Cassazione Penale, Sentenza n. 26855/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per reati di truffa e per partecipazione ad un'associazione per delinquere guidata da Morrone Antonio. Petrocchi ha contestato la qualificazione della sua condotta come partecipazione all'associazione, la valutazione delle intercettazioni e la credibilità delle persone offese (in particolare Gargano Tommaso e Bocedi Maurizio), nonché l'utilizzo di dichiarazioni de relato e la valutazione probatoria dei singoli episodi di truffa (capi 12, 34, 37, 40). Ha sostenuto inoltre errori nella valutazione delle sue condizioni psicofisiche e nella ricostruzione temporale dei bonifici e delle sottoscrizioni contrattuali. Danieli ha dedotto la nullità per la revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa e ha contestato che le intercettazioni e i contatti fossero solo affari leciti, non prova di adesione all'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti non colpissero vizi sindacabili in questa sede ma chiedessero in pratica una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata ai giudici di merito. La Cassazione ha richiamato i limiti del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p. lett. e) e la possibilità di censurare solo il travisamento della prova in senso stretto. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la partecipazione all'associazione e la responsabilità per truffe, rilevando che la sentenza di merito si fondava su un compendio probatorio articolato (dichiarazioni delle persone offese, indagini della Guardia di finanza, intercettazioni, documentazione). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; Petrocchi è stato altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili indicate in sentenza.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita l'intervento della Corte di cassazione al controllo della logicita della motivazione; vieta la riesamina dei fatti e delle valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo macroscopici vizi di illogicità percepibili ictu oculi.
L. n. 46 del 2006
Richiamata per le modifiche all'art. 606 c.p.p.; conferma il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione e sul travisamento della prova.
art. 616, cod. proc. pen.
Disposizione sulla condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 416, cod. pen.
Norma sul delitto di associazione per delinquere; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la partecipazione all'associazione sulla base di plurimi indizi e della ripetuta commissione di reati-fine.
art. 180, cod. proc. pen.
Principio sulla deducibilità delle nullità di ordine generale; richiamato nel rigetto della questione tardivamente sollevata da Danieli.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente la nullità quando la parte assiste al compimento dell'atto nullo; motivo per cui la mancata contestazione tempestiva della revoca dei testi ha determinato la sua sanatoria.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina le valutazioni di merito: sono ammissibili in cassazione solo i vizi di motivazione macroscopici e il travisamento della prova solo se la prova su cui si è fondato il giudice di merito non esiste o è oggettivamente diversa da quella reale.
- Le dichiarazioni delle persone offese possono essere utilizzate se integrate e riscontrate da un compendio probatorio più ampio (intercettazioni, documenti, indagini tecniche); il loro carattere de relato non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità quando il giudice di merito ritiene di averle riscontrate direttamente o con altri elementi.
- La ripetuta commissione di reati 'fine' in concorso con i partecipi al sodalizio costituisce indizio serio, preciso e concordante della partecipazione all'associazione per delinquere, difficile da superare senza prova contraria efficace.
- Le eccezioni processuali relative a nullità di ordini generali devono essere sollevate tempestivamente: se la parte non protesta immediatamente l'atto nullo, la nullità si considera sanata e non può essere dedotta tardivamente in appello.
- I motivi che chiedono in pratica una diversa valutazione degli elementi di fatto o della credibilità dei testi risultano inammissibili in cassazione quando siano solo una richiesta di reinterpretazione del materiale probatorio.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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