCAA 8
Ai sensi dell’articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla condizionalità a soddisfare il primo requisito della BCAA 8 destinando almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a:
- superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo;
- colture azotofissatrici;
- colture intercalari.
Le colture intercalari e le colture azotofissatrici devono essere coltivate senza uso di prodotti fitosanitari. Per le colture intercalari è previsto un fattore di ponderazione pari a 1. Le decisioni nazionali adottate in base a tale facoltà si applicano dal 1° gennaio 2024.
Effetti sui regimi ecologici e sugli impegni agro-climatico-ambientali
Il regolamento chiarisce che, per il 2024, quando un agricoltore sceglie di conformarsi al primo requisito della BCAA 8 attraverso la nuova opzione, i pagamenti nei regimi ecologici di cui all’articolo 31 e negli impegni agro-climatico-ambientali e altri impegni di gestione di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 possono riguardare solo impegni che vadano oltre tale requisito di base. In questo modo si preserva il principio per cui il sostegno è riconosciuto soltanto per impegni ulteriori rispetto alle norme di base della condizionalità.
Notifica, inserimento nei piani strategici e assenza di approvazione preventiva
Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga devono notificare la decisione alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, tramite il sistema informatico previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. La decisione va poi inserita nella sezione 3.10 dei piani strategici della PAC, relativa alla condizionalità e alla norma BCAA, nella prima domanda di modifica presentata ai sensi dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. La decisione non richiede l’approvazione preventiva della Commissione ex articolo 119, paragrafo 10.
Monitoraggio e obblighi di rendicontazione
Il ricorso alla deroga deve essere monitorato. Gli Stati membri che la applicano sono tenuti a includere nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, da presentare il 15 febbraio 2025, i dati relativi all’utilizzo della deroga.
Modifiche dei regimi ecologici collegati alla BCAA 8
Il regolamento consente, per il solo anno di domanda 2024 e senza previa approvazione della Commissione, di apportare e applicare modifiche ai regimi ecologici fondati sul primo requisito della BCAA 8 come requisito di base, purché tali modifiche siano strettamente necessarie per consentire agli agricoltori di combinare gli impegni ecologici con le opzioni della deroga. Gli Stati membri devono fissare una data di inizio applicazione che conceda agli agricoltori un periodo sufficiente per adeguarsi e notificare le modifiche prima di applicarle, tramite il sistema elettronico SFC2021. La notifica deve contenere la descrizione delle modifiche e una motivazione della loro stretta necessità.
Limiti procedurali e successiva approvazione
La deroga relativa alle modifiche dei regimi ecologici può essere utilizzata una sola volta. Le modifiche adottate e applicate devono essere inserite nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, così da ottenere la successiva approvazione della Commissione e garantire certezza del diritto e coerenza del quadro di attuazione.
Ammissibilità delle spese FEAGA
Poiché le modifiche dei regimi ecologici possono incidere sull’ammissibilità delle spese a carico del FEAGA, il regolamento deroga anche all’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Le spese che diventano ammissibili per effetto di tali modifiche sono ammissibili al contributo del FEAGA a decorrere dalla data della notifica alla Commissione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua attuazione è stata concepita con urgenza, in modo da consentire agli Stati membri di adottare tempestivamente le decisioni prima delle semine primaverili del 2024.
Disposizioni principali
Deroga alla BCAA 8 per il 2024
Gli Stati membri possono decidere che, per l’anno di domanda 2024, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla BCAA 8 soddisfino il primo requisito destinando almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, e/o colture azotofissatrici e/o colture intercalari. Le colture intercalari e le colture azotofissatrici devono essere coltivate senza prodotti fitosanitari. Per le colture intercalari si applica un fattore di ponderazione pari a 1. Le decisioni si applicano dal 1° gennaio 2024.
Effetti sui pagamenti dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali
Per l’anno di domanda 2024, se un agricoltore si conforma al primo requisito della BCAA 8 sulla base della nuova opzione, i pagamenti nei regimi ecologici dell’articolo 31 e negli impegni di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 devono essere corrisposti solo per impegni che vadano oltre tale requisito di base, in linea con l’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 70, paragrafo 3, lettera a).
Notifica delle decisioni nazionali e inserimento nei piani strategici
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono notificare la decisione alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, tramite il sistema informatico previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. La decisione va inserita nella sezione 3.10 relativa alla condizionalità e alla norma BCAA del piano strategico della PAC nella prima domanda di modifica utile ai sensi dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. La decisione non è soggetta ad approvazione della Commissione ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 10.
Obbligo di monitoraggio e relazione annuale
Gli Stati membri che applicano la deroga devono includere nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, da presentare il 15 febbraio 2025, i dati relativi al ricorso alla deroga.
Modifiche dei regimi ecologici senza previa approvazione
Gli Stati membri possono, senza previa approvazione della Commissione, apportare e applicare modifiche ai regimi ecologici fondati sul primo requisito della BCAA 8 quale requisito di base, ma solo per gli elementi strettamente necessari a consentire agli agricoltori di combinare gli impegni ecologici con le opzioni della deroga. La data di inizio applicazione deve essere fissata in modo da lasciare agli agricoltori tempo sufficiente per adeguarsi. Le notifiche devono essere inviate alla Commissione prima dell’applicazione tramite il sistema SFC2021 e contenere descrizione delle modifiche e motivazione della loro stretta necessità.
Limiti e una sola utilizzazione della deroga sulle modifiche
La deroga relativa alle modifiche dei regimi ecologici può essere utilizzata una sola volta dagli Stati membri. Le modifiche devono essere incluse nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.
Ammissibilità delle spese FEAGA
In deroga all’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, le spese che diventano ammissibili a seguito delle modifiche dei piani strategici della PAC sono ammissibili al contributo del FEAGA a decorrere dalla data della notifica delle modifiche alla Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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