Cassazione Penale, Sentenza n. 8113/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona sostenendo la errata applicazione della legge penale (art. 81 c.p.), poiché la condotta di Di Grazia consisteva in minacce rivolte a più appuntati che partecipavano all'operazione di controllo e pertanto si sarebbe trattato di più reati di resistenza commessi in danno di ciascun agente, non di un unico reato riconducibile a un contesto unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e qualificando il fatto ai sensi degli artt. 81 e 337 c.p.; ha rideterminato la pena in quella già inflitta in primo grado (mesi quattro e giorni quindici di reclusione) ritenendo che le condotte minacciose rivolte a più pubblici ufficiali integrano pluralità di reati in concorso formale con conseguente aumento di pena. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse erroneamente ricondotto le condotte a un unico reato per un presunto contesto unitario di tempo e luogo.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
"mentre compie un atto di ufficio o di servizio"
La locuzione "mentre compie un atto di ufficio o di servizio" delimita il contesto temporale e funzionale della condotta oppositiva ma non impedisce che, se la violenza o la minaccia è diretta a più pubblici ufficiali, si configuri una pluralità di reati in concorso formale; l'interesse protetto è il regolare funzionamento della pubblica amministrazione e la sicurezza delle persone che ne esercitano le funzioni.
art. 81 cod. pen.
Applicata per affermare la concorso formale di più reati quando la stessa condotta di violenza o minaccia si rivolge a più pubblici ufficiali, determinando l'aumento di pena previsto dalla sommazione giuridica.
art. 622 lett. I cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando i vizi rilevati non richiedono un nuovo esame di merito da parte del giudice di merito.
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni, Rv. 273771)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la condotta oppositiva verso più pubblici ufficiali integra più reati in concorso formale, anche se commessi nello stesso contesto temporale e spaziale.
Massime di principio
- Se un soggetto usa violenza o minaccia per opporsi a un atto di ufficio e la condotta è diretta specificamente a più pubblici ufficiali, si configurano più reati di resistenza in concorso formale e va applicato l'aumento previsto dall'art. 81 c.p.
- La mera unitarietà temporale e territoriale dell'evento non è di per sé idonea a escludere la pluralità di reati quando l'offesa è rivolta distintamente a più soggetti che esercitano funzioni pubbliche.
- Per la qualificazione occorre valutare se la condotta era finalizzata ad impedire l'azione di ciascun ufficiale: se sì, si tende verso la pluralità di reati; se invece l'opposizione era esclusivamente diretta a impedire un unico atto complessivo senza colpire individualmente i singoli agenti, può essere plausibile la configurazione di un unico reato.
- Dal punto di vista difensivo, è utile argomentare l'assenza di una volontà specifica di colpire distintamente più ufficiali o l'esistenza di un unico, unitario disegno criminoso; dal punto di vista della pubblica accusa occorre dimostrare la direzione specifica delle minacce/violenza verso ciascun agente.
- Proceduralmente, se la pena di primo grado è stata di maggior gravame e non è stata impugnata dall'imputato nel merito, la Cassazione può reintegrare tale determinazione se annulla la sentenza di appello per errore di diritto, rideterminando la pena senza rinvio.
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