Cassazione Penale, Sentenza n. 45221/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme di diritto processuale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. Il ricorrente ha denunciato che il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena nonostante l'elemento ostativo (pregresse condanne determinanti il superamento del limite di cui all'art. 163 c.p.) fosse documentalmente conosciuto dal giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio; in sostanza si contesta la mancata verifica ex actis della conoscenza concreta dei precedenti ostativi da parte del giudice che originariamente concesse il beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Isernia per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che, benché vi fossero cause ostative (pregresse condanne che, sommate alle successive, superavano il limite dell'art. 163 c.p.), il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di aver eseguito il controllo ex actis necessario per verificare se tali cause risultassero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione della sospensione condizionale. Per questo motivo (mancata acquisizione del fascicolo o degli atti e mancata motivazione sul controllo richiesto dalla giurisprudenza) l'ordinanza è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Regola i casi ostativi alla concessione della sospensione condizionale; la Corte richiama l'obbligo di verificare se tali cause fossero documentali al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio
art. 164 cod. pen.
Richiamato in relazione agli effetti della sospensione e alle condizioni per la sua revoca; la Corte sottolinea che la revoca non può fondarsi se il beneficio era stato originariamente concesso in presenza di cause ostative documentali a meno che ciò risultasse dagli atti
art. 163 cod. pen.
Norma sul cumulo delle pene e sui limiti che, se superati per effetto delle precedenti sospensioni, costituiscono causa ostativa alla concessione; nel caso concreto le condanne pregresse cumulavano con quelle successive oltre il limite previsto
art. 674 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di revoca della sospensione condizionale su richiesta del pubblico ministero; la Corte evidenzia l'onere del giudice dell'esecuzione di accertare preliminarmente la documentale conoscenza dei precedenti ostativi
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento ai poteri istruttori del giudice dell'esecuzione: la Corte afferma che il giudice deve esercitare, anche d'ufficio, tali poteri per acquisire il fascicolo relativo alla sentenza che ha concesso il beneficio
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma di cassazione che autorizza il ricorso per violazione di legge; richiamata quale titolo formale del gravame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata limitazione nella riproduzione del motivo di ricorso (contenuto ed estensione del motivo trascritto)
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per cause ostative richiede preliminarmente che il giudice dell'esecuzione verifichi se tali cause fossero documentalmente note al giudice che originariamente concesse il beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione è obbligato a svolgere, anche d'ufficio, gli accertamenti istruttori (art. 666, comma 5 c.p.p.) e ad acquisire il fascicolo della causa in cui fu concessa la sospensione quando è in discussione la conoscenza documentale di precedenti ostativi.
- Se il beneficio è stato concesso pur in presenza di cause ostative, la revoca è ammissibile solo se risulta che quelle cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione; altrimenti la revoca è viziata e suscettibile di annullamento.
- La motivazione dell'ordinanza di revoca deve esplicitare l'esito del controllo ex actis: la mancanza di tale verifica o la mancata documentazione dell'accertamento determina l'annullamento del provvedimento.
- In presenza di precedenti sospensioni e condanne occorre verificare il superamento dei limiti di cumulo previsti dall'art. 163 c.p.; il superamento può costituire causa ostativa alla concessione o elemento per la revoca, ma solo se la conoscenza di tali precedenti non era già possibile al tempo della concessione.
- La prudenza del giudice dell'esecuzione nel richiedere e acquisire la documentazione originale o copie del fascicolo processuale è fondamentale per evitare censure di legittimità in Cassazione.
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