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Sentenza

Sentenza n. 11957/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202411002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica al pilotaggio aereo e successiva graduatoria di merito del concorso per l'ammissione al 23° corso AUPC MM

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato le prove scritte, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese, è stato sottoposto all'accertamento dell'idoneità psicofisica al pilotaggio presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Milano. È stato giudicato non idoneo quale aspirante pilota per la riscontrata presenza di una schisi stretta di S1, successivamente ricondotta anche a scoliosi sinistro-convessa del tratto lombare. Ha dedotto che nell'anno precedente, in un analogo concorso, era stato dichiarato idoneo al pilotaggio e che successivi accertamenti sanitari presso strutture pubbliche avrebbero escluso la sussistenza della causa di inidoneità. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di approvazione della graduatoria, nella parte in cui non risultava vincitore. Ha contestato il giudizio medico-legale e gli esiti della verificazione disposta dal TAR, producendo una perizia di parte.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La verificazione, svolta dal Collegio Medico Legale della Difesa mediante esame della documentazione sanitaria, visita specialistica e analisi radiologica della colonna, ha accertato una scoliosi lombare sinistro-convessa con angolo di Lippmann-Cobb pari a 18°, pur in assenza di impegno funzionale o limitazioni in atto. Tale condizione rientra tra le cause di inidoneità ai servizi di navigazione aerea previste dall'art. 586, comma 1, lett. n), punto 6, del T.U.O.M., che contempla le scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°. Il Collegio ha ritenuto irrilevante l'erroneo riferimento numerico contenuto nella relazione del verificatore, poiché il testo riportato era quello corretto e coincideva con la disposizione applicata in sede concorsuale. La verificazione ha confermato il giudizio della Commissione, senza profili di illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti o abnormità. Il giudice ha quindi escluso di poter sostituire la propria valutazione, o quella di altri specialisti e del candidato, a quella tecnico-discrezionale dell'amministrazione, non essendo dimostrati vizi macroscopici. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in 400 euro oltre IVA, sono state poste definitivamente a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 586 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°

    La disposizione individua tra le cause di inidoneità ai servizi di navigazione aerea le patologie, i loro esiti, i dismorfismi e i paramorfismi del rachide, comprese le scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°. L'accertamento di un angolo pari a 18° è stato ritenuto sufficiente a confermare la non idoneità, anche in assenza di limitazioni funzionali attuali.

  • art. 586, comma 1, lett. n), punto 6, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°

    È la specifica previsione tecnica applicata al candidato. Il TAR ha precisato che il richiamo erroneo a un diverso punto numerico nella relazione di verificazione costituisce un mero errore materiale, non incidente sulla correttezza dell'accertamento, poiché il verificatore ha riportato il contenuto della disposizione corretta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela processuale dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali per l'accesso a funzioni militari che richiedono specifica idoneità psicofisica, il giudizio medico-tecnico dell'amministrazione è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
  • Quando una verificazione disposta in giudizio, fondata sull'esame della documentazione sanitaria, su una visita specialistica e su accertamenti radiologici, conferma il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione concorsuale, il giudice può recepirne gli esiti se l'accertamento è coerente, motivato e privo di contraddizioni rilevanti.
  • Il superamento della soglia clinica prevista dalla disciplina tecnica per l'accesso a funzioni militari può determinare la non idoneità anche quando il candidato non presenti, al momento della visita, limitazioni funzionali o sintomi significativi, se la norma individua la soglia anatomica o radiologica come criterio autonomo di esclusione.
  • Un erroneo riferimento numerico a un diverso punto della disposizione normativa contenuto nella relazione tecnica non determina l'illegittimità del giudizio quando il contenuto testuale richiamato è quello corretto, l'accertamento è riferibile alla disposizione applicata e l'errore non incide sulla motivazione sostanziale.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire alla valutazione tecnico-discrezionale della commissione concorsuale la propria valutazione o quella di consulenti e specialisti di parte, salvo che siano dimostrati vizi tecnici macroscopici o figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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