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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41676/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti nel dibattimento (con decreto del PM ai sensi dell'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196/2003) per contrasto con l'art. 15, par. 1 della Direttiva 2002/58/CE e con gli orientamenti della Corte di Giustizia (causa H.K. c. Prokuratuur). La censura sostiene che i tabulati erano l'unica prova a fondamento della qualifica di amministratore di fatto anche della sede campana della società Ricambi Italia s.r.l.; se esclusi, l'importo contestato scenderebbe sotto la soglia di punibilità. Si deduce altresì la retroattività della disciplina introdotta dall'art. 1‑bis del dl n.132/2021 (conv. in legge n.178/2021) che limita l'utilizzabilità dei dati di traffico acquisiti anteriormente, richiedendo che siano valutati unitamente ad altri elementi di prova e solo per reati di particolare gravità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte d'appello, dei principi relativi all'acquisizione e alla valutazione dei dati di traffico: la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1‑bis del dl n.132/2021 è una regola di valutazione della prova applicabile retroattivamente, per cui i tabulati acquisiti prima della novella possono essere usati a carico dell'imputato solo se valutati insieme ad "altri elementi di prova" ed esclusivamente per i reati indicati dalla norma. Nella fattispecie l'uso dei tabulati costituiva solo uno dei molteplici elementi di prova (dichiarazioni di coimputati e testi, sommarie informazioni, reperti contabili e materiali, mail del cellulare, volturazioni di sim, presenza durante movimentazione merci, apertura e gestione congiunta della sede campana), sufficienti a comprovare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente. Estesa l'inammissibilità anche ai motivi nuovi; condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • Direttiva 2002/58/CE, art. 15, par. 1

    Secondo la Corte di Giustizia (H.K. c. Prokuratuur) l'art. 15 osta a norme nazionali che consentano l'accesso da parte di autorità pubbliche a dati di traffico/ubicazione senza delimitazione per reati gravi e senza controllo giudiziario; da ciò è nata la necessità di un controllo giurisdizionale e di limitazioni per finalità e gravità dei reati

  • D.lgs. n. 196/2003, art. 132

    Norma che disciplinava l'acquisizione dei dati di traffico con decreto del pubblico ministero; la successiva modificazione (d.l. 132/2021 conv. legge n.178/2021) ha introdotto limiti di gravità dei reati e l'autorizzazione giudiziale, nonché regole di inutilizzabilità in caso di violazione

  • D.l. 30/09/2021 n. 132, conv. legge 23/11/2021 n. 178 (art. 1‑bis e modifiche art.132)

    Ha introdotto disciplina transitoria: i dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo se valutati unitamente ad "altri elementi di prova" ed esclusivamente per reati per i quali la legge prevede l'ergastolo o reclusione max >=3 anni, e per reati di minaccia/molestia telefonica gravi; ha altresì previsto autorizzazione giudiziale per le acquisizioni future e inutilizzabilità in caso di violazione

  • Codice di procedura penale, art. 4

    articolo 4 del codice di procedura penale

    Richiamato quale criterio per la determinazione massima della pena utile a definire l'ambito dei reati rilevanti ai fini della disciplina transitoria (reclusione non inferiore nel massimo a tre anni)

  • Principio "tempus regit actum"

    La norma transitoria derogherrebbe espressamente al principio secondo cui la legge applicabile è quella vigente al momento del compimento dell'atto; la Corte di Cassazione conferma l'efficacia retroattiva della regola di valutazione introdotta

  • Codice penale, artt. 110 e collegati; d.lgs. 74/2000 art. 4 e altre norme penali contestate

    Riferimento alle fattispecie penalmente contestate (concorso, violazioni fiscali e responsabilità dell'amministratore di fatto) che costituiscono il contesto sostanziale del procedimento

Massime di principio

  • I tabulati telefonici acquisiti prima della riforma (d.l. 132/2021 conv. legge n.178/2021) possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo se valutati unitamente ad altri elementi di prova; da soli sono normalmente insufficienti per fondare una condanna
  • Dopo la modifica normativa, le acquisizioni successive richiedono autorizzazione giudiziale e sono ammesse solo per reati di particolare gravità o per minacce/molestie telefoniche gravi; la violazione delle procedure comporta l'inutilizzabilità
  • Gli "altri elementi di prova" non sono predeterminati: possono comprendere dichiarazioni di coimputati, riscontri materiali, documentazione contabile, mail, presenza durante movimentazioni, volturazioni di SIM, ecc.; la loro natura può essere anche indiretta purché idonea a corroborare i dati di traffico
  • Se i tabulati costituiscono una delle prove in un quadro indiziario plurimo e coerente, il loro utilizzo è compatibile con la disciplina transitoria; la corte valuta la qualità e la congruenza complessiva del quadro probatorio
  • Nel contestare l'utilizzabilità dei tabulati è strategico non solo invocare la illegittimità dell'acquisizione ex diritto UE, ma dimostrare che i dati erano l'unica prova rilevante e che mancavano del tutto riscontri indipendenti
  • Motivi nuovi in cassazione possono essere dichiarati inammissibili se il ricorso principale risulta manifestamente infondato; un impugnante rischia anche la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria
  • Le pronunce della Corte di Giustizia che incidono su materia di acquisizione dati possono determinare interventi legislativi e una diversa valutazione retroattiva della prova: è utile verificare l'epoca dell'acquisizione rispetto a tali pronunce e alla successiva normativa nazionale

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