L.R. FVG 12/2000
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli-Venezia Giulia la raccolta dei funghi epigei tramite un regolamento attuativo, con autorizzazioni permanenti, permessi temporanei e limiti quantitativi, e regola la vigilanza, gli organismi tecnici e i corrispettivi. La commercializzazione resta soggetta al DPR 376/1995, con possibili direttive e integrazioni regionali. Le norme regolamentari si applicano dall’1 gennaio 2001.
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei in Friuli-Venezia Giulia
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei in Friuli-Venezia Giulia
La legge regionale detta il quadro di riferimento per la raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e coordina la disciplina regionale con la normativa statale in materia. Introduce anche disposizioni sulla vigilanza e sull’organizzazione amministrativa competente.
Ambito di applicazione e fonte regolamentare
La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio regionale è affidata a un regolamento da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare. La Commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il regolamento può essere emanato anche senza parere. La stessa procedura vale per le modifiche del regolamento.
Il regolamento deve rispettare i principi fissati dalla legge, che disciplinano sia le modalità di raccolta sia i profili organizzativi, economici e di vigilanza.
Soggetti abilitati alla raccolta e titoli richiesti
La raccolta è consentita, in via generale, a soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione onerosa a validità permanente, rilasciata dopo il superamento di un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle principali norme su raccolta, trasporto, conservazione dei funghi e rapporto con l’ambiente.
Sono previste diverse eccezioni e regimi speciali:
- i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono raccogliere sui propri terreni senza limiti di quantità e senza autorizzazione o permesso;
- l’autorizzazione e i permessi temporanei consentono la raccolta anche ai familiari;
- i residenti che, prima dell’entrata in vigore della legge, erano titolari di permessi di raccolta per almeno tre periodi negli ultimi sette anni possono ottenere l’autorizzazione senza colloquio;
- sono esentati dal colloquio anche i cittadini in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del DM 29 novembre 1996, n. 686.
Per i territori montani, al fine di completare l’offerta turistica, possono essere rilasciati permessi temporanei ai maggiorenni, di durata non superiore a due mesi, entro limiti massimi stabiliti da Comuni e Comunità montane e con validità circoscritta ai rispettivi territori.
Limiti territoriali, quantitativi e divieti
La legge prevede una disciplina articolata delle limitazioni alla raccolta:
- la Regione può individuare, nei territori montani, zone in cui la raccolta è consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo, per tutelare usi e consuetudini locali e l’economia turistica;
- il limite massimo giornaliero ordinario è fissato in 3 kg pro capite;
- per i residenti di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 352/1993 che raccolgono per mantenere o integrare il reddito familiare, il limite giornaliero sale a 15 kg pro capite;
- la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei per una o più specie di funghi, per ragioni di salvaguardia dell’ecosistema o sanitarie;
- per motivi di studio o per l’allestimento di rassegne micologiche possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee speciali, con validità limitata e per specie e quantità predeterminate.
Regime per proprietari e conduttori dei fondi
I proprietari o conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi sui propri fondi mediante recinzione o idonea tabellazione. In tal caso la raccolta è sottratta alle regole ordinarie di autorizzazione e ai relativi limiti quantitativi previsti per gli altri soggetti.
Organizzazione amministrativa e organismi tecnici
Le funzioni amministrative necessarie sono esercitate da Province, Comunità montane e Comuni, secondo le rispettive competenze.
La legge istituisce inoltre:
- una Commissione scientifica regionale per la micologia, quale organismo consultivo, composta da rappresentanti delle Università di Trieste e Udine, degli ispettorati micologici, delle aziende sanitarie, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti;
- presso Province e Comunità montane, le Commissioni per i colloqui finalizzati al rilascio delle autorizzazioni, con componenti designati dagli enti, dalle aziende sanitarie e, mediante rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
- corsi annuali di preparazione al colloquio, promossi da Province e Comunità montane, anche con il supporto delle associazioni micologiche e naturalistiche;
- gli Ispettorati micologici da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per svolgere i compiti previsti dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, se non già istituiti.
Gli adempimenti regionali previsti dalla legge e dal regolamento sono attribuiti alla Direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre Direzioni regionali secondo le rispettive competenze.
Corrispettivi, introiti e finalità finanziarie
La Regione determina annualmente i corrispettivi per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni, nonché per il rilascio dei permessi temporanei, differenziandoli tra residenti e non residenti.
Comuni e Comunità montane possono ridurre fino al 100% l’importo dovuto dai richiedenti che soggiornano nei territori coperti dal permesso temporaneo. I proventi sono introitati dagli enti rilascanti e destinati a copertura delle spese derivanti dalle funzioni di settore e al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell’ambiente.
È previsto anche un regime transitorio: per un periodo non superiore a 3 anni possono essere rilasciati permessi temporanei di durata non superiore a un anno, sempre dai Comuni e dalle Comunità montane e validi per i rispettivi territori, nel numero massimo da essi stabilito.
Commercializzazione dei funghi epigei
La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal DPR 376/1995 e successive modificazioni. La Giunta regionale può approvare una direttiva per definire le modalità applicative sul territorio regionale.
La Giunta può inoltre integrare, con deliberazione, l’elenco delle specie commercializzabili contenuto nell’allegato I del DPR 376/1995, includendo altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione; tali integrazioni devono essere trasmesse al Ministero della sanità per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sull’applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.
In materia di accertamento e contestazione delle violazioni della legge regionale 34/1981, sono inoltre abilitate le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, purché:
- abbiano la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS;
- siano in possesso di decreto prefettizio per l’attività di vigilanza sulla tutela dell’ambiente e della fauna.
I soggetti incaricati devono essere muniti di documento attestante la legittimazione all’esercizio della funzione e dispongono dei poteri previsti dall’articolo 13 della legge n. 689/1981, salvi i poteri specifici previsti da altre leggi vigenti.
Abrogazioni, decorrenza e rinvii
La disciplina regolamentare prevista dalla legge trova applicazione dall’1 gennaio 2001.
A decorrere da tale termine è abrogato il capo II della legge regionale 34/1981.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo, si applicano la legge n. 352/1993 e il DPR 376/1995.
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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