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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26855/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per reati di truffa e per partecipazione ad un'associazione per delinquere guidata da Morrone Antonio. Petrocchi ha contestato la qualificazione della sua condotta come partecipazione all'associazione, la valutazione delle intercettazioni e la credibilità delle persone offese (in particolare Gargano Tommaso e Bocedi Maurizio), nonché l'utilizzo di dichiarazioni de relato e la valutazione probatoria dei singoli episodi di truffa (capi 12, 34, 37, 40). Ha sostenuto inoltre errori nella valutazione delle sue condizioni psicofisiche e nella ricostruzione temporale dei bonifici e delle sottoscrizioni contrattuali. Danieli ha dedotto la nullità per la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa e ha contestato che le intercettazioni e i contatti fossero solo affari leciti, non prova di adesione all'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti non colpissero vizi sindacabili in questa sede ma chiedessero in pratica una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata ai giudici di merito. La Cassazione ha richiamato i limiti del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p. lett. e) e la possibilità di censurare solo il travisamento della prova in senso stretto. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la partecipazione all'associazione e la responsabilità per truffe, rilevando che la sentenza di merito si fondava su un compendio probatorio articolato (dichiarazioni delle persone offese, indagini della Guardia di finanza, intercettazioni, documentazione). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; Petrocchi è stato altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili indicate in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita l'intervento della Corte di cassazione al controllo della logicita della motivazione; vieta la riesamina dei fatti e delle valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo macroscopici vizi di illogicità percepibili ictu oculi.

  • L. n. 46 del 2006

    Richiamata per le modifiche all'art. 606 c.p.p.; conferma il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione e sul travisamento della prova.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Disposizione sulla condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • art. 416, cod. pen.

    Norma sul delitto di associazione per delinquere; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la partecipazione all'associazione sulla base di plurimi indizi e della ripetuta commissione di reati-fine.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Principio sulla deducibilità delle nullità di ordine generale; richiamato nel rigetto della questione tardivamente sollevata da Danieli.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente la nullità quando la parte assiste al compimento dell'atto nullo; motivo per cui la mancata contestazione tempestiva della revoca dei testi ha determinato la sua sanatoria.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina le valutazioni di merito: sono ammissibili in cassazione solo i vizi di motivazione macroscopici e il travisamento della prova solo se la prova su cui si è fondato il giudice di merito non esiste o è oggettivamente diversa da quella reale.
  • Le dichiarazioni delle persone offese possono essere utilizzate se integrate e riscontrate da un compendio probatorio più ampio (intercettazioni, documenti, indagini tecniche); il loro carattere de relato non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità quando il giudice di merito ritiene di averle riscontrate direttamente o con altri elementi.
  • La ripetuta commissione di reati 'fine' in concorso con i partecipi al sodalizio costituisce indizio serio, preciso e concordante della partecipazione all'associazione per delinquere, difficile da superare senza prova contraria efficace.
  • Le eccezioni processuali relative a nullità di ordini generali devono essere sollevate tempestivamente: se la parte non protesta immediatamente l'atto nullo, la nullità si considera sanata e non può essere dedotta tardivamente in appello.
  • I motivi che chiedono in pratica una diversa valutazione degli elementi di fatto o della credibilità dei testi risultano inammissibili in cassazione quando siano solo una richiesta di reinterpretazione del materiale probatorio.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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