L.R. FVG 15/2000
Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia promuove l’uso di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche, ospedaliere e di refezione collettiva, con contributi a Comuni ed enti gestori. Prevede requisiti di prevalenza dei prodotti, obblighi informativi agli utenti e finanziamenti per il triennio 2000-2002. Oggi è da considerarsi obsoleta perché riferita a un periodo finanziario concluso e a discipline/certificazioni in larga parte superate.
Introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e educazione alimentare
Introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e iniziative di educazione alimentare
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche e ospedaliere, nonché più in generale nei servizi di refezione e ristorazione collettiva. Accanto all’obiettivo alimentare e sanitario, il provvedimento sostiene iniziative di educazione alimentare rivolte agli utenti e al personale.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica prioritariamente alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e ristorazione collettiva e a ogni tipo di fornitura di pasti. Possono beneficiare dei contributi regionali:
- i Comuni;
- gli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo di primo e secondo grado;
- le Aziende per i servizi sanitari;
- le Aziende ospedaliere.
Requisiti per l’accesso ai contributi e disciplina delle forniture
Per ottenere i contributi regionali, i soggetti interessati devono utilizzare per le mense prodotti prevalentemente biologici, tipici o tradizionali. La prevalenza è definita in termini quantitativi: la percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti nell’anno precedente deve essere superiore al 60% del totale, come risultante dai contratti di fornitura.
I prodotti ammessi devono essere:
- biologici certificati secondo il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, nonché il regolamento (CE) n. 1804/1999;
- oppure dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali;
- oppure dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.
I bandi e/o i contratti di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alle mense devono prevedere l’esclusione dei soggetti che non propongano prevalentemente tali prodotti. I prodotti devono inoltre essere sottoposti al regime di controllo previsto dalla normativa biologica, tramite organismi di controllo abilitati, oppure agli altri regimi di certificazione e controllo previsti dal provvedimento di tipicità.
Informazione agli utenti e educazione alimentare
All’inizio di ogni anno i Comuni e gli altri enti gestori devono fornire agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e informazioni sul servizio di mensa riguardanti:
- le condizioni generali del servizio;
- le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali dei menù;
- la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e strutturali eseguiti dalle autorità pubbliche competenti o eventualmente affidati a enti privati specializzati.
L’effettuazione di queste iniziative deve essere comunicata alla Direzione regionale dell’agricoltura e alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
Contributi regionali e criteri di riparto
L’Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell’agricoltura, è autorizzata a concedere contributi per due tipologie di intervento.
Per l’utilizzo dei prodotti previsti dalla legge il contributo può arrivare al massimo al 30% della spesa sostenuta nell’anno precedente dai soggetti beneficiari. La Giunta regionale stabilisce i criteri applicativi, tenendo conto della prevalenza dei prodotti richiesti dalla legge.
Per le iniziative di educazione alimentare, aggiornamento professionale del personale scolastico e del personale addetto ai servizi, il contributo può arrivare al massimo al 50%. Le iniziative finanziabili devono perseguire in via prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali.
La Giunta regionale definisce anche i criteri per individuare le priorità di intervento riferite alle mense prioritarie indicate dalla legge. Gli adempimenti attuativi sono demandati alla Direzione regionale dell’agricoltura - Servizio dello sviluppo agricolo.
Copertura finanziaria e limiti temporali
La legge autorizza spese a carico del bilancio regionale per il triennio 2000-2002:
- lire 2.850 milioni complessive per i contributi relativi all’utilizzo dei prodotti nelle mense, ripartite in lire 950 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;
- lire 150 milioni complessive per le iniziative di educazione alimentare, ripartite in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
L’onere complessivo è pari a lire 3.000 milioni, coperto mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale del bilancio regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, avvenuta il 9 agosto 2000, quindi dal 10 agosto 2000.
Obsolescenza pratica
Il provvedimento è oggi sostanzialmente superato: disciplina un piano di contributi limitato al triennio 2000-2002 e richiama normative tecniche e certificative datate. Per questo, pur essendo storicamente rilevante, non ha in concreto utilità applicativa attuale.
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