Sentenza del 21/11/2016 n. 23650 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano di essere inquadrati, dal 9 agosto 2000, nella posizione economica D1, sostenendo la nullità dell'art. 74 del CCNL Comparto Università 1998-2001. Ritenevano irragionevole la distinzione tra dipendenti già appartenenti alla ex VII qualifica funzionale, poiché alcuni erano stati assunti mediante concorso pubblico con diploma di laurea e altri, come loro, mediante procedure riservate o prove di idoneità. Deducevano inoltre violazione delle norme sulle mansioni, del principio di parità di trattamento e degli artt. 3 e 36 Cost., lamentando un ingiustificato declassamento e lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle dei dipendenti collocati nella categoria D.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha ritenuto legittimo che la contrattazione collettiva avesse previsto l'inquadramento nella categoria D soltanto per il personale della ex VII qualifica assunto tramite concorso pubblico per il quale era richiesto il diploma di laurea. Le diverse modalità di accesso all'impiego e il diverso titolo di studio giustificano la differenziazione e impediscono di ravvisare una disparità di trattamento. Le scelte della contrattazione collettiva in materia di classificazione e corrispondenza tra vecchie e nuove qualifiche non sono normalmente sindacabili dal giudice. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre ritenuto regolare la comunicazione dell'udienza via PEC, anche se non recapitata per casella piena, poiché il professionista è responsabile della gestione della propria casella.
Norme richiamate
Art. 74 del CCNL Comparto Università 1998-2001
L'art. 74, comma 4, consente l'inquadramento nella nuova categoria D al personale già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale assunto a seguito di concorso pubblico per il quale era richiesto il diploma di laurea.
La disposizione è stata ritenuta valida e applicabile in modo differenziato in base al titolo di studio richiesto e alla modalità di accesso alla precedente qualifica.
Art. 45 del d.lgs. n. 165/2001
Il principio di non discriminazione e di parità di trattamento retributivo non costituisce parametro per sindacare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva pubblica nella classificazione del personale.
Art. 52 del d.lgs. n. 165/2001
La norma sulle mansioni e sull'utilizzazione del dipendente pubblico non impedisce alla contrattazione collettiva di definire autonomamente il nuovo sistema di inquadramento e la corrispondenza tra qualifiche precedenti e nuove categorie.
Artt. 3 e 36 della Costituzione
Non risultano violati quando la differenziazione si fonda su elementi oggettivi, quali il titolo di studio e le diverse modalità di accesso all'impiego, anche se i dipendenti svolgono mansioni in parte analoghe.
Legge n. 312/1980, legge n. 63/1989, legge n. 21/1991 e d.P.C.M. 24 settembre 1981
Sono state invocate dai ricorrenti per sostenere la continuità delle mansioni e il diritto al superiore inquadramento, ma la Corte ha ritenuto tali argomenti recessivi rispetto alla disciplina del CCNL e alla competenza della contrattazione collettiva.
Art. 64 del d.lgs. n. 165/2001
Gli accordi di interpretazione autentica del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005 hanno confermato che la progressione verticale riguardava il personale assunto tramite concorso pubblico con diploma di laurea.
Regole sulle comunicazioni telematiche via PEC
La comunicazione dell'ufficio giudiziario si considera regolarmente effettuata quando è inviata alla PEC comunicata dal difensore, anche se il recapito fallisce per casella piena; grava sul professionista l'onere di mantenere funzionante e disponibile la propria casella.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la classificazione e l'inquadramento del personale sono normalmente rimessi alla contrattazione collettiva; il giudice non può sostituirsi alle parti collettive nelle scelte di corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove categorie, salvo ipotesi eccezionali di manifesta arbitrarietà o violazione di norme imperative.
- Lo svolgimento di mansioni analoghe non determina automaticamente il diritto al medesimo inquadramento: possono essere legittimamente valorizzati il titolo di studio richiesto e la modalità concreta di accesso alla qualifica.
- Le differenze tra assunzione mediante concorso pubblico aperto e progressione o concorso interno riservato possono giustificare un diverso trattamento nell'accesso alle categorie superiori.
- Il possesso di una determinata esperienza lavorativa o l'assenza di contestazioni sulle mansioni svolte non sostituisce necessariamente i requisiti formali previsti dal contratto collettivo per la progressione.
- In caso di transizione tra sistemi di classificazione, occorre verificare anzitutto la disciplina del CCNL applicabile e gli eventuali accordi di interpretazione autentica, che possono chiarire quali dipendenti beneficiano del nuovo inquadramento.
- Una PEC professionale piena o non funzionante può comportare la validità della comunicazione giudiziaria comunque inviata all'indirizzo comunicato; il destinatario deve assicurare la corretta gestione della casella.
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