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Legge

L.R. FVG 14/2000

Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale.

Normativa regionaleL.R. FVG 14/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli-Venezia Giulia disciplina iniziative, organi consultivi e contributi per tutelare e valorizzare beni e luoghi legati alla prima guerra mondiale. Prevede una Conferenza di servizi annuale, un albo di guide specializzate e contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di recupero, musealizzazione, percorsi turistici e didattici. I contributi sono soggetti a domanda entro il 31 gennaio e a rendicontazione.

Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti della prima guerra mondiale in Friuli-Venezia Giulia

Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale legato alla prima guerra mondiale

La legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale connesso ai fatti della prima guerra mondiale. La disciplina è rivolta esclusivamente al territorio regionale e mira sia alla conservazione dei beni sia alla fruizione culturale, didattica e turistica dei luoghi interessati.

Finalità e ambiti di intervento

La Regione sostiene progetti finalizzati a:

  • ricerca, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale;
  • realizzazione e organizzazione di strutture museali, anche all’aperto, per esporre le testimonianze disponibili;
  • creazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, come sentieri, percorsi, punti di informazione e accesso e attrezzature complementari, nei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, anche tramite cooperazione transfrontaliera;
  • definizione, allestimento, organizzazione e pubblicizzazione di percorsi didattici su testimonianze significative del conflitto;
  • iniziative per valorizzare il Friuli-Venezia Giulia come ideale parco storico della prima guerra mondiale, anche in collaborazione con aree storiche oltreconfine.

Conferenza di servizi e composizione

Per le finalità della legge l’Assessore regionale all’istruzione e alla cultura convoca almeno una volta all’anno una Conferenza di servizi. La Conferenza è presieduta dallo stesso Assessore o da un suo delegato e vi partecipano rappresentanti dell’amministrazione regionale, del turismo, delle Province, della Soprintendenza, dell’ANCI Friuli-Venezia Giulia, del Sovrintendente scolastico regionale, della promozione turistica regionale, di associazioni coerenti con le finalità della legge e di un organismo onorcaduti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dei beni culturali. Ai componenti esterni spetta un compenso per ogni giornata di seduta secondo la normativa regionale richiamata.

Compiti della Conferenza e supporto scientifico

La Conferenza:

  • formula proposte alla Giunta regionale;
  • esprime parere sul programma predisposto dalla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura relativo agli interventi finanziabili;
  • verifica l’attuazione del programma e approva una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi di un Comitato scientifico composto da non più di tre storici docenti universitari designati dalla stessa Conferenza. Anche ai componenti del Comitato spetta il compenso previsto per i componenti esterni della Conferenza.

Albo delle guide turistiche specializzate

Presso la Direzione regionale del commercio e del turismo è istituito un albo delle guide turistiche specializzate sul tema storico-scientifico della prima guerra mondiale. L’iscrizione è subordinata alla selezione effettuata dal Comitato scientifico.

Contributi regionali: interventi finanziabili e intensità dell’aiuto

L’Amministrazione regionale concede contributi per progetti riguardanti:

  • conservazione, manutenzione e restauro di beni immobili come trincee, camminamenti, grotte fortificate e fortificazioni: contributo fino al 50% della spesa ammissibile, ai proprietari pubblici e privati;
  • acquisizione e/o sistemazione di beni immobili da destinare a uso museale: contributo fino al 90% della spesa ammissibile, solo agli enti pubblici;
  • ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione, restauro e valorizzazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi, anche tramite attività editoriali, espositive e divulgative: contributo fino al 50% della spesa ammissibile, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici;
  • realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera: contributo fino al 90% della spesa ammissibile, agli enti locali anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;
  • percorsi didattici su testimonianze significative del conflitto: contributo fino al 60% della spesa ammissibile, agli enti locali anche con altri soggetti pubblici o privati;
  • gestione delle strutture sopra indicate, per garantirne la fruizione secondo le finalità della legge: contributo fino al 60% della spesa ammissibile, a enti pubblici e privati.

Soggetti beneficiari e requisiti

Per gli interventi relativi alle lettere c), d), e) e f) possono accedere ai contributi anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la legge, purché:

  • operino senza fini di lucro;
  • siano costituite regolarmente con atto o statuto;
  • dispongano di strutture o attrezzature e di un’organizzazione adeguata alla realizzazione dei progetti.

Procedura di presentazione e approvazione dei progetti

Gli interventi sono approvati sulla base delle proposte e del parere espresso dalla Conferenza di servizi. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura e devono essere corredate da:

  • relazione illustrativa del progetto;
  • descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi interessati;
  • documentazione sulla natura e sull’entità degli interventi, con dettagliato piano finanziario.

I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

Rendicontazione

I beneficiari dei contributi devono rendicontarne l’utilizzo secondo le modalità previste dal capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Copertura finanziaria

La legge pone a carico del bilancio regionale gli oneri per i compensi dei componenti della Conferenza e del Comitato scientifico e autorizza per l’anno 2000 una spesa di lire 300 milioni per i contributi di cui all’articolo 5. È inoltre istituito il relativo capitolo di bilancio per i contributi a soggetti pubblici e privati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio e dei siti della prima guerra mondiale.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 26 luglio 2000.

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