Regolamento (UE) 2025/285
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/285 della Commissione, del 12 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 per quanto riguarda modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi SALVECO SALVESAFE PRODUCTS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS", senza incidere sulla sostanza dell’autorizzazione già rilasciata nel 2023. Le modifiche sono di natura amministrativa e riguardano soprattutto l’ampliamento delle denominazioni commerciali, l’introduzione di un nuovo formato di confezionamento e l’aggiunta di un fabbricante. La Commissione recepisce i pareri favorevoli dell’ECHA e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 con il nuovo sommario delle caratteristiche del biocida. Il testo disciplina inoltre, tramite l’allegato sostituito, composizione, usi autorizzati, misure di mitigazione del rischio e dati di prodotto per i diversi meta-SPC e prodotti singoli.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS" mediante sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758.
Ambito di applicazione
Si applica alla famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS" autorizzata a livello unionale con numero EU-0028967-0000, titolare Salveco SAS, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione europea e, per effetto del testo, anche nel SEE. La modifica riguarda esclusivamente le modifiche amministrative richieste dalla società, ossia l’aggiunta di sei denominazioni commerciali, di una nuova dimensione di confezione compresa nell’intervallo già autorizzato e di un nuovo fabbricante del prodotto; restano invariati tutti gli altri elementi del sommario delle caratteristiche del biocida. Il regolamento sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/285 interviene sull’autorizzazione dell’Unione già concessa alla famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS" con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758. La finalità è recepire modifiche amministrative richieste dal titolare dell’autorizzazione, senza rimettere in discussione la conformità sostanziale del prodotto ai requisiti del regolamento (UE) n. 528/2012.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, che disciplina l’autorizzazione dell’Unione per i biocidi. Nei considerando si richiamano anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, relativo alle modifiche dei biocidi autorizzati, e i pareri dell’ECHA resi il 14 novembre 2023, il 15 febbraio 2024 e il 6 marzo 2024. L’Agenzia ha qualificato le variazioni come modifiche amministrative ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e ha confermato che, anche dopo l’attuazione, continueranno a essere soddisfatte le condizioni dell’articolo 19.
Oggetto delle modifiche
Le modifiche notificate da Salveco SAS riguardano:
- l’aggiunta di sei denominazioni commerciali;
- l’aggiunta di una nuova dimensione della confezione rientrante nel range già autorizzato;
- l’aggiunta di un nuovo fabbricante del prodotto.
La Commissione precisa che, ad eccezione di tali modifiche amministrative, tutte le altre informazioni contenute nel sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate. Per ragioni di chiarezza e per facilitare l’accesso alla versione consolidata pubblicata dall’ECHA, l’allegato del regolamento 2023/1758 viene sostituito integralmente. Nel 2024, inoltre, il cambiamento del formato di generazione del sommario nel registro biocidi ha comportato anche lievi adattamenti redazionali e di layout.
Struttura dell’allegato sostitutivo
L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto per l’intera famiglia di biocidi e per i singoli meta-SPC. Sono indicati il numero di autorizzazione EU-0028967-0000, il titolare Salveco SAS, i fabbricanti del prodotto e dei principi attivi, nonché la data di rilascio dell’autorizzazione (2 ottobre 2023) e la data di scadenza (30 settembre 2033).
La famiglia comprende formulazioni a base di acido L-(+)-lattico come principio attivo e di sostanze non attive quali ottil etere di sodio carbossilato e D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari). Le formulazioni sono indicate come SL, concentrato solubile, oppure AL, altri liquidi.
Usi autorizzati
L’allegato disciplina diversi impieghi autorizzati, articolati per meta-SPC e per tipo di prodotto:
- PT2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali, per superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali, medici e industriali;
- PT4: disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi, in contesti domestici, istituzionali, industriali e del settore alimentare;
- PT3: disinfettanti per materiali e superfici associati al ricovero degli animali, in ambito veterinario.
Gli organismi bersaglio sono batteri, lieviti e, per taluni impieghi, virus con involucro. I tempi di contatto più ricorrenti sono 5 minuti a 20 °C; per l’uso veterinario è previsto 30 minuti a 10 °C. In alcuni casi è richiesto che il prodotto concentrato sia diluito a specifiche concentrazioni prima dell’uso, come 1%, 1,5%, 2% o 2,5% v/v, oppure che il prodotto venga applicato pronto all’uso.
Condizioni d’uso, sicurezza e mitigazione del rischio
Le istruzioni generali d’uso richiedono di inumidire completamente la superficie, applicare il prodotto solo su superfici non porose e segnalare al titolare dell’autorizzazione eventuali inefficacie del trattamento. Le etichette devono riportare le istruzioni di diluizione necessarie a garantire l’efficacia del prodotto.
Le misure di mitigazione del rischio prevedono, a seconda del meta-SPC e della categoria di utilizzatore:
- lavaggio delle mani dopo l’uso del concentrato;
- evitare il contatto con gli occhi e gli schizzi durante diluizione e carico;
- divieto di applicazione all’aperto se è prevista pioggia entro 24 ore;
- per l’applicazione a spruzzo all’esterno, prevenzione della deriva verso altre aree;
- per gli utilizzatori professionali, uso di guanti EN 374 o equivalenti, occhiali EN 16321 o equivalenti e tuta EN 14605 o equivalenti;
- per l’uso non professionale, chiusura a prova di bambino e conservazione fuori dalla portata di bambini e animali.
Per alcuni meta-SPC sono previste indicazioni specifiche legate alle fragranze, con EUH208 per possibili reazioni allergiche da eucaliptolo, carvone, limonene, metil salicilato ed eugenolo.
Primo soccorso, smaltimento e conservazione
Le istruzioni di emergenza richiamano le procedure standard in caso di contatto con la pelle, con gli occhi, ingestione o inalazione. È sempre raccomandato tenere a disposizione contenitore o etichetta in caso di consultazione medica. Per gli occhi è previsto risciacquo prolungato, eventuale rimozione delle lenti a contatto e contatto immediato con un centro antiveleni o con il 112/ambulanza, secondo il caso.
Lo smaltimento impone di non disperdere il prodotto non utilizzato nell’ambiente, nei corsi d’acqua o nelle reti di scarico, e di conferire prodotto e imballaggi secondo la normativa locale. La durata di conservazione è generalmente fissata in 2 anni; il prodotto deve essere protetto dal gelo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2023/1758
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 con il testo riportato nell’allegato del presente regolamento. In tal modo vengono aggiornate le informazioni autorizzative della famiglia di biocidi "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS".
Natura delle modifiche autorizzative
Dai considerando risulta che le modifiche notificate da Salveco SAS sono amministrative ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Le modifiche riguardano l’aggiunta di sei denominazioni commerciali, di una nuova dimensione della confezione compresa nell’intervallo già autorizzato e di un nuovo fabbricante del prodotto.
Valutazione ECHA e mantenimento delle condizioni di autorizzazione
L’ECHA ha trasmesso tre pareri alla Commissione e una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida. In tali pareri ha concluso che le modifiche richieste sono amministrative e che, dopo la loro attuazione, le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 continueranno a essere soddisfatte. La Commissione ha condiviso tali pareri.
Contenuto sostanziale dell’allegato sostitutivo
L’allegato aggiorna il sommario delle caratteristiche del biocida per l’intera famiglia e per i singoli meta-SPC e prodotti. Sono indicati: tipi di prodotto autorizzati (PT2, PT3 e PT4 a seconda del meta-SPC), composizione con acido L-(+)-lattico come principio attivo, formulazioni SL o AL, indicazioni di pericolo H315 e H318 e, per alcuni meta-SPC, EUH208 per fragranze/allergeni. Sono inoltre specificati usi autorizzati, concentrazioni, tempi di contatto, modalità di impiego, categorie di utilizzatori, confezionamento, misure di mitigazione del rischio, primo soccorso, smaltimento, stoccaggio e durata di conservazione.
Usi autorizzati e condizioni operative principali
Gli usi autorizzati coprono disinfezione di superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali, medici, industriali, alimentari e veterinari, con efficacia verso batteri, lieviti e, per alcuni usi, virus con involucro. Le condizioni operative variano per meta-SPC: sono previsti tempi di contatto di 5 minuti o, per usi veterinari, 30 minuti a 10 °C; diluizioni e concentrazioni specifiche del concentrato prima dell’uso (ad esempio 1%, 1,5%, 2%, 2,5% v/v in alcune tabelle) e limiti di confezionamento per l’uso non professionale, generalmente fino a 3 litri e con maniglia per contenitori oltre 1 litro.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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