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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22898/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fabrizi aveva proposto ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per ricettazione; deduceva la fondatezza del rimedio per restituzione in termini perché il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato al difensore di fiducia nominato con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (con elezione di domicilio nello studio), ma al difensore d'ufficio, determinando una scorretta instaurazione del rapporto processuale e lesione del diritto alla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con nomina del difensore di fiducia risultava negli atti e che, perciò, il decreto di citazione per il giudizio di appello avrebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia; la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Roma per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (massime citate)

    Sez. 1, n. 1841 del 18/12/2008; Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018; Sez. 5, n. 160 del 30/11/2020; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013

    È stato ribadito il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio effettuata tramite istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce effetti anche nel procedimento principale se l'istanza si riferisce espressamente a quel procedimento; di conseguenza le notifiche devono essere dirette al difensore di fiducia e la notifica al difensore d'ufficio può comportare vizio processuale.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato incidono anche sul procedimento principale quando l'istanza si riferisce espressamente a quel procedimento.
  • Se una notifica (es. decreto di citazione per appello) viene inviata al difensore d'ufficio invece che al difensore di fiducia regolarmente nominato e con elezione di domicilio, si configura una scorretta instaurazione del rapporto processuale che può giustificare la restituzione in termini e, in cassazione, l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Il difensore che deduce la mancata notifica a sé nominato deve dimostrare la presenza negli atti dell'istanza di ammissione al patrocinio con nomina fiduciaria; la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunciata.
  • La violazione della regola di notifica può avere effetti invalidanti anche sulle impugnazioni: la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre il prosieguo del procedimento presso la Corte territoriale competente.
  • Per tutelare il diritto alla difesa, è opportuno che la parte e il difensore verifichino tempestivamente l'avvenuta ricezione delle comunicazioni processuali e segnalino subito eventuali notifiche errate per ottenere la restituzione in termini ove dovuta.

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