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Legge

L.R. FVG 17/2000

Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

Normativa regionaleL.R. FVG 17/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia finanzia progetti antiviolenza promossi da enti locali e associazioni femminili esperte, istituendo centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza, con accesso anche ai figli minori. Prevede convenzioni, criteri e tempi per i contributi, relazioni annuali e una copertura finanziaria iniziale per il solo anno 2000.

Progetti antiviolenza e centri per donne in difficoltà

Progetti antiviolenza e centri per donne in difficoltà

La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina un sistema di interventi contro la violenza sulle donne, fondato su progetti antiviolenza, centri antiviolenza e case di accoglienza. L’obiettivo è offrire sostegno temporaneo, tutela della riservatezza e percorsi di uscita dalla violenza, valorizzando il ruolo delle associazioni femminili e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Principi e finalità

La Regione riconosce ogni forma di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne come lesione della persona e della sua libertà. La tutela è impostata come diritto a un sostegno temporaneo, eventualmente anche insieme ai figli, per recuperare inviolabilità e autonomia, nel rispetto dell’anonimato e della riservatezza.

L’azione regionale si ispira alla Dichiarazione e al Programma d’azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino e alla relativa direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997. La Regione promuove e coordina iniziative contro la violenza tra i sessi in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

Soggetti valorizzati e rete degli interventi

La legge valorizza percorsi di elaborazione culturale e pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne, basate sulle relazioni fra donne. In tale quadro vengono riconosciute le competenze delle associazioni femminili operanti localmente, purché iscritte agli albi del volontariato e/o alle ONLUS e in grado di dimostrare almeno due anni di esperienza nel settore.

La Regione favorisce inoltre interventi in rete tra istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, nonché tra diverse competenze professionali, per fornire risposte differenziate alle varie forme di violenza e ai relativi danni, anche a favore di donne italiane e straniere.

Progetti antiviolenza finanziabili

L’Amministrazione regionale finanzia progetti antiviolenza presentati da:

  • enti locali singoli o associati;
  • associazioni femminili operanti in regione con esperienza e competenza specifica in materia di violenza contro le donne;
  • enti locali e associazioni femminili congiuntamente.

I progetti possono essere attuati anche su più annualità.

Centri antiviolenza e case di accoglienza

I progetti possono prevedere un Centro antiviolenza, facilmente accessibile e adeguatamente pubblicizzato, con funzioni di prima accoglienza. Il centro svolge colloqui preliminari, individua i bisogni, fornisce prime informazioni utili, predispone percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, offre colloqui informativi di carattere legale e affianca la donna, se richiesto, nell’accesso ai servizi pubblici o privati, nel rispetto della sua identità culturale e della libera scelta.

Possono essere previste anche una o più Case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, destinate all’ospitalità temporanea di donne in situazione di necessità o emergenza. Le ospiti sono coadiuvate da operatrici che favoriscono l’autogestione.

L’accesso alle case di accoglienza avviene solo tramite il Centro antiviolenza, sulla base delle valutazioni delle operatrici di accoglienza. Le strutture sono aperte a tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente da status giuridico o cittadinanza, se vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

Attività dei servizi

Il Centro antiviolenza e le case di accoglienza svolgono attività di raccolta e analisi dei dati sull’accoglienza, diffusione dei dati elaborati, analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati coinvolti, formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori sociali istituzionali.

Sono previste anche iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del fenomeno, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nonché raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o gruppi interessati.

Rapporti con i servizi pubblici e assistenza alloggiativa

Il Centro antiviolenza deve mantenere rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche competenti in materia di assistenza, prevenzione e repressione dei reati, tra cui pronto soccorso, carabinieri, commissariati, consultori, servizi socio-sanitari, servizi di assistenza legale e alloggiativa e scuole presenti nel territorio. In tali rapporti va rispettata l’autonoma e libera richiesta delle donne che si rivolgono al centro.

La Regione deve inoltre emanare norme affinché i Comuni garantiscano un’adeguata assistenza alloggiativa alle donne, con i figli minori, che debbano lasciare il proprio ambiente familiare e abitativo per violenze o abusi sessuali, fisici o psicologici, e che non possano rientrare nell’abitazione originaria.

Convenzioni e obblighi degli enti locali

Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con una o più associazioni femminili in possesso dei requisiti previsti per lo studio, la redazione e la realizzazione del progetto antiviolenza, oltre che per definire le modalità di erogazione dei servizi e assicurare la continuità del progetto.

Gli enti locali devono comunque garantire:

  • strutture adeguate alla popolazione e al territorio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
  • spese di gestione e di funzionamento;
  • copertura finanziaria di almeno il 50% delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
  • campagne informative periodiche sui servizi offerti dal Centro antiviolenza.

Regime dei finanziamenti

I finanziamenti previsti dalla legge sono cumulabili con altri finanziamenti comunitari, statali o regionali, salvo diversa previsione delle norme applicabili. La convenzione deve prevedere modalità idonee a garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

Criteri di concessione, presentazione delle domande ed erogazione

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali e sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei contributi destinati a finanziare i progetti.

Gli adempimenti attuativi sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

Le domande di contributo devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno. I contributi sono erogati per il 50% contestualmente al provvedimento di concessione; il restante 50% è erogato dopo la rendicontazione, da presentare entro il termine fissato nel decreto di concessione.

Monitoraggio, relazioni e indirizzi

I soggetti promotori dei progetti devono presentare ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’andamento e sulla funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle Case di accoglienza.

La Giunta regionale, tramite la Direzione competente, assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le buone prassi e predispone una relazione annuale utile come indirizzo per l’eventuale modifica dei criteri di concessione e per la programmazione e il bilancio regionale.

Disciplina finanziaria iniziale

Per l’anno 2000 è autorizzata una spesa di 1.000 milioni di lire per finanziare i progetti antiviolenza. La copertura è assicurata mediante prelevamento da un fondo globale di parte capitale del bilancio regionale 2000-2002 e del bilancio 2000.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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