Sentenza del 21/09/2015 n. 1977 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Contenzioso - Diniego di disapplicazione (interpello disapplicativo) - Impugnabilità in via autonoma - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato autonomamente la risposta negativa resa dall'Ufficio a un'istanza di interpello disapplicativo, sostenendo che tale diniego potesse essere contestato davanti al giudice tributario per ottenere il riconoscimento della possibilità di accedere a un regime derogatorio.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata sotto il profilo dell'autonoma impugnabilità. Il diniego di interpello disapplicativo ha natura di parere e non costituisce una pretesa tributaria né un atto impositivo. Esso rappresenta un atto prodromico rispetto a eventuali successivi provvedimenti di imposizione e, pertanto, non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente, tuttavia, non perde la possibilità di far valere successivamente, nell'ambito dell'impugnazione dell'eventuale atto impositivo, la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione del regime derogatorio.
Norme richiamate
Art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992
L'atto con il quale l'Ufficio risponde negativamente ad una istanza di interpello cosiddetto disapplicativo deve essere considerato alla stregua di un parere.
La norma è interpretata nel senso che sono autonomamente impugnabili gli atti tributari idonei a esprimere una pretesa impositiva, mentre il diniego di interpello, non avendo tale natura, non rientra tra gli atti impugnabili autonomamente.
Massime di principio
- Il diniego di un interpello disapplicativo ha natura consultiva e non equivale a un atto di accertamento o a una richiesta di pagamento.
- La risposta negativa dell'Amministrazione non è normalmente impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario.
- Il contribuente può comunque contestare la questione in un momento successivo, impugnando l'eventuale atto impositivo e dimostrando in quella sede la sussistenza dei presupposti per il regime derogatorio.
- L'assenza di impugnabilità immediata non comporta, di per sé, la perdita del diritto di far valere le proprie ragioni nel successivo procedimento tributario.
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