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Legge

L.R. FVG 13/2000

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

Normativa regionaleL.R. FVG 13/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2000 coordina e modifica numerose discipline settoriali: enti locali, montagna, lavori pubblici, sanità, sport, lavoro/formazione, agricoltura, commercio, turismo, ricostruzione post-sisma, patrimonio e minoranze linguistiche. Contiene anche diverse autorizzazioni di spesa per il solo anno 2000 e vari termini transitori scaduti. Per la gran parte ha oggi rilievo storico e applicativo limitato.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000 del Friuli Venezia Giulia

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000 del Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina in modo ampio e puntuale numerose materie settoriali della Regione Friuli Venezia Giulia, collegandole alla manovra finanziaria 2000. Molte previsioni hanno natura transitoria o finanziaria riferita all’esercizio 2000 o a procedimenti già in corso all’epoca.

Enti locali, unioni di Comuni e assetti istituzionali

Il provvedimento interviene sui rapporti patrimoniali tra Erto e Casso e Vajont, prevedendo un accordo tra i Comuni entro il 31 agosto 2000 e, in mancanza, un intervento con legge regionale. Riguarda inoltre la tesoreria unica per gli enti locali, l’interpretazione di norme su trasferimenti ai Comuni, il calcolo della popolazione ai fini delle quote di trasferimento, l’incentivazione delle unioni di Comuni e la possibilità di maggiorare fino al 30% i trasferimenti, con condizioni stringenti su durata dell’unione, funzioni associate e possibili decurtazioni in caso di scioglimento anticipato o recesso.

Sono inoltre disciplinati:

  • la presidenza dei consigli comunali e provinciali;
  • le indennità dei presidenti dei consigli;
  • l’anagrafe degli amministratori locali, istituita presso la Direzione regionale per le autonomie locali;
  • la delimitazione e l’accertamento dei confini comunali;
  • la restituzione senza interessi di somme erogate a titolo di incentivo in procedimenti in corso all’entrata in vigore della legge.

Programmi e interventi pubblici coordinati

Per interventi sovracomunali definiti da accordo di programma è prevista la possibilità di nominare un commissario straordinario regionale. Il commissario può avvalersi di personale distaccato, personale a contratto e consulenze esterne; il relativo fondo speciale è gestito presso il tesoriere regionale in regime di mandato. È previsto un regolamento della Ragioneria generale per l’amministrazione del fondo entro 90 giorni dall’approvazione dell’accordo di programma.

Sviluppo della montagna, carburanti e sostegni alle famiglie

Il territorio montano è suddiviso in tre zone omogenee di svantaggio socio-economico (A, B, C), determinate dalla Giunta regionale sulla base di criteri come altitudine, fragilità idrogeologica, andamento demografico e tasso di occupazione, con revisione triennale.

Per il riscaldamento domestico nelle zone montane è previsto un contributo ai nuclei familiari residenti in specifiche zone climatiche o frazioni non metanizzate, fino al 30% della spesa e comunque non oltre lire 1.000.000 annue per nucleo, entro limiti reddituali prefissati. Per l’anno 1999 sono previste regole transitorie sull’area di intervento.

La legge consente inoltre, fino alla riforma della distribuzione dei carburanti e comunque nei limiti indicati, il potenziamento degli impianti nei comuni montani con apparati self-service pre-pagamento e disciplina interventi per il servizio carburanti in area montana.

Cartografia, pianificazione territoriale e telefonia mobile

In materia cartografica viene riconosciuto il diritto di accesso e utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali, rimettendo a un regolamento regionale la disciplina di pubblicazione, diffusione, scambio dati e gestione degli elaborati cartacei.

Sul piano urbanistico e infrastrutturale sono introdotte regole su:

  • impianti fissi di telefonia mobile, soggetti a concessione o autorizzazione edilizia comunale, previa verifica localizzativa, parere ARPA e Azienda sanitaria e rispetto dei limiti elettromagnetici;
  • divieto di varianti che aumentino la residenzialità a meno di 300 metri da insediamenti zootecnici oltre 50 UBA, con esclusione dei comuni montani;
  • obblighi di aggiornamento dei PRGC per i comuni costieri turistici dopo dieci anni.

Lavori pubblici, appalti e edilizia

La disciplina regionale in materia di lavori pubblici viene integrata su più profili: effetti della dichiarazione implicita di pubblica utilità, proroga di termini procedimentali di 15 giorni nelle more dell’adeguamento alla legge n. 109/1994, regole sull’avvio del procedimento sanzionatorio per omessa comunicazione dei dati, esenzioni per lavori in economia fino a 150.000 euro e conferma di contributi per opere pubbliche ultimate oltre il termine triennale.

Sono anche disciplinati:

  • termini per istanze relative a opere pubbliche e per alcune scadenze edilizie fino al 31 dicembre 2000;
  • criteri di interpretazione sul contributo correlato alla durata del mutuo e sulle semestralità anticipate;
  • contributi pluriennali fino a 20 anni per alcune opere regionali;
  • requisiti per l’affidamento di lavori fino a 150.000 euro, individuando come soggetti qualificati gli iscritti alla Camera di commercio;
  • sanzioni e regole per l’anomalia delle offerte e per l’esclusione automatica nelle gare informali.

La legge contiene inoltre una disciplina specifica per gli appalti di servizi sotto 200.000 euro, affidabili con trattativa privata previa gara ufficiosa tra almeno cinque ditte.

Protezione civile e danni calamitosi

Le modifiche alla legge regionale sulla protezione civile estendono e precisano la disciplina dei contributi per danni subiti da privati, imprese e, in alcuni casi, Comuni, distinguendo gli interventi sul patrimonio edilizio comunale. È espressamente esclusa l’applicazione delle nuove regole al procedimento di ristoro dei danni della tromba d’aria del 19 agosto 1999.

Sanità, politiche sociali e servizi alla prima infanzia

Sono trasferite ai Comuni, dal 1° gennaio 2000, le funzioni di controllo e vigilanza sui centri di vacanza per minori.

La legge contiene inoltre interventi straordinari per l’influenza aviaria verificatasi tra dicembre 1999 e gennaio 2000 nell’area dell’ASL n. 6 Friuli Occidentale: contributi per smaltimento carcasse, pulizia e disinfezione, nonché rimborsi agli allevatori avicoli che non hanno potuto fornire selvaggina da ripopolamento.

Per i gatti liberi introduce censimento, affidamento della cura ad associazioni ed enti, divieto di rinchiusura salvo ricovero temporaneo per ragioni sanitarie e possibilità di trasferimento della colonia con ordinanza sindacale.

In materia di prima infanzia la legge riformula l’assetto dei servizi socio-educativi, promuovendo modelli flessibili e sostegno a nidi pubblici e privati, con requisiti e standard definiti dalla Giunta regionale, riconoscimento comunale e vigilanza locale e sanitaria.

Formazione professionale, lavoro e AReRaN

La Regione riordina funzioni di politica attiva del lavoro e formazione professionale, con integrazione tra servizi e interventi comunitari. Viene ridefinito il ruolo dell’Agenzia regionale per l’impiego, anche per i corsi del settore turistico-alberghiero già in capo all’IRFoP, con trasferimento di beni strumentali e assunzioni a termine di personale per i corsi.

Sono inoltre disciplinate:

  • la possibilità di collaborazioni e incarichi a supporto di programmi comunitari e internazionali;
  • l’organizzazione della rappresentanza negoziale regionale (AReRaN), con regole sulla rappresentatività sindacale e sulla sottoscrizione degli accordi collettivi;
  • il trattamento economico del direttore degli enti regionali e norme sul compenso degli avvocati regionali.

Agricoltura, bonifica e cessione di terreni

In agricoltura la legge estende alcune regole di restituzione e rinegoziazione dei finanziamenti, modifica i contributi per i controlli sulle aziende biologiche e miste, e disciplina la vendita di terreni da parte dell’ERSA con criteri di priorità, riduzioni di prezzo e posticipo delle rate per taluni imprenditori agricoli. Viene anche prevista la possibilità di erogare incentivi per l’irrigazione già dopo la sottoscrizione del disciplinare di concessione della derivazione d’acqua.

Turismo, commercio e impianti a fune

La legge interviene su contributi per manutenzione straordinaria degli impianti a fune, su enti fieristici, strutture ricettive e attività turistiche accessorie, sull’attestazione sanitaria degli alloggi turistici e sull’orario e le regole di vendita nel commercio al dettaglio, recependo e coordinando la disciplina regionale con il decreto legislativo n. 114/1998.

In materia commerciale sono anche previste regole su:

  • esercizi di vicinato, medie strutture e pubblici esercizi;
  • sanzioni amministrative, chiusura degli esercizi e interdizioni;
  • vendite per corrispondenza e vendita di carburanti;
  • contributi e sostegni tramite il Fondo speciale di rotazione per imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Sport e attività ricreative

È prevista l’estensione dei benefici regionali ai Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI, con successiva disciplina regolamentare di finalità, criteri e modalità. Sono inoltre introdotte regole per contributi sugli impianti sportivi e per la figura professionale del maestro di discipline sportive non ancora regolamentate.

Minoranze linguistiche e tutela delle lingue

La Regione interviene sul sostegno alle minoranze linguistiche, in particolare per spese di traduzione, formazione del personale, stampa di atti e segnaletica bilingue conforme alla normativa stradale e alla grafia ufficiale friulana. Sono inoltre istituiti organismi regionali per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua slovena e tedesca, con coordinamento dei finanziamenti pubblici destinati alle rispettive comunità.

Ricostruzione post-sisma e interventi sulle zone terremotate

Ampia parte della legge riguarda la ricostruzione del Friuli colpito dal sisma del 1976. Sono disciplinati:

  • revisione di termini e procedure contributive;
  • annullamento di crediti regionali o statali in specifici casi;
  • incremento delle spese tecniche fino al 12%;
  • trasferimento ai Comuni degli interventi non ancora appaltati;
  • riapertura di termini per la ripetizione di domande di contributo da parte di successori;
  • possibilità di alienare alloggi e immobili già in patrimonio comunale o regionale;
  • regole speciali per il recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano e per altri interventi pubblici.

Patrimonio regionale e società partecipate

La disciplina del patrimonio regionale è ampliata con riferimento alla cessione di alloggi di proprietà regionale e alla determinazione dei canoni come anticipazione sul prezzo di acquisto. La legge contiene inoltre norme su concessione in uso temporaneo dei beni immobili regionali, sul differimento di termini e sulla partecipazione della Regione a operazioni societarie, tra cui FINEST SpA e il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

Disposizioni finanziarie e temporali

Molte norme sono accompagnate da autorizzazioni di spesa riferite al solo anno 2000 o a bilanci pluriennali 2000-2002, con istituzione o modifica di capitoli di bilancio. Sono frequenti anche termini puntuali:

  • 31 agosto 2000 per l’accordo tra Erto e Casso e Vajont;
  • 30 settembre di ogni anno per alcune comunicazioni sui territori non metanizzati;
  • 31 ottobre 2000 per talune assegnazioni alle unioni di Comuni;
  • 31 dicembre 2000 per varie istanze e scadenze;
  • 60 o 90 giorni per adeguamenti regolamentari o domande transitorie.

Valutazione di obsolescenza

Il provvedimento è in larga parte legato a interventi finanziari, transitori e a situazioni storicamente concluse, molte volte riferite all’esercizio 2000, alla ricostruzione post-sisma e a specifiche emergenze o procedure ormai esaurite. Per questo, sotto il profilo pratico-applicativo attuale, risulta in prevalenza obsoleto o di interesse principalmente storico-ricognitivo.

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