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Ordinanza

Ordinanza n. 1023/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria relativamente per aver valutato la risposta fornita al quesito n.59 errata, sottraendo punti 0.125 dal totale e facendo sì, in tal modo, che il candidato fosse considerato solamente "idoneo" ma non ammesso alla fase successiva (fisica).

Giustizia amministrativa202600898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e, nell'ambito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris sulla base delle osservazioni puntualmente fornite dall'Amministrazione resistente. La domanda di sospensione è stata quindi respinta. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria della procedura selettiva, nella parte in cui ha considerato errata la risposta al quesito n. 59, sottraendo 0,125 punti e qualificando il candidato come idoneo ma non ammesso alla successiva fase fisica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato la graduatoria chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, della valutazione relativa al quesito n. 59. Ha contestato la qualificazione come errata della risposta fornita, sostenendo che la sottrazione di 0,125 punti ne aveva determinato l'inserimento tra gli idonei non ammessi alla fase fisica. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi specifici di illegittimità né le puntuali argomentazioni dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata valutata secondo il rito cautelare, mediante sommario esame della sussistenza del fumus boni iuris; il TAR ha escluso tale presupposto e ha rigettato la sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di una graduatoria è subordinata, tra l'altro, alla ravvisabilità del fumus boni iuris sulla base di un esame sommario degli atti e delle deduzioni delle parti.
  • Il giudice amministrativo può rigettare la domanda cautelare quando, anche alla luce delle osservazioni dell'amministrazione resistente, non emerga con apprezzamento sommario una ragionevole probabilità di fondatezza delle censure rivolte alla valutazione concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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