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Circolare

Circolare n. 6 del 24/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010 sulla presentazione del Modello EAS da parte degli enti associativi. Vengono richiamate le disposizioni che impongono l’invio dei dati fiscalmente rilevanti all’Agenzia delle entrate, ricostruiti i termini originari fissati dai provvedimenti del 2009 e chiarito che tali termini sono prorogati al 31 marzo 2011. La circolare precisa inoltre che i modelli già trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 225 del 2010 si considerano tempestivi e non devono essere ripresentati, salvo variazioni dei dati comunicati.

Proroga al 31 marzo 2011 dei termini di presentazione del Modello EAS

Proroga dei termini di presentazione del Modello EAS

La circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011 chiarisce gli effetti della proroga disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sui termini di invio del Modello EAS da parte degli enti associativi. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento e precisa quali soggetti sono interessati, quali termini risultano prorogati e quali adempimenti restano invariati.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo, che si avvalgono del regime di favore di cui all’articolo 148 del TUIR e all’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello.

Il comma 2 dello stesso articolo demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione dei tempi e delle modalità di trasmissione. In attuazione di tale previsione, il provvedimento del 2 settembre 2009 ha approvato il Modello EAS e ne ha disciplinato la presentazione.

Evoluzione dei termini di presentazione

La circolare ripercorre le modifiche intervenute sui termini originari. Il provvedimento del 2 settembre 2009 aveva previsto:

  • per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008, la presentazione entro il 30 ottobre 2009;
  • per gli enti costituitisi successivamente, la presentazione entro 60 giorni dalla costituzione, con il limite del 30 ottobre 2009 se il sessantesimo giorno fosse scaduto prima di tale data.

Successivamente, il provvedimento del 29 ottobre 2009 ha sostituito il punto 3.2, spostando la scadenza al 15 dicembre 2009; poi il provvedimento del 21 dicembre 2009 ha ulteriormente prorogato il termine al 31 dicembre 2009. In base a tale ultimo assetto, il modello doveva essere presentato:

  • entro il 31 dicembre 2009, per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008;
  • entro 60 giorni dalla costituzione, per gli enti successivi, oppure entro il 31 dicembre 2009 se il sessantesimo giorno scadeva prima di tale data.

Effetti della proroga al 31 marzo 2011

La tabella 1 allegata al decreto-legge n. 225 del 2010 ha incluso, tra le disposizioni oggetto di proroga, anche quelle relative al Modello EAS. Di conseguenza, i termini di presentazione sono stati spostati al 31 marzo 2011.

La circolare distingue tre ipotesi operative:

  • enti già costituiti al 29 novembre 2008: presentazione entro il 31 marzo 2011;
  • enti costituitisi dopo il 29 novembre 2008, se il sessantesimo giorno dalla costituzione scade prima del 31 marzo 2011: presentazione entro il 31 marzo 2011;
  • enti costituitisi dopo il 29 novembre 2008, se il sessantesimo giorno scade il 31 marzo 2011 o successivamente: resta fermo il termine ordinario di 60 giorni dalla costituzione.

Per gli enti di nuova costituzione, salvo i casi in cui il sessantesimo giorno cada prima del 31 marzo 2011, permane dunque la regola ordinaria della presentazione entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Validità delle trasmissioni già effettuate

La proroga comporta che i modelli EAS già trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 225 del 2010 sono considerati tempestivi. Pertanto, gli enti che avevano già presentato il modello oltre i termini originariamente fissati non sono tenuti a un nuovo invio entro il 31 marzo 2011.

Resta però ferma la necessità di trasmettere un nuovo modello in caso di variazione dei dati già comunicati, secondo quanto previsto dal punto 3.3 del provvedimento del 2 settembre 2009.

Rinvio alle disposizioni applicative e ai precedenti chiarimenti

Per le modalità operative di presentazione, la circolare rinvia integralmente al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009. Viene inoltre precisato che restano validi i chiarimenti già forniti con le circolari n. 12/E del 9 aprile 2009, n. 45/E del 29 ottobre 2009, n. 51/E del 1° dicembre 2009 e con la risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010.

Punti principali

Oggetto della proroga

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al decreto, per quelli con scadenza anteriore al 15 marzo 2011. Tra le disposizioni interessate rientrano l’articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008 e l’articolo 3 del provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009, relativi al Modello EAS.

Obbligo di comunicazione per gli enti associativi

L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto, per gli enti privati non commerciali di tipo associativo che fruiscono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello approvato dal Direttore dell’Agenzia. Il comma 2 rimette al medesimo provvedimento la disciplina dei tempi e delle modalità di trasmissione.

Evoluzione dei termini originari del Modello EAS

Il provvedimento del 2 settembre 2009 aveva approvato il Modello EAS e stabilito la presentazione entro il 30 ottobre 2009 per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008, oppure entro 60 giorni dalla costituzione per gli enti successivi, con la soglia del 30 ottobre 2009. I successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009 hanno prima spostato il termine al 15 dicembre 2009 e poi al 31 dicembre 2009, confermando la regola dei 60 giorni per gli enti di nuova costituzione.

Nuovi termini per effetto della proroga al 31 marzo 2011

Per effetto della proroga disposta dal decreto-legge n. 225 del 2010, i termini di presentazione del Modello EAS sono stati ulteriormente spostati al 31 marzo 2011. In particolare: per gli enti già costituiti al 29 novembre 2008 il termine è il 31 marzo 2011; per gli enti costituiti dopo tale data, se il sessantesimo giorno dalla costituzione cade prima del 31 marzo 2011, il termine è anch’esso il 31 marzo 2011; se invece il sessantesimo giorno cade il 31 marzo 2011 o successivamente, resta fermo il termine ordinario di 60 giorni dalla costituzione.

Validità delle trasmissioni già effettuate

I modelli EAS già trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 225 del 2010 sono considerati tempestivamente presentati grazie alla proroga. Gli enti che avevano già inviato il modello oltre i termini originari non devono ripresentarlo entro il 31 marzo 2011, salvo il caso di variazione dei dati già comunicati, disciplinato dal punto 3.3 del provvedimento del 2 settembre 2009.

Rinvio alle disposizioni applicative e ai chiarimenti precedenti

Per le modalità di presentazione del modello si rinvia al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009. Restano fermi i chiarimenti contenuti nelle circolari n. 12/E del 9 aprile 2009, n. 45/E del 29 ottobre 2009, n. 51/E del 1° dicembre 2009 e nella risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010.

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