L.R. FVG 11/2000
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina Friuli Venezia Giulia sulla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine: aggiorna definizioni, procedure di rilascio e controllo delle autorizzazioni, rimborsi alle compagnie petrolifere, sanzioni e rapporti con le Camere di commercio. Introduce anche la “Carta del cittadino” e prevede norme transitorie e finanziarie per il 2000-2002.
Modifiche alla disciplina regionale sul prezzo agevolato delle benzine e sulla gestione dei relativi benefici
Modifiche alla disciplina regionale sulle benzine a prezzo ridotto
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in modo organico sulla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, rimodulando la gestione del sistema di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, i controlli, i rimborsi, le sanzioni e i rapporti finanziari con le Camere di commercio. Il provvedimento introduce inoltre l’evoluzione della banca dati verso la “Carta del cittadino”.
Destinazione degli utili e utilizzo degli avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalle benzine scontate devono essere impiegati prioritariamente per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le fasce, limitatamente alla sola benzina verde, quando la differenza tra prima e ultima fascia supera le 200 lire e la riduzione dell’ultima fascia è inferiore a 400 lire.
Accertato l’avanzo di amministrazione di ciascun anno, gli ulteriori maggiori introiti della gestione sono destinati prioritariamente a:
- interventi per la viabilità e altre opere di urbanizzazione;
- finalità istituzionali previste dalla legge;
- sistemi di mobilità collettiva ecocompatibili.
Rideterminazione delle riduzioni di prezzo
La riduzione del prezzo può essere stabilita e rideterminata in relazione:
- alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale;
- alle comunicazioni previste dal decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 655.
Le riduzioni restano vigenti per almeno due mesi, salvo che nel frattempo intervengano variazioni di mercato tali da rendere necessaria una rideterminazione della prima fascia in misura pari all’8% in più o in meno.
I decreti di rideterminazione sono esecutivi dalla pubblicazione sul BUR e producono effetti dal termine in essi indicato.
Soggetti beneficiari, mezzi ammessi e definizioni
Sono beneficiari:
- le persone fisiche residenti in Regione, intestatarie, cointestatarie o titolari di usufrutto dei mezzi ammessi;
- i soggetti autorizzati permanentemente al rifornimento di mezzi intestati a organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori indicati dal decreto legislativo n. 460/1997, caratterizzate da finalità di solidarietà sociale.
I mezzi ammessi comprendono:
- autoveicoli e motoveicoli soggetti a iscrizione nei Pubblici Registri Automobilistici della Regione;
- unità da diporto.
La legge definisce inoltre identificativi, autorizzazioni, contrassegno nautico, POS e compagnia petrolifera ai fini della disciplina.
Possibile estensione ai ciclomotori
La Giunta regionale deve svolgere entro il 31 dicembre 2000 una verifica sugli effetti dell’eventuale estensione dell’agevolazione ai ciclomotori di proprietà di residenti, con particolare riguardo a:
- consistenza numerica;
- consumi annui;
- incremento dell’approvvigionamento di carburante in Regione e impatto sul bilancio;
- adeguamenti gestionali e informatici;
- sistema dei controlli.
Rilascio dell’autorizzazione e uso degli identificativi
L’autorizzazione è rilasciata dalla Camera di commercio competente, su istanza dell’interessato da presentare alla Camera della provincia di residenza o, per le organizzazioni, della provincia in cui si trova la sede.
Il rilascio dell’autorizzazione e la consegna dell’identificativo richiedono il versamento di lire 10.000, importo rideterminabile dalla Giunta regionale.
Per le unità da diporto, all’autorizzazione è associato anche il contrassegno nautico da esporre in modo visibile.
L’identificativo:
- può essere usato solo per il mezzo per cui è stato rilasciato;
- può essere utilizzato dal beneficiario o da un soggetto da lui formalmente autorizzato;
- resta sotto la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio.
L’autorizzazione all’uso del mezzo da parte di terzi deve essere in carta semplice, deve essere esibita al rifornimento e non può essere rilasciata per i mezzi delle organizzazioni autorizzate permanentemente.
Obblighi di comunicazione e aggiornamento dei dati
Il beneficiario o il legale rappresentante dell’organizzazione deve comunicare alla Camera di commercio, entro 15 giorni dall’evento o dalla notizia:
- variazione di residenza o sede in altro Comune;
- venir meno dell’intestazione o del diritto di usufrutto;
- smarrimento, furto o distruzione dell’identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo;
- variazione dei nominativi dei soggetti autorizzati al rifornimento per le organizzazioni.
Le variazioni di residenza all’interno dello stesso Comune, comprese quelle dovute a toponomastica, non richiedono segnalazione, perché i dati sono acquisiti tramite banca dati.
Misura della riduzione e ambito territoriale
La riduzione dipende dalla fascia del Comune di residenza del beneficiario. Per le organizzazioni conta la fascia del Comune in cui hanno sede legale o secondaria.
Per le unità da diporto, la riduzione è quella prevista per la fascia territoriale dei Comuni con minore distanza dal valico confinario.
Il beneficiario ha diritto allo sconto su ogni rifornimento eseguito secondo legge in tutti i punti vendita dotati di POS situati nel territorio regionale.
Controlli, POS, esposizione dei prezzi e banca dati
Il gestore deve utilizzare i POS e dare al pubblico idonea evidenza dei prezzi praticati, che devono essere riportati nei POS.
La verifica del mezzo rifornito può essere effettuata anche con dispositivi visivi ed elettronici, inclusi sistemi per self-service che controllano la corrispondenza tra veicolo e tessera.
L’Amministrazione regionale:
- rileva i prezzi praticati alla pompa in tutto il territorio regionale;
- diffonde periodicamente le elaborazioni, anche via sito internet regionale.
La mancata esposizione dei prezzi o l’applicazione di prezzi diversi da quelli esposti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
I dati dei singoli rifornimenti non trasferiti dai POS al sistema informatico devono essere memorizzati negli archivi entro tre mesi dal consumo.
Nuove finalità della banca dati e Carta del cittadino
La banca dati può essere ampliata con ulteriori dati per altre finalità istituzionali, in particolare nei settori:
- sanitario;
- anagrafico;
- della mobilità;
- elettorale;
- della funzione di borsellino elettronico, mediante uso degli identificativi come Carta del cittadino.
Le modalità di individuazione dei dati e di rilascio, abilitazione e utilizzo della Carta del cittadino sono demandate a regolamenti.
Le Carte del cittadino possono essere acquisite dall’Amministrazione regionale e rilasciate o abilitate direttamente dalla Regione o da altri soggetti pubblici; il rilascio e l’abilitazione possono essere gratuiti.
Per memorizzare i nuovi dati sugli identificativi già rilasciati, la Regione è autorizzata ad acquisire la licenza d’uso dello spazio di memoria necessario.
L’attivazione dei servizi avviene gradualmente, in relazione alle risorse disponibili, secondo gli ambiti territoriali e i settori definiti dalla Giunta regionale.
I dati non sensibili possono essere ceduti, anche su supporto magnetico, nel rispetto della normativa privacy. La Giunta regionale deve fissare con delibera, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, modi e termini della cessione; i relativi introiti finanziano prioritariamente i servizi elettronici.
Ruolo delle Camere di commercio e rapporti con la Regione
Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative a:
- rilascio di identificativi, contrassegni nautici, autorizzazioni, sospensioni e revoche;
- controlli sui consumi di benzina, agevolata e a prezzo pieno, e sui contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine;
- applicazione delle sanzioni amministrative di propria competenza;
- recupero delle somme indebitamente usufruite dai beneficiari;
- aggiornamento della banca dati secondo la convenzione con la Regione.
Gli identificativi sono acquisiti unitariamente dalle Camere di commercio, mentre i contrassegni nautici sono acquistati dalla Regione e forniti alle Camere per il rilascio.
Le Camere di commercio devono trasmettere mensilmente alla Regione e alle compagnie petrolifere, entro il giorno 10 del mese successivo, l’attestazione di regolarità dei consumi e le eventuali anomalie. Tale attestazione certifica anche la legittimità dei rimborsi.
La Regione emana direttive per garantire uniformità applicativa e parità di trattamento tra beneficiari e gestori.
Trasmissione dati e monitoraggio dei consumi
I gestori dei punti vendita devono trasmettere quotidianamente alla propria Camera di commercio i dati memorizzati nei POS sulle quantità di benzine vendute nel giorno lavorativo precedente, di norma in via informatica.
Devono inoltre:
- verificare ogni mattina la corretta trasmissione dei dati del giorno precedente;
- in caso di mancata trasmissione, comunicarlo entro il giorno successivo alla Camera di commercio, esibendo scontrini e/o registro UTF per l’aggiornamento degli archivi.
Le compagnie petrolifere comunicano mensilmente alla Regione i volumi consegnati a ciascun punto vendita; la Regione comunica con la stessa cadenza le quantità vendute.
Rimborsi alle compagnie petrolifere
Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori dagli stessi attraverso le compagnie petrolifere da cui proviene il carburante.
Per ottenere il rimborso, le compagnie petrolifere presentano domanda alla Regione allegando:
- l’attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di commercio;
- la documentazione prevista dalla legge;
- in casi eccezionali, gli scontrini emessi dal POS.
I rimborsi avvengono di norma entro il mese successivo alla presentazione della domanda.
Il Servizio regionale competente effettua almeno due volte l’anno verifiche a campione presso ogni compagnia petrolifera, e la documentazione va conservata per almeno due anni.
Sanzioni amministrative
Per i privati, le sanzioni riguardano soprattutto omissioni di comunicazione e usi indebiti dell’identificativo. In particolare:
- da lire 15.000 a 45.000 per omessa segnalazione della perdita dei requisiti o dello smarrimento/furto/distruzione nei termini;
- restituzione degli sconti indebitamente percepiti, con interessi, e sanzione da 2 a 4 volte lo sconto per chi ottiene una riduzione superiore a quella spettante o usa l’identificativo senza più averne titolo;
- restituzione con interessi e sanzione da 4 a 6 volte lo sconto per uso dell’identificativo su mezzo diverso o senza titolo;
- da lire 100.000 a 300.000 per cessione dell’identificativo ad altri o per omissione di comunicazioni da parte del legale rappresentante dell’organizzazione.
Per i gestori degli impianti:
- da lire 200.000 a 400.000 per ogni rifornimento irregolare su mezzo diverso da quello risultante dall’identificativo;
- sospensione dell’autorizzazione fino a tre mesi, tramite disabilitazione dei POS, dopo cinque violazioni nell’anno;
- da lire 80.000 a 210.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato;
- da lire 80.000 a 210.000 per mancata memorizzazione o invio giornaliero dei dati, con raddoppio in caso di recidiva, salvo guasti o malfunzionamenti.
Per i gestori che chiedono rimborsi per riduzioni non effettivamente praticate si applica una sanzione da 20 a 30 volte il rimborso richiesto.
Per le compagnie petrolifere:
- da lire 1.000.000 a 3.000.000 per mancati controlli;
- da 20 a 40 volte il rimborso indebitamente richiesto se domandano rimborsi per consumi privi della documentazione prescritta.
Le sanzioni sono applicate, a seconda dei casi, dalle Camere di commercio o dalla Regione.
Procedimenti sanzionatori e informazioni sulle sanzioni
Le Camere di commercio aggiornano l’archivio informatico delle sanzioni e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze-ingiunzioni e di archiviazione, oltre alla notizia dei pagamenti in misura ridotta, entro 15 giorni dalla notifica o dal pagamento.
Le Camere di commercio irrogano le sanzioni ai gestori per le disabilitazioni dei POS tramite la banca dati.
Rapporti finanziari con le Camere di commercio
La Regione è autorizzata a rimborsare annualmente alle Camere di commercio le spese per le funzioni delegate, nei limiti delle entrate loro derivanti dalla legge.
Ogni anno la Giunta determina le somme ammissibili in base al numero di beneficiari gestiti nell’anno precedente.
Entro il 30 giugno le Camere di commercio presentano un rendiconto delle spese e delle entrate dell’anno precedente, con evidenza separata del numero di beneficiari e delle somme recuperate.
Le somme recuperate per riduzioni indebitamente percepite sono riversate alla Regione entro 60 giorni dal rendiconto oppure compensate con i rimborsi dovuti.
Rapporti con ARPA
Le strutture regionali competenti devono fornire periodicamente all’ARPA i dati sui consumi di benzine e ogni altra informazione necessaria, con particolare riferimento agli effetti ambientali dell’applicazione della legge.
Disposizioni transitorie
Per i consumi effettuati prima del 26 dicembre 1997, i rimborsi alle compagnie petrolifere seguono la disciplina allora vigente.
La convenzione tra Regione e Camere di commercio resta valida fino alla stipula della nuova convenzione conforme alla legge.
Le Camere di commercio incassano comunque le somme dovute per rilascio autorizzazioni e per recuperi, anche prima della nuova convenzione.
I procedimenti sanzionatori pendenti all’entrata in vigore della legge sono conclusi dagli enti che hanno emesso i verbali; le restituzioni ai privati seguono la normativa previgente.
Sono archiviate le procedure pendenti se gli illeciti non rientrano tra quelli espressamente previsti dalla nuova disciplina sanzionatoria.
Le riduzioni indebitamente fruite prima dell’entrata in vigore della legge da soggetti cui era stato erroneamente rilasciato l’identificativo non devono essere recuperate.
Le somme già restituite da soggetti extracomunitari per identi-ficativi erroneamente rilasciati devono essere integralmente rimborsate.
I soggetti competenti che non abbiano disabilitato gli identificativi erroneamente rilasciati devono rimborsare alla Regione le somme relative alle riduzioni indebitamente percepite dopo l’entrata in vigore della legge, con interessi.
Norme finanziarie
La legge contiene una articolata copertura finanziaria per gli anni 2000-2002 e per l’anno 2000, relativa a:
- implementazione della banca dati;
- acquisizione e gestione della Carta del cittadino;
- acquisto dei contrassegni nautici;
- rimborso alle compagnie petrolifere;
- rimborsi annuali alle Camere di commercio;
- restituzioni ai soggetti extracomunitari;
- recuperi di somme indebitamente percepite.
Sono previsti inoltre nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazioni di denominazioni e stanziamenti di bilancio.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga espressamente diverse disposizioni della normativa previgente, oltre a coordinare i riferimenti con la nuova disciplina sulle sanzioni, sui procedimenti e sui rapporti con le Camere di commercio.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 mag 2000L.R. FVG 12/2000
- Legge · 8 mag 2000L.R. FVG 10/2000
- Legge · 2 mag 2000L.R. FVG 9/2000
- Legge · 17 apr 2000L.R. FVG 8/2000
- Legge · 20 mar 2000L.R. FVG 7/2000
- Legge · 3 lug 2000L.R. FVG 13/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →