Regolamento (UE) 2016/300
Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento unifica e sostituisce la previgente disciplina del trattamento economico di alcune alte cariche dell'Unione europea, aggiornandola alla riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. Stabilisce stipendi, indennità, regime pensionistico, prestazioni in caso di invalidità e decesso, copertura sanitaria e regole di pagamento. Introduce inoltre norme transitorie e abroga i precedenti atti, con mantenimento di talune applicazioni per i mandati in corso alla data di entrata in vigore.
Definizione del trattamento economico, delle indennità, delle pensioni e delle prestazioni sociali dei titolari di alte cariche dell'Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica ai titolari di alte cariche dell'UE elencati all'articolo 1, paragrafo 1: presidente del Consiglio europeo; presidente e membri della Commissione europea, compreso l'Alto rappresentante; presidente, membri e cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea, compresi Tribunale e tribunali specializzati; segretario generale del Consiglio; presidente e membri della Corte dei conti. Si applica ai titolari nominati o rinominati con effetto successivo al 4 marzo 2016. Per alcune disposizioni, in particolare quelle in materia di assicurazione malattia e di attualizzazione delle prestazioni pensionistiche, sono previste estensioni o regimi transitori per titolari ed ex titolari in carica o cessati prima di tale data. Sono equiparate al matrimonio le unioni non matrimoniali che soddisfino le condizioni dell'allegato VII dello statuto; il partner non sposato è equiparato al coniuge ai fini del regime di assicurazione contro le malattie se ricorrono le condizioni specifiche richiamate dal regolamento.
Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio sul trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE
Il regolamento stabilisce in modo organico il regime economico e previdenziale delle principali alte cariche dell'Unione europea, sostituendo e riunificando precedenti fonti frammentarie. L'intervento si colloca nel quadro delle riforme dello statuto dei funzionari e mira ad adeguare stipendi, indennità, pensioni e coperture sociali alle evoluzioni istituzionali e al principio di coerenza con il trattamento del personale UE.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge l'esigenza di aggiornare e modernizzare la disciplina del trattamento dei titolari di cariche, tenendo conto delle modifiche introdotte dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 allo statuto dei funzionari e al regime degli altri agenti. Il regolamento risponde anche all'obiettivo di garantire un equilibrio tra il trattamento dei titolari di cariche e quello del personale UE, in particolare quanto a indennità automatiche, assicurazione malattia, età pensionabile, aliquota di rendimento e durata dell'indennità transitoria post-mandato. Le precedenti discipline settoriali sono quindi confluite in un testo unico, per chiarezza e buona prassi legislativa.
Ambito soggettivo e temporalità di applicazione
L'articolo 1 individua le cariche interessate: presidente del Consiglio europeo, presidente e membri della Commissione, Alto rappresentante, presidente, membri e cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea, segretario generale del Consiglio, presidente e membri della Corte dei conti. Il regolamento si applica ai titolari nominati o rinominati con effetto successivo al 4 marzo 2016. Per alcune prestazioni, però, esso produce effetti anche in relazione a titolari ed ex titolari in carica o cessati prima di tale data, in particolare per le regole transitorie sull'assicurazione malattia e sull'attualizzazione delle prestazioni pensionistiche.
Trattamento economico in costanza di mandato
Gli articoli 2 e 3 disciplinano lo stipendio base e il regime fiscale. Lo stipendio è determinato come percentuale dello stipendio base di un funzionario UE di grado 16, terzo scatto, con aliquote differenti per istituzione e funzione. Si applica inoltre l'imposta a profitto dell'Unione prevista dal regolamento n. 260/68 e, mutatis mutandis, l'articolo 66 bis dello statuto.
Gli articoli 4, 5 e 6 regolano le indennità di insediamento, nuova sistemazione, residenza e famiglia. Alla presa di servizio è dovuta l'indennità di prima sistemazione; alla cessazione, l'indennità di nuova sistemazione. Sono previsti anche il rimborso delle spese di viaggio per il titolare e per i familiari, nonché il rimborso del trasloco di effetti e mobili personali entro i limiti applicabili ai funzionari, con una flessibilità che può portare il rimborso effettivo fino al 50% oltre il massimale istituzionale. L'indennità di residenza è fissata al 15% dello stipendio base, mentre gli assegni familiari sono riconosciuti in analogia allo statuto.
L'articolo 7 prevede un'indennità mensile di rappresentanza, in euro, differenziata per istituzione e ruolo. L'articolo 8 riconosce inoltre una specifica indennità di funzione ai presidenti di sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea e al primo avvocato generale.
Missioni e spese connesse
L'articolo 9 disciplina le missioni fuori sede nell'esercizio delle funzioni. Sono rimborsate le spese di viaggio e di albergo, mentre è dovuta un'indennità giornaliera pari al 105% dell'indennità prevista dallo statuto per i funzionari.
Indennità transitoria dopo la cessazione del mandato
L'articolo 10 introduce un'indennità transitoria mensile a partire dal primo giorno del mese successivo alla cessazione delle funzioni. La durata coincide con il periodo di servizio, ma non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni. L'importo varia in funzione della durata del servizio: 40%, 45%, 50%, 55%, 60% o 65% dello stipendio base, secondo gli scaglioni indicati dalla norma. Il beneficio si estingue se l'ex titolare è rinominato a una nuova carica nelle istituzioni dell'Unione, eletto al Parlamento europeo, raggiunge l'età pensionabile o muore.
Se l'ex titolare svolge un'attività retribuita, la retribuzione lorda percepita viene dedotta dall'indennità nella misura in cui la somma tra nuova retribuzione e indennità superi gli importi che il soggetto percepiva da titolare di carica. Sono esclusi i rimborsi spese dal calcolo della nuova retribuzione. L'ex titolare deve presentare una dichiarazione annuale, e ogni volta che cambia la sua situazione economica, indicando tutti gli elementi di retribuzione di origine professionale; la dichiarazione è riservata e non può essere usata per finalità diverse. Gli ex titolari che percepiscono l'indennità transitoria mantengono anche gli assegni familiari se ne ricorrono i presupposti.
Pensione di vecchiaia e calcolo della pensione
L'articolo 11 stabilisce che la pensione vitalizia decorre dal raggiungimento dell'età pensionabile prevista dallo statuto, ma può essere chiesta fino a sei anni prima, con riduzione mediante coefficienti decrescenti. L'articolo 12 prevede che la pensione sia calcolata sulla base dell'ultimo stipendio base percepito, con un importo annuale determinato in funzione degli anni o mesi di servizio. In presenza di più incarichi presso istituzioni diverse, lo stipendio rilevante per il calcolo è ripartito proporzionalmente al tempo trascorso in ciascuna funzione. L'articolo 13 pone il pagamento a carico del bilancio generale dell'Unione e prevede la garanzia collettiva degli Stati membri secondo il criterio di ripartizione delle spese.
Invalidità, assistenza sanitaria e decesso
L'articolo 14 disciplina la situazione di invalidità totale che impedisca l'esercizio delle funzioni e comporti dimissioni o decadenza d'ufficio. In caso di invalidità permanente, è prevista una pensione vitalizia con minimo del 30% dell'ultimo stipendio base; se l'invalidità o la malattia sono connesse all'esercizio delle funzioni, la pensione massima spetta comunque all'interessato. In caso di invalidità temporanea, la rendita è pari al 60% o al 30% dell'ultimo stipendio base, a seconda della causa, e si trasforma in pensione al raggiungimento dell'età pensionabile o dopo sette anni.
L'articolo 15 estende ai titolari di cariche il regime sanitario degli articoli 72 e 73 dello statuto. Viene imposto l'obbligo di dichiarare eventuali rimborsi ottenuti da altre assicurazioni contro le malattie, con deduzione delle somme eccedenti, salvo le coperture complementari private destinate alla parte non rimborsabile. Gli ex titolari che percepiscono pensione, indennità transitoria o rendita di invalidità possono chiedere la copertura sanitaria; anche altri ex titolari possono chiederla, ma solo se non esercitano attività retribuita e sopportando integralmente i contributi, calcolati sulla base dell'indennità transitoria mensile. Si applicano inoltre gli articoli 74 e 75 dello statuto sulle prestazioni per nascite e decessi.
L'articolo 16 riconosce, in caso di decesso in servizio, al coniuge superstite o ai figli a carico la retribuzione spettante fino al terzo mese successivo al decesso. L'articolo 17 prevede la surrogazione dell'Unione nell'azione contro il terzo responsabile quando invalidità o decesso dipendano da quest'ultimo.
Pensione di riversibilità
L'articolo 18 disciplina la pensione di riversibilità per il coniuge superstite e per i figli a carico del titolare o ex titolare avente diritto a pensione. Le percentuali ordinarie sono fissate al 60% per il coniuge, al 10% per ciascun orfano di un genitore e al 20% per ciascun orfano di entrambi i genitori. Se il decesso avviene in corso di mandato, il coniuge superstite riceve il 36% dello stipendio base percepito al momento del decesso e il primo orfano di entrambi i genitori non può ricevere meno del 12% dello stipendio base; se vi sono più orfani, l'importo totale si ripartisce in parti uguali.
La somma delle pensioni di riversibilità non può superare l'importo della pensione del titolare o ex titolare da cui derivano. La decorrenza è, di regola, dal primo giorno del mese successivo al decesso; in caso di applicazione dell'articolo 16, il beneficio inizia dal primo giorno del quarto mese successivo. Il diritto del coniuge superstite cessa in caso di nuovo matrimonio, con corresponsione immediata di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità. Sono previste regole specifiche per orfani fino a 21 anni, prorogabili a 25 anni in caso di formazione, e per i casi di malattia o invalidità dell'orfano. Il beneficio non spetta, salvo eccezione, al coniuge di un ex titolare sposato dopo che questi abbia già maturato il diritto a pensione, né ai figli nati da tale unione se il decesso interviene entro cinque anni di matrimonio.
Attualizzazione, coefficienti correttori e divieto di cumulo
L'articolo 19 dispone l'attualizzazione delle indennità di rappresentanza e funzione e delle prestazioni pensionistiche e rendite secondo i meccanismi previsti dallo statuto. L'effetto si estende anche ai beneficiari i cui mandati erano in corso o già cessati al 4 marzo 2016. L'articolo 20 prevede l'applicazione dei coefficienti correttori agli stipendi base, all'indennità di residenza e agli assegni familiari. L'articolo 21 vieta il cumulo tra indennità transitoria, pensione di vecchiaia e prestazioni connesse all'invalidità, imponendo l'applicazione della sola disciplina più favorevole; tuttavia, al raggiungimento dell'età pensionabile, l'indennità transitoria cessa comunque.
Modalità di pagamento e disciplina sanzionatoria
L'articolo 22 stabilisce il luogo e la valuta del pagamento delle somme dovute. Gli importi relativi a stipendio, indennità e determinate prestazioni sono versati nel paese di esercizio delle funzioni o, su richiesta, in euro su conto bancario nell'Unione. Le somme dovute a titolo di indennità transitoria, pensione, invalidità e riversibilità non sono soggette a coefficiente correttore; per i residenti nell'Unione il pagamento avviene in euro, mentre per i residenti fuori dall'Unione sono previste modalità in euro o, in deroga, nella valuta locale.
L'articolo 23 prevede che, in caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, i titolari di cariche possano decadere dai diritti all'indennità transitoria o alla pensione, senza pregiudizio per i diritti degli aventi causa.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
L'articolo 24 consente ai titolari ed ex titolari in servizio prima del 4 marzo 2016 di chiedere, entro sei mesi da tale data, l'applicazione delle norme sull'assicurazione malattia. La stessa disposizione adatta alcune norme transitorie dello statuto, prendendo il 4 marzo 2016 come data di riferimento. L'articolo 25 abroga il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, il regolamento n. 2290/77, le decisioni 2009/909/UE, 2009/910/UE e 2009/912/UE, salvo l'articolo 5 di quest'ultima, oltre ad altri atti storici indicati, ma prevede che tali fonti continuino ad applicarsi ai mandati in corso o cessati prima del 4 marzo 2016. L'articolo 26 fissa l'entrata in vigore al 4 marzo 2016 e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e decorrenza
L'articolo 1 individua i titolari di alte cariche destinatari del regolamento e limita l'applicazione ai nominati o rinominati con effetto successivo al 4 marzo 2016. È prevista l'equiparazione delle unioni non matrimoniali al matrimonio, con rinvio alle condizioni dello statuto, e l'equiparazione del partner non sposato al coniuge ai fini dell'assicurazione malattia se soddisfatte le condizioni richiamate.
Stipendi e imposta unionale
L'articolo 2 fissa lo stipendio base come percentuale dello stipendio base di un funzionario UE di grado 16, terzo scatto, con aliquote differenziate per istituzione e funzione. L'articolo 3 stabilisce l'applicazione dell'imposta a profitto dell'Unione di cui al regolamento n. 260/68 e, mutatis mutandis, dell'articolo 66 bis dello statuto.
Indennità di insediamento, trasferimento e residenza
L'articolo 4 riconosce l'indennità di prima sistemazione all'entrata in funzione, l'indennità di nuova sistemazione alla cessazione, il rimborso delle spese di viaggio per il titolare e la famiglia e il rimborso delle spese di trasloco entro il massimale previsto per i funzionari, con possibilità di deroga fino a un +50% dietro fattura. L'articolo 5 prevede un'indennità di residenza pari al 15% dello stipendio base.
Assegni familiari, rappresentanza e funzione
L'articolo 6 attribuisce assegni familiari secondo la disciplina dello statuto e del relativo allegato VII. L'articolo 7 prevede un'indennità mensile di rappresentanza con importi differenziati per istituzione e ruolo. L'articolo 8 riconosce, solo per i presidenti di sezione della Corte di giustizia e il primo avvocato generale, una specifica indennità di funzione mensile.
Missioni
L'articolo 9 disciplina il rimborso delle spese di missione fuori sede: viaggio, albergo e un'indennità giornaliera pari al 105% di quella prevista dallo statuto.
Indennità transitoria post-mandato
L'articolo 10 prevede un'indennità transitoria mensile dal primo giorno del mese successivo alla cessazione delle funzioni. La durata corrisponde al periodo di servizio, ma non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni; l'importo varia dal 40% al 65% dello stipendio base in funzione dell'anzianità di servizio. L'indennità cessa in caso di nuova nomina in un'istituzione UE, elezione al Parlamento europeo, raggiungimento dell'età pensionabile o decesso. Sono previste regole di coordinamento con redditi da nuova attività retribuita, obbligo di dichiarazione annuale e riservatezza dei dati; gli ex titolari mantengono gli assegni familiari se ne ricorrono le condizioni.
Pensione di vecchiaia
L'articolo 11 collega il diritto alla pensione vitalizia al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dallo statuto, con possibilità di anticipazione fino a sei anni prima applicando coefficienti di riduzione. L'articolo 12 stabilisce il metodo di calcolo della pensione in base all'ultimo stipendio base e alla durata del servizio, con ripartizione proporzionale se vi sono state più funzioni in istituzioni UE diverse. L'articolo 13 pone il costo a carico del bilancio generale dell'Unione, con garanzia collettiva degli Stati membri secondo il criterio di ripartizione delle spese.
Invalidità e decesso in servizio
L'articolo 14 disciplina il trattamento in caso di invalidità totale: pensione vitalizia minima del 30% dello stipendio base se l'invalidità è permanente, oppure rendita del 60% o del 30% se temporanea, con trasformazione in pensione al raggiungimento dell'età pensionabile o dopo sette anni. L'articolo 16 riconosce al coniuge superstite o ai figli a carico, in caso di decesso in servizio, la retribuzione fino al terzo mese successivo al decesso.
Copertura sanitaria, prestazioni sociali e surrogazione
L'articolo 15 estende ai titolari e, in certi casi, agli ex titolari il regime sanitario degli articoli 72 e 73 dello statuto, con obblighi di dichiarazione di rimborsi ottenuti altrove e coordinamento con assicurazioni complementari private. Gli ex titolari che percepiscono pensione, indennità transitoria o rendita di invalidità possono ottenere la copertura sanitaria; altri ex titolari possono chiederla se non esercitano attività retribuita e sopportano integralmente i contributi. Si applicano anche le prestazioni per nascite e decesso di cui agli articoli 74 e 75 dello statuto. L'articolo 17 prevede la surrogazione dell'Unione verso il terzo responsabile quando invalidità o decesso siano imputabili a terzi.
Pensione di riversibilità
L'articolo 18 disciplina la pensione di riversibilità per coniuge superstite e figli a carico del titolare o ex titolare con diritto a pensione. Sono previste aliquote del 60% per il coniuge, del 10% per ogni orfano di un genitore e del 20% per ogni orfano di entrambi i genitori; in caso di decesso in servizio, la misura del coniuge è pari al 36% dello stipendio base. Sono previsti limiti complessivi, decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, regole per gli orfani fino a 21 anni o 25 in caso di formazione, mantenimento della prestazione in caso di malattia o invalidità, esclusione in talune ipotesi matrimoniali e corresponsione di un capitale in caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite.
Attualizzazione, coefficienti correttori e non cumulabilità
L'articolo 19 dispone l'attualizzazione delle indennità di rappresentanza e funzione e delle prestazioni pensionistiche e rendite secondo l'articolo 65 e l'allegato XI dello statuto, anche per i mandati in corso o cessati prima del 4 marzo 2016. L'articolo 20 applica ai trattamenti economici i coefficienti correttori dell'articolo 64 dello statuto, ove pertinenti. L'articolo 21 vieta la cumulabilità tra indennità transitoria, pensione di vecchiaia, pensioni e rendite di invalidità, prevedendo l'applicazione soltanto del regime più favorevole e la cessazione dell'indennità transitoria al raggiungimento dell'età pensionabile.
Modalità di pagamento
L'articolo 22 stabilisce che le somme dovute per stipendio, indennità e alcune prestazioni siano versate nel paese di svolgimento delle funzioni o, su richiesta, in euro su conto nell'Unione. Per indennità e pensioni si esclude l'applicazione di coefficienti correttori; per i residenti fuori UE è ammesso il pagamento in euro o, in deroga, nella valuta locale del paese di residenza.
Misure sanzionatorie, transitorie e abrogazioni
L'articolo 23 prevede la possibile decadenza dai diritti all'indennità transitoria o alla pensione in caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, senza effetti sugli aventi diritto. L'articolo 24 consente ai titolari ed ex titolari già in carica prima del 4 marzo 2016 di chiedere, entro sei mesi da tale data, l'applicazione delle norme sull'assicurazione malattia; inoltre rinvia ad alcune disposizioni transitorie dello statuto, adattando la data di riferimento al 4 marzo 2016. L'articolo 25 abroga i precedenti regolamenti, decisioni e altri atti indicati, con mantenimento dell'applicazione ai mandati in corso o già cessati alla data del 4 marzo 2016, e dispone che i riferimenti agli atti abrogati si intendano fatti al nuovo regolamento. L'articolo 26 fissa l'entrata in vigore al 4 marzo 2016 e conferma l'applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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