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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31414/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato nel quale un tecnico radiologo dipendente dell'Università di Genova svolgeva la propria attività presso l'Ospedale San Martino in forza di una convenzione tra Università e IRCCS. Dopo la chiusura del reparto in cui operava, il lavoratore aveva lamentato di essere stato di fatto privato delle mansioni e aveva chiesto tutela giudiziale. In un primo giudizio la domanda di reintegra era stata respinta in primo grado, poi la Corte d'appello aveva riconosciuto un grave svuotamento delle mansioni e un danno patrimoniale sino all'ordine di servizio del 25 giugno 2015, con cui il lavoratore era stato assegnato a mansioni di radiologo presso altro padiglione. Successivamente l'IRCCS aveva chiesto all'Università la cessazione del regime di convenzionamento, motivandola con la mancata ottemperanza del lavoratore all'ordine di servizio; l'Università aveva accolto la richiesta con effetto retroattivo. Dopo la riforma in appello della prima sentenza, l'Università aveva chiesto all'IRCCS di reintegrare il lavoratore nel regime di convenzione, ma l'IRCCS aveva rifiutato. Nel secondo giudizio il lavoratore ha quindi chiesto di accertare l'illegittimità della revoca della convenzione e la condanna al risarcimento dei danni. In appello la Corte territoriale ha ritenuto illegittima la revoca per contrasto con la buona fede, ma ha imputato la responsabilità risarcitoria al solo IRCCS e ha limitato il danno al solo pregiudizio patrimoniale. In cassazione il lavoratore ha impugnato tale decisione deducendo, in sintesi, la violazione delle norme su buona amministrazione, procedimento amministrativo e correttezza contrattuale, per avere la Corte escluso la responsabilità dell'Università, nonché per avere ritenuto legittima la cancellazione/cessazione iniziale e per avere ricondotto la vicenda a una condotta basata su una sentenza ancora impugnabile; l'IRCCS ha proposto ricorso incidentale sostenendo, a sua volta, l'insussistenza di responsabilità e denunciando vizi motivazionali e di ultrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché proposto in via condizionata da una parte che, nel giudizio di merito, era risultata vittoriosa nei confronti dell'IRCCS e soccombente solo nei confronti dell'Università, senza che quest'ultima avesse proposto ricorso incidentale: secondo la Corte, non è configurabile un interesse ad impugnare fondato su una mera eventualità difensiva o sull'esito del ricorso altrui. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale dell'IRCCS, rilevando, da un lato, la scarsa specificità e la commistione di censure di violazione di legge e vizio motivazionale, dall'altro, che le doglianze si traducevano in realtà in una critica del merito della valutazione compiuta dalla Corte d'appello sulla conformità a buona fede della condotta delle parti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra tutte le parti e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per entrambe le impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici e correttamente sussunti nel vizio dedotto; non è consentito mescolare violazione di legge e vizio motivazionale in modo da demandare al giudice di legittimità la selezione delle censure.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate e le affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse; la genericità comporta inammissibilità.

  • art. 334 c.p.c.

    È esclusa l'inefficacia del ricorso incidentale quando il termine breve per impugnare non sia decorso per la parte ricorrente incidentale nei confronti di una delle controparti.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione della sentenza, opera il termine lungo semestrale per proporre impugnazione.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali inutili che ostacolino la sollecita definizione del giudizio.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per giustificare il mancato rinvio per rinnovazione della notifica quando il ricorso è prima facie infondato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla carenza di motivazione e sul diritto a un buon procedimento.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale parametro di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Invocato per affermare l'obbligo di motivazione del provvedimento di cancellazione dal regime di convenzionamento.

  • art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente nel contestare la legittimità dell'atto amministrativo adottato dall'Università.

  • art. 7 L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la mancata partecipazione procedimentale e l'omessa possibilità di esporre le proprie ragioni.

  • art. 1174 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con gli obblighi di correttezza e buona fede.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come fonte di integrazione del contenuto contrattuale secondo buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'esercizio del potere di revoca della convenzione dovesse conformarsi a correttezza e buona fede.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità derivante dall'atto asseritamente illegittimo.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per sostenere la responsabilità da inadempimento dell'ente che avrebbe violato l'obbligo di mantenere il personale in convenzione.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato sia dal ricorrente sia dalla ricorrente incidentale come titolo di responsabilità aquiliana per la condotta illegittima.

  • art. 1328 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale nel tentativo di qualificare la vicenda nei termini di revoca/efficacia di un atto negoziale.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di responsabilità solidale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente incidentale in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale a sostegno delle censure sulla motivazione e sul giusto processo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via condizionata da una parte che sia risultata complessivamente vittoriosa nel giudizio di merito rispetto alla controparte cui le censure si riferiscono, poiché l'interesse ad impugnare deve derivare da una soccombenza attuale e non da un evento futuro o dall'esito del ricorso altrui.
  • La parte che intenda denunciare la violazione di legge deve individuare con precisione le norme violate, confrontarne il contenuto precettivo con le affermazioni della sentenza impugnata e indicare specificamente il punto di contrasto; la genericità o la commistione con censure di merito rende il motivo inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una rivalutazione del merito: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie argomentative che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • La deduzione di un vizio di motivazione perplessa o apparente è ammissibile solo se la motivazione sia realmente incomprensibile, contraddittoria in modo irriducibile o mancante; una motivazione sintetica ma chiara e coerente non integra il vizio denunciabile.
  • Quando la censura di ricorso investe la valutazione della condotta delle parti alla luce della buona fede, il sindacato di legittimità non può spingersi alla rivalutazione del fatto, se la sentenza di merito ha già esaminato in modo comprensibile gli elementi fattuali rilevanti.
  • L'eventuale nullità della notificazione del ricorso incidentale non impone rinnovazione se il ricorso sia comunque prima facie infondato e la rinnovazione comporterebbe solo un inutile aggravio del processo, in ossequio al principio di ragionevole durata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro pubblico contrattualizzatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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