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Sentenza

Sentenza n. 1160/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza in parte qua della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, n. 637/2025 del 24.10.2025, resa nel giudizio R.G. n. 1275/2024, corretta in data 14.11.2025;

Giustizia amministrativa202600502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 637/2025, corretta il 14 novembre 2025, nella parte in cui lo aveva condannato a rifondere al difensore, quale procuratore antistatario, le spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, difensore nel giudizio civile, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 637/2025 del 24 ottobre 2025, corretta il 14 novembre 2025 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, limitatamente al capo che condannava il Ministero a rifondergli le spese legali quale procuratore antistatario. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva e che, decorso senza pagamento il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, l'Amministrazione era rimasta inadempiente. Ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione, con nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del giudicato. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, essendo la sentenza definitiva e decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione senza pagamento. Ha affermato che il difensore cui le spese siano liquidate quale procuratore antistatario è direttamente legittimato a chiedere l'ottemperanza, poiché la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra lui e l'Amministrazione soccombente. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il capo di condanna entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che interverrà su istanza del creditore e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    L'azione di ottemperanza per l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il difensore al quale una sentenza liquida le spese di giudizio quale procuratore antistatario è legittimato a promuovere l'ottemperanza per ottenere il pagamento dall'Amministrazione soccombente, poiché la pronuncia instaura direttamente tra il difensore e la parte pubblica un rapporto obbligatorio.
  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche limitatamente al capo della sentenza che condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali; per le condanne pecuniarie dell'Amministrazione, il ricorso è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, stabilendo che l'intervento commissariale sia attivato su istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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