Regolamento (UE) 2024/493
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che la soppressione delle misure avrebbe verosimilmente comportato la reiterazione del dumping e del pregiudizio nell’importazione di piastrelle di ceramica dalla Cina. La Commissione ha ritenuto che in Cina persistano distorsioni significative tali da giustificare il ricorso al metodo del paese rappresentativo (Thailandia) per la costruzione del valore normale. Sono quindi mantenuti e ridefiniti i dazi antidumping definitivi, con aliquote individuali per alcuni produttori e un dazio del 69,7 % per tutte le altre società.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica, nonché di cubi, tessere e articoli simili di ceramica, anche su supporto, classificati ai codici NC/SA 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00, originari della Repubblica popolare cinese. Incide sugli importatori dell’Unione e sui produttori esportatori cinesi, con aliquote individuali per le società espressamente indicate e un’aliquota residua per tutte le altre società. Non riguarda altri prodotti o origini, né altera le ordinarie regole doganali salvo le specifiche prescrizioni sulle fatture e sulle prove di origine/produzione. È applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Dazio antidumping definitivo sulle piastrelle di ceramica originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza relativo ai dazi antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma che la cessazione delle misure avrebbe probabilmente determinato la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione, in un contesto di forti capacità inutilizzate in Cina e di attrattiva del mercato UE.
Procedura e quadro normativo
Il procedimento si fonda sull’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Le misure precedenti erano state istituite dal regolamento (UE) n. 917/2011 e rinnovate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179. Nel riesame la Commissione ha consultato il comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, ha aperto l’inchiesta il 22 novembre 2022 e ha svolto divulgazione finale il 24 novembre 2023.
Prodotto oggetto del regolamento
Il prodotto interessato è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica, nonché cubi, tessere e articoli simili di ceramica, anche su supporto, classificati nei codici NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00. La Commissione conferma che il prodotto venduto in Cina, quello esportato nell’Unione e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Collaborazione, campionamento e uso dei dati disponibili
La Commissione ha rilevato una collaborazione limitata dei produttori esportatori cinesi: solo cinque società hanno risposto al campionamento e tre hanno fornito i dati sui fattori produttivi, ma tali soggetti non sono stati ritenuti rappresentativi delle esportazioni cinesi complessive. In assenza di collaborazione sufficiente, la Commissione ha fatto ricorso all’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le conclusioni sui dati disponibili. Per i produttori dell’Unione è stato invece selezionato un campione rappresentativo di sei operatori, tenendo conto della frammentazione del settore e della ripartizione geografica.
Distorsioni significative in Cina e costruzione del valore normale
La Commissione ha ritenuto applicabile l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, considerando che in Cina sussistono distorsioni significative che impediscono di utilizzare prezzi e costi interni per il calcolo del valore normale. Il regolamento richiama, tra gli elementi distorsivi, la forte presenza dello Stato, l’influenza del PCC nelle imprese, le politiche industriali e di pianificazione, le distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dell’energia e delle materie prime.
Per il calcolo del valore normale la Commissione ha scelto la Thailandia quale paese rappresentativo, perché dotata di livello di sviluppo analogo, produzione del prodotto analogo e dati pubblici adeguati. Ha poi utilizzato fonti pubbliche thailandesi e i dati finanziari della società Sosuco Ceramic Co LTD per determinare SGAV e profitti, costruendo un valore normale franco fabbrica esente da distorsioni.
Rischio di reiterazione del dumping
Le importazioni cinesi nell’Unione sono risultate trascurabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ma la Commissione ha comunque ritenuto sussistente il rischio di reiterazione del dumping. A fondamento di tale conclusione ha valorizzato la notevole capacità inutilizzata in Cina, l’ampiezza del mercato UE, i prezzi di esportazione cinesi verso paesi terzi e il fatto che numerosi mercati esteri sono già protetti da misure antidumping o compensative. Il confronto tra valore normale e prezzi all’esportazione nel resto del mondo ha evidenziato una differenza superiore al 50 %.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e rischio di reiterazione del pregiudizio
L’industria dell’Unione, composta da oltre 300 produttori, è stata considerata fortemente frammentata e ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame, pur in presenza di un consumo UE in crescita del 5 %. Le importazioni cinesi sono scese a una quota di mercato inferiore all’1 % e non sono state ritenute la causa del pregiudizio attuale; tuttavia la Commissione ha individuato nella Turchia e nell’India i principali fattori di pressione concorrenziale nel periodo di riferimento.
La Commissione ha concluso che, in caso di soppressione delle misure, il rientro di importazioni cinesi a basso prezzo eserciterebbe una forte pressione sui prezzi dell’Unione, con ulteriore peggioramento della redditività, della produzione e della quota di mercato dell’industria europea.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non fosse contrario all’interesse dell’Unione. Ha attribuito rilievo alla tutela dell’industria UE, che occupa circa 55.000 addetti, e ha osservato che importatori e utilizzatori non hanno partecipato in modo sostanziale al procedimento, sicché non è emerso un pregiudizio sproporzionato per tali categorie.
Misure finali e adempimenti doganali
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto originario della RPC. Le aliquote previste sono:
- 32,0 % per Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd e Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd;
- 13,9 % per Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd e Foshan Gani Ceramics Co. Ltd;
- 29,3 % per Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd;
- 36,5 % per Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd;
- 30,6 % per le altre società che hanno collaborato e sono elencate nell’allegato;
- 69,7 % per tutte le altre società.
Per beneficiare delle aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del produttore, del volume esportato e della correttezza delle informazioni. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota residuale. Il regolamento disciplina anche l’eventuale estensione a nuovi produttori esportatori, la modifica del nome della società e il trattamento delle merci danneggiate prima dello sdoganamento.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e mantenimento delle misure
La Commissione ha svolto un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e ha concluso che vi è rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza. Il regolamento istituisce quindi un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della RPC.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili di ceramica, anche su supporto, classificati ai codici NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00. La Commissione conferma che il prodotto esportato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Accertamento di distorsioni significative e metodo del valore normale
In assenza di collaborazione sufficiente del governo cinese e dei produttori esportatori, la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Conclude che nel settore cinese della ceramica sussistono distorsioni significative e che i prezzi e i costi interni cinesi non sono utilizzabili per determinare il valore normale.
Scelta della Thailandia come paese rappresentativo
La Thailandia è stata scelta come paese rappresentativo perché presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, produce il prodotto analogo e dispone di dati pubblici pertinenti e accessibili. I dati per SGAV e profitti sono tratti dalla società Sosuco Ceramic Co LTD per l’esercizio 2021.
Costruzione del valore normale
Il valore normale è costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, usando dati del Global Trade Atlas per molte materie prime, fonti statistiche thailandesi per il lavoro, l’autorità elettrica metropolitana thailandese per l’elettricità e l’ufficio energetico thailandese per il gas. Sono aggiunte spese generali di produzione, SGAV e profitti, con riferimento ai dati del produttore thailandese selezionato.
Constatazione di rischio di reiterazione del dumping
La Commissione rileva notevole capacità inutilizzata in Cina, forte attrattiva del mercato dell’Unione e limitata capacità di assorbimento di altri mercati a causa di misure antidumping e compensative vigenti in molti paesi. La differenza tra valore normale e prezzi all’esportazione verso paesi terzi è risultata superiore al 50 %.
Valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, altamente frammentata, è composta da oltre 300 produttori. Nel periodo in esame il consumo UE è cresciuto del 5 %, mentre le importazioni cinesi sono scese a livelli trascurabili e sotto l’1 % del mercato. Tuttavia l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, con redditività, flusso di cassa e ROIC negativi nel periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione ritiene probabile che, in assenza di dazi, volumi significativi di esportazioni cinesi a basso prezzo tornerebbero sul mercato UE, esercitando una forte pressione al ribasso sui prezzi e peggiorando la situazione economica dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione, dell’industria UE e non appare sproporzionatamente dannoso per importatori e utilizzatori, che peraltro non hanno partecipato in modo significativo alla procedura.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono previste aliquote individuali del 32,0 % per Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd e Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd; del 13,9 % per Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd e Foshan Gani Ceramics Co. Ltd; del 29,3 % per Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd; del 36,5 % per Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd; del 30,6 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato; e del 69,7 % per tutte le altre società.
Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata, attestante il produttore, il volume esportato e la completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza della fattura si applica l’aliquota residua del 69,7 %.
Nuovi produttori esportatori e variazione di nome
L’articolo 1, paragrafo 4, consente l’estensione dell’aliquota media ponderata ai nuovi produttori esportatori che provino di non aver esportato nel periodo iniziale 1 aprile 2009-31 marzo 2010, di non essere collegati a soggetti già assoggettati a dazio e di aver esportato successivamente o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare. È inoltre prevista la possibilità di modifica del regolamento in caso di cambiamento di nome della società.
Regole su merci danneggiate e applicazione delle norme doganali
Se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, il prezzo minimo all’importazione è ridotto proporzionalmente secondo l’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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