Circolare n. 7 e allegato del 28/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’evoluzione delle regole fiscali applicabili ai soggetti IAS/IFRS adopter, distinguendo tra il regime previgente del d.lgs. 38/2005, fondato su un "doppio binario" e su criteri ancora legati alla rappresentazione giuridico-formale, e il regime introdotto dalla legge finanziaria 2008, basato sul principio di derivazione rafforzata. Vengono chiariti l’ambito soggettivo, le nozioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, l’irrilevanza dei fenomeni meramente valutativi salvo specifiche deroghe, nonché le regole speciali del Regolamento IAS su crediti, TFR, operazioni tra soggetti IAS e non IAS e operazioni il cui regime fiscale dipende dalla natura giuridica. La circolare fornisce inoltre indicazioni su comportamenti tenuti nei periodi 2005-2007, sulla clausola di salvaguardia e sulle conseguenze sanzionatorie.
Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS adopter
Le regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS adopter
La circolare ricostruisce il passaggio dalla disciplina fiscale applicabile agli IAS/IFRS adopter nel quadro del d.lgs. 38/2005 al regime della derivazione rafforzata introdotto dalla legge finanziaria 2008 e dal Regolamento IAS. Il documento chiarisce inoltre come si debbano trattare, in modo coordinato con il TUIR, le principali fattispecie critiche emerse nella prassi, sia nel periodo 2005-2007 sia a regime.
Contesto normativo e finalità
La circolare prende le mosse dal recepimento comunitario dei principi contabili internazionali, che ha imposto alle società quotate e, in alcuni casi, ad altre categorie di imprese, l’adozione degli IAS/IFRS. In ambito interno, il legislatore ha prima disciplinato l’esercizio delle opzioni previste dal regolamento europeo con il d.lgs. 38/2005 e poi, con la legge n. 244/2007, ha rafforzato il principio di derivazione del reddito fiscale dal bilancio IAS compliant.
Il documento intende fornire chiarimenti operativi agli operatori obbligati o facoltizzati all’adozione degli IAS/IFRS, soffermandosi anche sulle modifiche al TUIR e sulle disposizioni di coordinamento introdotte dal Regolamento IAS.
Ambito soggettivo del d.lgs. 38/2005
La circolare individua in modo analitico i soggetti cui si applicavano le disposizioni del decreto legislativo n. 38. Rientravano tra questi:
- le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dell’Unione europea;
- le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, società finanziarie iscritte all’albo ex art. 107 TUB e istituti di moneta elettronica;
- imprese di assicurazione;
- società incluse nel consolidato IAS redatto da soggetti obbligati;
- altre società che redigono il bilancio consolidato;
- in via residuale, ulteriori società non rientranti nelle precedenti categorie, ma con facoltà subordinata a un apposito decreto ministeriale.
L’unico divieto espresso riguarda le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.
Regime previgente: derivazione semplice, neutralità e doppio binario
Per i periodi d’imposta anteriori alla riforma del 2008, il sistema si fondava sul principio di derivazione semplice: il reddito imponibile partiva dal risultato di bilancio, ma la rilevanza fiscale degli IAS/IFRS era ammessa, in linea di massima, solo quando la rappresentazione contabile coincideva con quella giuridico-formale delle operazioni.
Quando invece la contabilizzazione IAS differiva dalla rappresentazione civilistica tradizionale, la circolare descrive quattro possibili modalità di comportamento dei contribuenti, sia per i componenti negativi sia per quelli positivi:
- rilevanza della rappresentazione giuridico-formale, indipendentemente dalla contabilizzazione IAS;
- rilevanza del solo importo contabilizzato al medesimo titolo;
- rilevanza dell’importo complessivo imputato al conto economico, anche se a titoli diversi, purché riferibile alla medesima operazione;
- rilevanza integrale della rappresentazione IAS compliant.
La circolare analizza tali comportamenti attraverso numerose simulazioni numeriche, distinguendo fra derivazione giuridica pura, attenuata, mediata e rafforzata. In generale, per il periodo 2005-2007, vengono fatti salvi gli effetti fiscali dei comportamenti tenuti in buona fede dai contribuenti, in ragione delle incertezze interpretative dell’epoca, e viene esclusa l’irrogazione di sanzioni nelle ipotesi di corretta applicazione degli IAS.
Componenti negativi e componenti positivi nel periodo 2005-2007
Per i componenti negativi, la circolare illustra tre modelli intermedi rispetto alla pura derivazione IAS: deduzione secondo la sola rappresentazione giuridica; deduzione limitata al componente contabilizzato al medesimo titolo; deduzione dell’importo complessivamente imputato anche a titolo diverso. In ogni caso, il costo doveva comunque essere riconosciuto una sola volta ai fini fiscali.
Per i componenti positivi, la logica è speculare: il contribuente poteva tassare solo il componente al medesimo titolo, oppure tassare anche i valori imputati a titolo diverso, purché entro il limite della rappresentazione giuridico-formale. Anche qui viene ribadito che il componente deve concorrere alla base imponibile una sola volta.
Prima applicazione degli IAS dopo il 31 dicembre 2007
Il Regolamento IAS prevede che, per la prima applicazione successiva al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, le operazioni pregresse restino regolate dalla formulazione dell’art. 83 TUIR vigente fino a tale data. La circolare chiarisce quindi che, per tali operazioni, i componenti negativi e positivi vanno trattati secondo le regole previgenti, richiamando le modalità illustrate nei paragrafi dedicati ai componenti negativi e positivi.
Esempio applicativo: cartolarizzazione dei crediti
La circolare affronta il caso delle cartolarizzazioni nel periodo 2005-2007, quando può verificarsi il continuing involvement e il credito rimane in bilancio al cedente. In tali situazioni, la rappresentazione IAS può divergere da quella giuridico-formale, che considererebbe avvenuta la cessione del credito e la relativa cancellazione dal bilancio.
Il documento chiarisce che, in base al criterio formale di cessione, la perdita o plus/minusvalenza su crediti assume rilievo secondo le regole del TUIR, ma le diverse modalità di contabilizzazione IAS producono effetti differenti a seconda del comportamento seguito dal contribuente: deduzione immediata, deduzione al momento della derecognition, deduzione delle svalutazioni contabilizzate, oppure applicazione del regime dei crediti ex art. 106 TUIR.
La legge finanziaria 2008 e il principio di derivazione rafforzata
Con la legge n. 244/2007, il legislatore introduce il principio di derivazione rafforzata: per i soggetti IAS/IFRS, ai fini della determinazione del reddito d’impresa valgono i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali, anche in deroga alle altre disposizioni del TUIR.
La circolare sottolinea che non si tratta di una derivazione piena, perché il TUIR continua a prevedere regole speciali per alcune fattispecie e perché i fenomeni meramente valutativi restano, in linea generale, fuori dal principio. Tuttavia, il sistema supera il doppio binario e riduce sensibilmente le divergenze tra utile civilistico e reddito imponibile.
Qualificazione, classificazione e imputazione temporale
La circolare dedica ampio spazio alla definizione dei tre concetti centrali della nuova disciplina:
- la qualificazione riguarda l’esatta individuazione dell’operazione e del suo schema giuridico-economico;
- la classificazione attiene all’inquadramento del componente come ricavo, costo, interesse, canone, plus/minusvalenza, attività o passività;
- l’imputazione temporale individua l’esercizio in cui il componente concorre al reddito.
Vengono riportati numerosi esempi: acquisto con pagamento differito, vendita con opzione di riacquisto, leasing finanziario, commesse di lunga durata, prestazioni di risultato, ricavi misti e cartolarizzazioni. Il principio generale è che la rilevanza fiscale segue la sostanza economica dell’operazione così come rappresentata correttamente in bilancio IAS compliant.
Fenomeni valutativi e limiti alla derivazione rafforzata
La circolare precisa che la derivazione rafforzata non si estende ai fenomeni meramente valutativi, salvo che essi siano inscindibilmente collegati alla qualificazione, classificazione o imputazione temporale. Restano quindi rilevanti le regole fiscali che limitano o escludono la deduzione o la tassazione di taluni componenti.
Tra le fattispecie esemplificate figurano:
- limiti agli ammortamenti di beni materiali e immateriali;
- limiti alle spese di rappresentanza;
- limiti alla deducibilità delle svalutazioni crediti e degli accantonamenti;
- indeducibilità parziale di spese alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande;
- regimi di esenzione o esclusione per plusvalenze partecipative e dividendi;
- ripartizioni pluriennali di plusvalenze o spese pluriennali;
- criteri di cassa per compensi amministratori, utili distribuiti e interessi di mora.
Componenti imputati direttamente a patrimonio netto
La circolare chiarisce che i componenti reddituali imputati direttamente a patrimonio netto per effetto degli IAS restano fiscalmente rilevanti. La regola vale sia per i componenti positivi sia per quelli negativi, e la loro imputazione a patrimonio è considerata, ai fini del requisito di previa imputazione, come imputazione a conto economico.
Tra gli esempi richiamati figurano i costi di transazione, alcune valutazioni di attività e la correzione di errori contabili. Per questi ultimi, però, la circolare precisa che non si configura una sopravvenienza passiva deducibile se mancano i presupposti dell’art. 101 TUIR.
Regolamento IAS: crediti, TFR e operazioni tra soggetti IAS e non IAS
Il Regolamento IAS contiene disposizioni di coordinamento per fattispecie specifiche. Per i crediti, i limiti dell’art. 106 TUIR non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione: eventuali day one loss o day one profit assumono immediato rilievo fiscale. Per le valutazioni successive, invece, restano applicabili i limiti ordinari del TUIR.
Per gli accantonamenti ai fondi TFR, la deducibilità è parametrata al confronto tra il fondo calcolato secondo le regole civilistiche e quello fiscalmente riconosciuto al termine dell’esercizio precedente, al netto degli utilizzi. Sono considerate anche le componenti imputate direttamente a patrimonio netto in contropartita del fondo.
La circolare chiarisce inoltre che nelle operazioni tra soggetti IAS e non IAS ciascun soggetto determina il reddito sulla base della corretta applicazione dei propri principi contabili, senza imporre una rappresentazione uniforme tra controparti. Tuttavia, resta fermo il presidio contro doppie deduzioni o doppie tassazioni e l’Amministrazione può sempre verificare eventuali vantaggi fiscali indebiti.
Operazioni per cui il regime fiscale dipende dalla natura giuridica
In alcune ipotesi il Regolamento IAS mantiene il riferimento alla natura giuridica delle operazioni. Ciò accade:
- per talune operazioni aventi a oggetto i titoli di cui all’art. 85, comma 1, lett. c) e d), TUIR, con esclusione di azioni proprie e strumenti rappresentativi del patrimonio proprio;
- per l’individuazione del soggetto cui attribuire ritenute o crediti d’imposta;
- per interessi, dividendi e altri proventi derivanti da titoli acquisiti in base a pronti contro termine o mutuo titoli garantito.
In questi casi il Regolamento IAS coordina la disciplina fiscale con la nozione giuridica di realizzo e con specifiche regole del TUIR, come l’art. 89, comma 6, e l’art. 94, comma 2.
Sintesi conclusiva
La circolare, in definitiva, rappresenta un documento organico di ricostruzione del passaggio dal modello tradizionale di doppio binario alla derivazione rafforzata. Per il passato, chiarisce come trattare i principali scostamenti fra bilancio IAS e fiscalità, con particolare attenzione ai componenti negativi e positivi. Per il regime a decorrere dal 2008, afferma che la fiscalità deve seguire, salvo eccezioni, qualificazione, classificazione e imputazione temporale IAS compliant, mantenendo però le specifiche limitazioni e deroghe previste dal TUIR e dal Regolamento IAS.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare nasce per chiarire le criticità emerse con l’adozione degli IAS/IFRS e ricostruisce il percorso comunitario e interno di recepimento dei principi contabili internazionali. Distingue tra il regime del d.lgs. 38/2005, applicabile tra il 2005 e il 2007, e quello introdotto dalla legge n. 244/2007 e dal D.M. n. 48/2009, in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Ambito soggettivo del d.lgs. 38/2005
Sono elencati i soggetti obbligati o facoltizzati ad applicare gli IAS/IFRS: società con strumenti finanziari quotati, società con strumenti diffusi, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, società incluse in consolidati IAS, altre società che redigono il consolidato, e in via residuale ulteriori società. L’unico divieto esplicito riguarda le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.
Regime fiscale 2005-2007: derivazione semplice e doppio binario
Nel periodo di vigenza del d.lgs. 38/2005, il reddito d’impresa per gli IAS adopter restava ancorato al risultato di bilancio solo quando la rappresentazione IAS coincideva con quella giuridico-formale. Nei casi di divergenza, la circolare analizza quattro modelli di comportamento per componenti negativi e positivi: rilevanza della rappresentazione giuridica; rilevanza del solo importo e titolo specificamente contabilizzato; rilevanza dell’importo complessivo imputato anche a diverso titolo; rilevanza della sola rappresentazione IAS compliant.
Comportamenti relativi ai componenti negativi nel regime previgente
Per i componenti negativi la circolare descrive tre possibili approcci intermedi e quello pienamente IAS compliant. In linea generale, viene affermato che gli effetti sulla determinazione del reddito imponibile derivanti dai comportamenti adottati in buona fede sono fatti salvi, non si applicano sanzioni e l’eventuale recupero deve tenere conto che il costo deve comunque assumere rilievo fiscale una sola volta.
Comportamenti relativi ai componenti positivi nel regime previgente
Anche per i componenti positivi vengono distinti quattro modelli di comportamento. La circolare precisa che, se il componente è tassato integralmente nel periodo corrispondente alla rappresentazione giuridico-formale, è possibile sterilizzare con variazioni in diminuzione i successivi importi contabilizzati a diverso titolo; anche in questo caso, i comportamenti coerenti con la corretta applicazione degli IAS sono salvaguardati e non comportano sanzioni.
Prima applicazione degli IAS dopo il 31 dicembre 2007
Per le operazioni pregresse in sede di prima applicazione successiva al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, il Regolamento IAS rimanda alla disciplina del TUIR vigente sino a tale data. La circolare chiarisce quindi che i componenti negativi seguono il criterio della rappresentazione giuridico-formale ma con il metodo di deduzione già ricostruito per l’importo complessivo imputato a conto economico, mentre i componenti positivi assumono rilievo secondo la competenza fiscale della rappresentazione giuridico-formale.
Esempio applicativo: cartolarizzazione dei crediti
La circolare esamina il trattamento fiscale delle cessioni di crediti nelle operazioni di cartolarizzazione nel triennio 2005-2007, quando può verificarsi il continuing involvement e il credito resta iscritto in bilancio. In tali casi si richiama il criterio formale di trasferimento del credito ai fini dell’art. 109 TUIR, con effetti diversi a seconda che il contribuente abbia trattato la perdita o il componente reddituale secondo la rappresentazione giuridica, secondo la contabilizzazione IAS o con approccio misto.
Principio di derivazione rafforzata dal 2008
La legge n. 244/2007 introduce un nuovo art. 83 TUIR che riconosce, ai fini fiscali, i criteri IAS di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, anche in deroga alle disposizioni del TUIR. La nuova disciplina supera il doppio binario e accetta la sostanza economica delle operazioni IAS compliant, pur non configurando una derivazione piena, perché restano fuori i fenomeni meramente valutativi e sopravvivono specifiche deroghe fiscali.
Qualificazione, classificazione e imputazione temporale
La circolare distingue tre concetti: la qualificazione, che individua lo schema giuridico-economico dell’operazione; la classificazione, che attribuisce la tipologia di componente reddituale o patrimoniale; l’imputazione temporale, che individua l’esercizio di competenza. Si chiarisce che la fiscalità IAS segue la sostanza economica delle operazioni, con esempi su leasing finanziario, acquisti con pagamento differito, vendite con opzioni, prestazioni di risultato e ricavi misti.
Fenomeni valutativi e limiti del principio
I fenomeni meramente valutativi restano in linea di principio esclusi dalla derivazione rafforzata, salvo i casi in cui siano strettamente connessi a qualificazione, classificazione o imputazione temporale. Restano quindi rilevanti le limitazioni fiscali previste dal TUIR su ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, spese di rappresentanza, costi di vitto e alloggio, esenzioni parziali o totali, ripartizioni pluriennali e criteri di cassa.
Componenti imputati direttamente a patrimonio
La circolare conferma che i componenti positivi e negativi imputati direttamente a patrimonio netto per effetto degli IAS concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile, e che tali componenti si considerano imputati a conto economico ai fini della deducibilità dei costi. Si richiamano, tra gli esempi, costi di transazione, valutazioni di attività, correzioni di errori contabili e altre poste che, pur passanti dal patrimonio netto, hanno natura reddituale.
Disposizioni specifiche del Regolamento IAS
La circolare approfondisce il coordinamento con l’art. 106 TUIR sui crediti, con l’art. 105 TUIR sui fondi TFR, con le operazioni tra soggetti IAS e non IAS, e con le operazioni in cui il regime fiscale dipende dalla natura giuridica. Viene inoltre chiarito che alcune operazioni su titoli partecipativi, i regimi di ritenute e crediti d’imposta e i rapporti di pronti contro termine e mutuo titoli restano disciplinati secondo regole speciali.
Coordinamento con la deducibilità dei crediti e del TFR
Per la prima iscrizione dei crediti, i limiti dell’art. 106 TUIR non si applicano alle differenze emergenti, che sono quindi integralmente rilevanti. Per il TFR, la deducibilità è limitata al minor importo fra il fondo calcolato secondo le regole civilistiche e il fondo fiscalmente riconosciuto al periodo precedente, includendo tutte le componenti imputate a conto economico o patrimonio netto in contropartita del fondo.
Clausola di salvaguardia e assenza di sanzioni
La circolare richiama la clausola di salvaguardia dell’art. 1, comma 61, della legge n. 244/2007: sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione degli IAS, se coerenti con il nuovo assetto normativo. Nei casi di incertezza interpretativa del periodo 2005-2007, i comportamenti conformi alla corretta applicazione degli IAS non danno luogo all’irrogazione di sanzioni.
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