Sentenza n. 155/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Sulla sentenza n. 5469/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5469/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza perché diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l'inerzia amministrativa non può avvantaggiare l'amministrazione inadempiente. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
"L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato"
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine previsto per l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale relativo al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e rileva ai fini dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Fondamento normativo del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il termine temporale previsto dal giudicato per fruire di un beneficio pecuniario sia ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore economico, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di una penalità di mora: l'astreinte deve essere valutata equitativamente in relazione alle circostanze concrete.
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