Sentenza n. 325/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento 1) del verbale della Commissione per l’attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato redatto in data 24.10.2022, con cui è stato denegato il riconoscimento dello scatto stipendiale per progressione di carriera per il periodo di collocamento in aspettativa del ricorrente dal 01.01.2015 al 07.10.2019; 2) ove occorrer possa, dei regolamenti dell’Ateneo disciplinanti l’attribuzione di scatto stipendiale per progressione di carriera nella parte in cui confliggono con il d.P.R. n. 382/80 ed ove interpretati nel senso di escludere lo scatto stipendiale per progressione di carriera per i soggetti posti in aspettativa, o di parificare questi ultimi ai fini dei requisiti al personale in servizio; e per l’accertamento e la condanna della P.A. intimata alla corresponsione in favore dell’odierno ricorrente di quanto spettantegli a titolo di scatto stipendiale per progressione di carriera nella misura percentuale indicata dall’art. 36 d.P.R. n. 382/80, comprensivo di interessi e di rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al dì dell’effettivo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione per l’attribuzione degli scatti stipendiali che ha negato il riconoscimento dello scatto per il periodo di aspettativa, nonché, in via subordinata, i regolamenti di Ateneo in materia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, docente universitario collocato in aspettativa dal 17 novembre 2014 all’8 ottobre 2019 per assumere l’incarico di Direttore Generale presso un ente esterno, ha impugnato il diniego del riconoscimento dello scatto stipendiale biennale riferito al periodo di aspettativa. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della l. n. 240/2010 e del d.P.R. n. 382/1980, sostenendo che l’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 382/1980, secondo cui il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione in carriera, comprenderebbe anche gli scatti stipendiali biennali previsti dall’art. 36 dello stesso decreto. Da ciò il ricorrente ha fatto discendere la necessità di una valutazione “ora per allora” al momento della ripresa del servizio. Sono stati inoltre dedotti vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, motivazione perplessa e carente, illogicità e ingiustizia manifesta, nonché l’illegittimità dei regolamenti di Ateneo nella parte in cui escluderebbero gli scatti durante l’aspettativa o assimilerebbero il personale in aspettativa a quello in servizio. Il ricorrente ha evidenziato di non avere svolto attività didattica e istituzionale durante l’aspettativa, ma di avere pubblicato otto lavori scientifici.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la normativa primaria non preveda la valutazione “ora per allora” degli scatti stipendiali per il periodo di aspettativa. La materia degli scatti è stata delegificata dall’art. 6, comma 14, della l. n. 240/2010 e rimessa ai regolamenti dei singoli Atenei. I regolamenti dell’Università del Molise, in continuità tra loro, prevedono che durante l’aspettativa la maturazione del biennio utile slitti sino al compimento di un biennio di effettivo servizio; secondo il Collegio, tale previsione non implica alcuna valutazione retroattiva del periodo di aspettativa. Il TAR ha inoltre fornito una lettura costituzionalmente orientata alla luce dell’art. 36, comma 1, Cost., fondato sulla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro. Il riconoscimento retroattivo dello scatto attribuirebbe infatti un vantaggio non giustificato al docente in aspettativa, esonerato nel periodo considerato dall’attività didattica, dalla partecipazione agli organi collegiali e dagli altri adempimenti richiesti al personale in servizio. La mancata attività didattica durante l’aspettativa impediva quindi la maturazione dello scatto “ora per allora”. Il verbale della Commissione è stato ritenuto conforme ai regolamenti di Ateneo e questi ultimi compatibili con la normativa primaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la scarsa chiarezza e il non perfetto coordinamento del quadro normativo.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.P.R. n. 382/1980
il periodo dell’aspettativa, anche quando quest’ultimo sia senza assegni è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza
La disposizione non è stata interpretata nel senso di imporre una valutazione retroattiva degli scatti stipendiali maturabili durante l’aspettativa.
art. 36 d.P.R. n. 382/1980
Prevede gli scatti stipendiali biennali, ma non fonda, secondo il TAR, il diritto alla valutazione “ora per allora” del periodo di aspettativa.
art. 7 l. n. 240/2010
Richiama l’art. 13 del d.P.R. n. 382/1980 nel quadro normativo relativo allo stato giuridico dei docenti universitari.
art. 6, comma 14, l. n. 240/2010
Rimette ai regolamenti di Ateneo la disciplina della materia degli scatti stipendiali.
art. 36, comma 1, Cost.
una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
Impone una lettura della progressione stipendiale coerente con l’effettivo svolgimento delle attività proprie del docente e impedisce di riconoscere automaticamente lo scatto per periodi nei quali il docente non ha svolto attività didattica e istituzionale.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Riconosce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Massime di principio
- L’utilità del periodo di aspettativa ai fini della progressione in carriera prevista dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 382/1980 non comporta necessariamente il diritto alla valutazione retroattiva degli scatti stipendiali maturabili durante l’aspettativa.
- Quando la disciplina degli scatti stipendiali dei docenti universitari è rimessa ai regolamenti di Ateneo, è legittima la previsione secondo cui, durante l’aspettativa, la maturazione del biennio utile slitta fino al completamento di un biennio di effettivo servizio, senza necessità di una valutazione “ora per allora”.
- Alla luce dell’art. 36, comma 1, Cost., la progressione stipendiale deve mantenere un rapporto con la quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato; pertanto, il riconoscimento dello scatto per un periodo nel quale il docente era esonerato dall’attività didattica e istituzionale può determinare un’irragionevole disparità rispetto al personale in servizio.
- La scelta volontaria di fruire dell’aspettativa può comportare, ove previsto dalla disciplina regolamentare applicabile, lo slittamento della maturazione del periodo utile allo scatto, quale onere collegato all’opzione esercitata dal dipendente.
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