Sentenza n. 2562/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0154059 del 14.12.2022, sottoscritta dal Direttore del Distretto 53 dell'ASL NA 3 sud, avente ad oggetto: “Avvio di procedimento amministrativo per recupero relativo alla RTU anno 2013”, b) della nota dell'ASL NA 3 sud prot. 0154622 del 15.12.2022, sottoscritta dal Direttore del Distretto 53 dell'ASL NA 3 sud, avente ad oggetto: “Avvio di procedimento amministrativo per recupero relativo alla RTU anno 2014; c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi, ove lesivi e per quanto di ragione, dei seguenti provvedimenti: 1) nota prot. 0258317 del 29.12.2021 relativa al saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016; 2 ) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 286 del 25.03.2019, avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 - definizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 3) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 516 del 28.05.2019, avente ad oggetto "Rettifica delibera 286/2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 4) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 585 del 20.06.2019, avente ad oggetto "rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.05.2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 5) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 914 del 04.11.2019, avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 585 del 20.06.2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 6) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 586 del 20.06.2019, avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31.10.2014 - definizione regressione tariffaria unica anno 2014 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti i suoi allegati; 7) delibera Direttore Generale ASL NA 3 sud n. 644 del 09.07.2019, avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione delibera 586/2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2014 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale"8) nota della Direzione strategica aziendale prot. 138510 che prevede anche l'istituto della compensazione disciplinato dagli art. 1241 e ss. c.c., , nota mai conosciuta dalla ricorrente e citata nelle comunicazioni di avvio del procedimento impugnate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Clinica Stabia S.p.A. il 21/3/2023: a) della nota del direttore del distretto 53 prot. 15221 del 24/1/2023 di chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2013 per € 163.188,33; b) della nota del direttore del distretto 53 prot. 15360 del 24/1/2023di chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014 per € 322.966,94; c) della fattura 13000000091 del 20/2/2023 per €485.757,27 data dalla sommatoria degli importi di cui ai punti a) e b) e relativi alle RTU 2013 e 2014 oltre l'imposta di bollo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di avvio e conclusione del procedimento di recupero dei saldi amministrativo-contabili relativi alla regressione tariffaria unica per gli anni 2013 e 2014, nonché la fattura emessa per il recupero complessivo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato, con il ricorso principale, le comunicazioni di avvio dei procedimenti di recupero relativi alla regressione tariffaria unica per gli anni 2013 e 2014 e gli atti presupposti, comprendenti deliberazioni dell'ASL, una nota relativa al saldo amministrativo-contabile per il periodo 2011-2016 e una nota concernente la compensazione. Con motivi aggiunti ha impugnato le note di conclusione dei procedimenti, con le quali l'ASL ha quantificato i recuperi in euro 163.188,33 per il 2013 e in euro 322.966,94 per il 2014, nonché la fattura complessiva di euro 485.757,27, comprensiva dell'imposta di bollo. Nel testo della sentenza non sono esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
A seguito della memoria depositata il 9 febbraio 2026, con la quale la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso principale e dei motivi aggiunti, il TAR ha qualificato tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione della natura della causa.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse
La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione costituisce univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza una specifica interpretazione nel testo.
Massime di principio
- La dichiarazione univoca della parte di non avere più interesse alla decisione può essere valutata come prova della sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse riguarda sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti, il giudice dichiara improcedibili entrambe le domande.
- In presenza di giusti motivi, desumibili anche dalla natura della controversia, le spese del giudizio definito per sopravvenuta carenza di interesse possono essere integralmente compensate.
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