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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Khan per mancato deposito della dichiarazione o della elezione di domicilio. Il ricorso lamentava: (1) vizio di diritto in quanto l'elezione di domicilio resa all'atto dell'arresto ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. sarebbe valida anche per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello (art. 601 richiamato), e l'art. 581, comma 1-ter, non richiederebbe una nuova elezione successiva alla sentenza salvo il caso dell'imputato dichiarato assente; (2) carattere formalistico della decisione, dato che agli atti era presente una unica e chiara elezione di domicilio; (3) in via subordinata questione di costituzionalità dell'art. 581, comma 1-ter, per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost. (con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 14 del Patto ICCPR) perché renderebbe più difficoltoso l'accesso al secondo grado.

La decisione

Le Sezioni Unite (decisione 24/10/2024, proc. n. 6578/2024) hanno interpretato l'art. 581, comma 1-ter, nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Applicato il principio al caso concreto: dagli atti risultava il verbale del 23/03/2023 con la dichiarazione di domicilio resa da Khan (ai sensi dell'art. 161, comma 1), pertanto il decreto di citazione in appello avrebbe dovuto essere notificato a quel domicilio. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata; la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La dichiarazione o elezione di domicilio resa dall'imputato (anche in occasione dell'arresto/interrogatorio) vale come luogo per le notificazioni degli atti indicati dall'art. 161; nel caso concreto il domicilio dichiarato il 23/03/2023 doveva essere utilizzato per la notificazione del decreto di citazione in appello.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Interpretato dalle Sezioni Unite nel senso che non è necessario che la elezione sia ripetuta ex novo nell'impugnazione se questa contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo tale da permettere l'immediata e inequivoca identificazione del luogo per la notificazione.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato in quanto l'atto di citazione cui si riferisce la normativa (decreto di citazione per appello) risulta incluso nell'elenco di atti considerati dall'art. 161, comma 1; ciò supporta l'efficacia della precedente elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione.

  • art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 117 Cost.

    Richiamate nella prospettata questione di costituzionalità dell'art. 581, comma 1-ter, per presunta lesione dei diritti di uguaglianza, difesa e conformità al diritto internazionale (con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 14 del Patto ICCPR). La Corte ha evitato di risolvere la questione di legittimità costituzionale, preferendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

Massime di principio

  • Una elezione o dichiarazione di domicilio resa precedentemente (es. in sede di arresto o interrogatorio) può valere per le notificazioni del grado successivo se l'impugnazione richiama espressamente quella dichiarazione e indica la sua collocazione nel fascicolo, consentendo l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
  • La norma dell'art. 581, comma 1-ter, non va interpretata in senso meramente formalistico: basta un richiamo chiaro e specifico alla precedente elezione per evitare l'inammissibilità per mancato deposito di nuova elezione.
  • Se l'imputato è stato dichiarato assente nel primo grado, la situazione è diversa e la normativa prevede misure specifiche per assicurare che l'impugnazione rifletta il personale interesse dell'imputato; in assenza di assenza, la precedente elezione resta rilevante.
  • Per minimizzare i rischi procedurali, è buona pratica che l'impugnazione contenga: a) indicazione esplicita della precedente elezione/dichiarazione di domicilio; b) precisa indicazione dell'atto/processo e della collocazione nel fascicolo (data/verbale/pagina), oppure il deposito della stessa dichiarazione insieme al ricorso.
  • Quando è sollevata una questione di costituzionalità, la Corte può preferire un'interpretazione conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali per dirimere il caso senza decidere la questione di legittimità.

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