Regolamento (UE) 2016/284
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/284 della Commissione, del 29 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all’importazione per specifici ortofrutticoli, che servono come base per determinare il prezzo di entrata all’importazione nell’Unione. La Commissione li adotta in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, secondo un calcolo giornaliero fondato su dati variabili. Il provvedimento contiene un allegato con i valori per codice NC e paese terzo di origine, ed è immediatamente applicabile dalla sua pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata all'importazione nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli indicati nell’allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e, per ciascun prodotto, in funzione del paese terzo di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/284 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all’importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una fissazione giornaliera dei valori sulla base di dati variabili.
Base giuridica e funzione del meccanismo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, evidenziando che i valori forfettari all’importazione sono stabiliti per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione. La funzione del meccanismo è quella di supportare la determinazione del prezzo di entrata per le importazioni di ortofrutta dai paesi terzi, secondo criteri tecnici e aggiornati quotidianamente.
Ambito oggettivo di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato, identificati tramite codice NC. I valori sono differenziati anche in base al paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto operativo dell'allegato
L’allegato contiene i valori forfettari in EUR/100 kg per ciascuna combinazione di prodotto e origine. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, alcune categorie di pomodori, cetrioli, lattughe e agrumi/meloni o prodotti assimilati, con valori diversi a seconda del paese di provenienza. Il sistema mostra una tariffazione parametrata che consente l’applicazione uniforme del prezzo di entrata all’importazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Ciò assicura l’immediata operatività dei valori fissati per le importazioni interessate.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC del prodotto e codice del paese terzo di origine.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criteri di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri previsti per i prodotti e i periodi elencati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L’allegato elenca i valori forfettari all’importazione per diversi codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione per specifici paesi terzi e per il codice "ZZ" corrispondente a "altre origini". I valori variano in funzione della combinazione prodotto/origine.
Come è indicizzato
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