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Sentenza

Sentenza n. 5142/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 2189/2024 del 25 marzo 2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica e dei relativi buoni per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2189/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e a emettere i relativi buoni elettronici, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo ministeriale di provvedere e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha inoltre accertato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero, verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Entro tale termine il Ministero dovrà assegnare la carta elettronica alla ricorrente ed emettere i buoni elettronici secondo quanto stabilito dal giudicato, con la maggiorazione degli interessi legali riconosciuti. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del relativo ufficio. Il commissario dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, pari a € 1.000,00, è posto a carico dell'amministrazione qualora l'intervento si renda necessario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale è stato ritenuto necessario per procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
  • In presenza di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione l'erogazione di una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento, specificando gli atti che l'amministrazione deve compiere e gli accessori economici dovuti secondo il titolo giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei suoi poteri al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e alla successiva comunicazione dell'inottemperanza.
  • Il commissario ad acta, nell'esecuzione del giudicato, può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all'adempimento, comprese le eventuali modifiche di bilancio, quando ciò sia indispensabile per dare concreta esecuzione alla decisione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, ove l'interessato deduca la persistente inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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