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Sentenza

Sentenza n. 2751/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 5317/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 5317/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, lamentando la mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio ha riferito che l’Amministrazione aveva medio tempore dato esecuzione alla sentenza; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese di lite con distrazione e rinunciando espressamente agli interessi legali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’Amministrazione aveva eseguito il titolo e la ricorrente aveva confermato la richiesta di definire il giudizio per tale ragione. Ha condannato il Ministero alle spese, applicando la regola della soccombenza virtuale in considerazione della manifesta fondatezza del ricorso: € 189,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei patrocinanti dichiaratisi antistatari. La ricorrente ha rinunciato agli interessi legali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La controversia è stata proposta come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.; la sentenza non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione dà esecuzione al titolo e il ricorrente chiede la definizione del giudizio per tale ragione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’esecuzione sopravvenuta del titolo, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale; nel caso in cui il ricorso fosse manifestamente fondato, esse sono poste a carico dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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