Cassazione Civile, Ordinanza n. 30773/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo di una fornitura con posa in opera di infissi, eseguita in favore di soggetti che avevano commissionato le opere in relazione al completamento di un edificio municipale. Gli ingiunti proposero opposizione contestando il credito e formulando domande riconvenzionali di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno; il tribunale rigettò sia l’opposizione sia le domande riconvenzionali. In appello, la società opponente censurò la sentenza di primo grado deducendo, tra l’altro, l’erronea esclusione della gravità dell’inadempimento, la mancata considerazione dei vizi e dell’esecuzione non a regola d’arte, l’erroneo mancato riconoscimento del danno da ritardo nell’esecuzione, il diniego di consulenza tecnica d’ufficio e l’assenza di prova del quantum del credito azionato. La Corte d’appello rigettò il gravame, dichiarando inammissibili per difetto di specificità alcuni motivi e infondati gli altri. In cassazione la società ricorrente denunciò: violazione dell’art. 342 c.p.c. e del relativo regime sull’ammissibilità dei motivi di appello; omessa motivazione sulla declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi; omessa motivazione sul ritardo nell’adempimento e sulla carenza di prova dei vizi; violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte escluso il danno pur riconoscendo l’inadempimento; omessa motivazione sul diniego di c.t.u.; omessa motivazione sulla prova del quantum dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, poiché la ricorrente si era limitata a riprodurre le conclusioni dei motivi d’appello senza trascrivere in modo completo le critiche mosse alla sentenza di primo grado, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze senza esaminare i fascicoli. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché rivolto a contestare il merito di motivi d’appello già dichiarati inammissibili. Ha poi reputato infondati, e in parte comunque carenti di specificità, il quarto e il quinto motivo: il giudice di merito aveva correttamente affermato che il danno da ritardo non era stato provato, gravando sulla parte che lo allegava l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa; la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire al difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, potendo al più servire, una volta provati i fatti, alla quantificazione del danno. Il sesto motivo è stato considerato assorbito e comunque inammissibile per difetto di specificità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa della parte intimata; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve essere specifico; nel ricorso per cassazione che ne denunci la violazione occorre riportare non solo i motivi di gravame, ma anche le specifiche critiche mosse alla decisione di primo grado e i fatti processuali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge relativa all’ammissibilità dei motivi di appello e alla ripartizione dell’onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare un preteso vizio di motivazione/omessa pronuncia della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per dedurre omesso esame o omessa motivazione su punti decisivi; la Corte ne esclude la fondatezza nei motivi esaminati.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dell’esistenza del danno, non potendo sostituire la dimostrazione del fatto costitutivo.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare il danno allegato incombe sulla parte che lo pretende; la mancata prova comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la doglianza è respinta perché la Corte territoriale ha correttamente valorizzato il difetto di prova.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per lamentare omessa motivazione; la censura non è accolta perché la sentenza d’appello contiene una motivazione sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in connessione con l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
d.l. n. 83/2012
Citatò in relazione al testo dell’art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis; la Corte precisa comunque che la sostanza dell’interpretazione del requisito di specificità non muta.
l. n. 134/2012
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012, con incidenza sul quadro dell’art. 342 c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare in modo puntuale sia il contenuto dei motivi di gravame sia le specifiche contestazioni svolte contro la sentenza di primo grado; la mera riproduzione delle conclusioni dell’appello non è sufficiente.
- La deduzione di omessa motivazione o di violazione dell’art. 342 c.p.c. è inammissibile se il ricorso non consente alla Corte di legittimità di verificare, sulla base del solo testo del ricorso, la reale specificità dei motivi di appello e delle critiche mosse alla decisione impugnata.
- Chi agisce per il risarcimento del danno da ritardo nell’adempimento deve provare non solo l’inadempimento o il ritardo, ma anche l’esistenza del danno quale fatto costitutivo della pretesa; la prova del danno non può essere sostituita dalla sola richiesta di liquidazione equitativa.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova destinato a supplire alla totale mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi, ma può essere utilizzata per la quantificazione del danno solo dopo che tali fatti siano stati allegati e riscontrati.
- Se il motivo di appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, le censure di cassazione che ne chiedano il riesame nel merito risultano a loro volta inammissibili per consequenzialità processuale.
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