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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1476 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000. Contestava il riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate in relazione a spese sostenute dalla società, conduttrice in locazione, per lavori di restauro e adeguamento dell’immobile e degli impianti, nonché per il ripristino degli infissi. Secondo l’Ufficio, le opere erano incorporate nell’immobile, non rimovibili né dotate di autonoma funzionalità e, pertanto, costituivano spese su beni di terzi classificabili come costi pluriennali, non come acquisizioni di beni strumentali agevolabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, ritenendolo manifestamente fondato. Ha stabilito che le spese sostenute su un immobile altrui locato danno diritto al credito d’imposta solo se riguardano beni con autonomia funzionale e propria individualità, rimovibili e utilizzabili separatamente dall’impresa al termine della locazione. Gli interventi della società, pur migliorando l’immobile, non avevano tali caratteristiche. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di recupero, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha compensato le spese dell’intero giudizio per la novità della questione all’epoca della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    affinchè la spesa sostenuta dia diritto al credito d'imposta occorre che essa riguardi beni dotati di una propria individualità, tali, cioè, da essere rimovibili dall'immobile cui accedono e, quindi, suscettibili di utilizzazione separata da parte del locatario (o comodatario) al termine del periodo di locazione (o comodato).

    Per gli investimenti effettuati su immobili non di proprietà dell’impresa, il credito è riconoscibile soltanto per beni autonomi rispetto all’immobile, rimovibili e riutilizzabili separatamente alla fine della locazione o del comodato. Le opere incorporate e prive di autonomia non rientrano tra i beni agevolabili.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68, numerazione vigente all’epoca (ora artt. 102 e 103)

    per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68

    La definizione di nuovi investimenti richiamata dalla disciplina agevolativa riguarda l’acquisizione di beni strumentali nuovi; perciò, secondo la Corte, le spese per interventi incorporati nell’immobile e privi di autonomia funzionale, che costituiscono meri costi e non beni, non soddisfano tale requisito.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 74, comma 3, numerazione previgente (ora art. 108)

    Le spese sostenute per interventi migliorativi privi di autonomia funzionale, infatti, sono soggette alla disciplina delle "spese relative a più esercizi" di cui all' art. 74, comma 3, del T.U.I.R. (vecchia numerazione, ora art. 108), che stabilisce la loro deducibilità "nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio": ciò significa che tali investimenti, anche se hanno natura incrementativa, non costituiscono "beni" ai sensi dell'art. 8 in esame, bensì meri costi.

    Gli interventi migliorativi privi di autonomia funzionale sono trattati fiscalmente come spese pluriennali deducibili per quote, non come beni strumentali acquisiti dall’impresa. La loro natura incrementativa non basta quindi a renderli ammissibili al credito d’imposta.

Massime di principio

  • Se un’impresa sostiene spese su un immobile altrui condotto in locazione o comodato, la sola utilità dell’intervento per l’attività e l’incremento di valore o funzionalità dell’immobile non bastano a ottenere un credito d’imposta previsto per l’acquisizione di beni strumentali.
  • Il criterio decisivo è l’autonomia funzionale del bene rispetto all’immobile: deve poter essere rimosso senza perdere la propria individualità e riutilizzato separatamente alla fine del rapporto di disponibilità dell’immobile.
  • Le opere stabilmente incorporate nell’immobile, non rimovibili e prive di autonoma utilizzabilità, sono normalmente spese pluriennali e non acquisizioni di beni agevolabili secondo la disciplina esaminata.

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