Cassazione Penale, Sentenza n. 31526/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per plurimi episodi di importazione tentata di droga. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità del sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che, dopo le assoluzioni di alcuni coimputati dal reato associativo, restavano solo due soggetti noti e che la Corte territoriale non aveva indicato in modo concreto il ruolo dei presunti partecipi ignoti, la stabilità del loro contributo e il dolo di partecipazione. Con il secondo motivo ha dedotto che mancava un programma criminoso indeterminato, poiché risultavano solo tre tentativi di importazione in un arco temporale ristretto, più compatibili con un concorso di persone in reati continuati che con una stabile associazione. Con il terzo motivo ha censurato l’identificazione dell’imputato quale utilizzatore di un Blackberry e il relativo riconoscimento vocale, lamentando travisamento della prova e assenza di riscontri adeguati. Con il quarto motivo ha contestato l’attribuzione del ruolo di capo o organizzatore, ritenendo che un eventuale coordinamento con un solo soggetto non bastasse a integrare la qualifica apicale. Con il quinto motivo ha sostenuto che i fatti fossero al più un tentativo non punibile o un reato impossibile, per l’asserita inconsistenza dell’offerta di droga da parte dei fornitori esteri. Con il sesto motivo ha contestato l’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, osservando che mancavano dati concreti su quantità, purezza o numero di dosi e che i mezzi di trasporto indicati non erano coerenti con tale aggravante. Con il settimo motivo ha lamentato un errato giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, sostenendo che dovesse essere considerato anche il fatto aggravante dell’ingente quantità nel calcolo della pena per continuazione. Con l’ottavo motivo ha censurato la pena base per il reato associativo, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata rispetto ai criteri dell’art. 133 c.p. Sono stati poi depositati motivi nuovi su ulteriori profili di travisamento della prova, intercettazioni e pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul reato associativo di cui al capo A-bis e alla circostanza aggravante dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 relativa al capo B, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Ha invece rigettato il ricorso nel resto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte di merito aveva attribuito valore decisivo a una sentenza di condanna di coimputato senza adeguato riscontro probatorio, e aveva inoltre valorizzato in modo insufficiente la presenza di eventuali ignoti e i reati-fine. Ha accolto anche il sesto motivo, giudicando manifestamente illogica la motivazione sull’aggravante dell’ingente quantità. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi connessi a tali profili, mentre ha respinto o dichiarato inammissibili le restanti doglianze, in particolare quelle sulla identificazione dell’imputato, sulla pretesa impossibilità del reato e sulle questioni non devolute in appello. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la sussistenza del sodalizio e dell’aggravante, con eventuale nuova determinazione della pena anche alla luce del corredo circostanziale.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata per i reati-fine di detenzione/importazione/cessione di stupefacenti oggetto della sentenza di merito.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ribadisce che richiede una struttura stabile, un programma criminoso non occasionale e la prova della partecipazione effettiva dei sodali.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Invocato quale motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 238 bis cod. proc. pen.
Le sentenze irrevocabili sono utilizzabili come prova del fatto in esse accertato, ma non operano automaticamente: necessitano di riscontri e non vincolano il giudice quanto ai fatti e ai giudizi contenuti.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni o i fatti desunti da precedenti sentenze devono essere valutati insieme ad altri elementi di prova e riscontrati esternamente.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante dell’ingente quantità; la Corte ha ritenuto illogica la motivazione che la desumeva dai mezzi di trasporto e dalle risorse impiegate senza dati concreti sulla quantità di droga.
art. 62 bis cod. pen.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado.
art. 69, comma 2, cod. pen.
Richiamato per il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato in relazione al reato continuato e alla determinazione della pena per i reati satellite.
art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato dalla difesa nella censura sul trattamento sanzionatorio e sulla graduazione del fatto.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di commisurazione della pena e per la valutazione della personalità dell’imputato e dei dati oggettivi del fatto.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa nel motivo sulla pena, senza rilievo decisivo nella decisione finale.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa nel motivo sulla proporzione della pena.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per i motivi nuovi depositati in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prova dell’esistenza del sodalizio non può fondarsi in modo decisivo sulla sola sentenza irrevocabile di condanna di un coimputato: essa è utilizzabile come elemento di prova del fatto accertato, ma richiede sempre riscontri esterni e non comporta alcun automatismo decisorio.
- La riduzione del numero dei soggetti ritenuti partecipi, per effetto di assoluzioni dal reato associativo, impone una motivazione specifica sulla permanenza del requisito plurisoggettivo e sulla concreta individuazione, anche per relationem, dei partecipi rimasti ignoti; un generico richiamo a soggetti non identificati o al coinvolgimento in reati-fine non basta a dimostrare la loro partecipazione all’associazione.
- La distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone in reati in continuazione richiede la verifica di un quid pluris organizzativo: serve una struttura stabile e un programma criminoso duraturo, non essendo sufficiente la commissione ravvicinata di più episodi illeciti o la mera cooperazione in singoli reati.
- In tema di intercettazioni, l’identificazione degli interlocutori non richiede necessariamente una perizia fonica; il giudice può utilizzare più elementi convergenti, come contenuto delle conversazioni, riconoscimento delle voci da parte degli operanti, intestazione delle utenze e riscontri fattuali esterni. Chi contesta l’identificazione deve indicare specifici elementi oggettivi di segno contrario.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica con precisione l’atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la motivazione e la sua decisività rispetto alla ratio decidendi; non è sufficiente una critica generica o alternativa alla ricostruzione del giudice di merito.
- L’aggravante dell’ingente quantità in materia di stupefacenti richiede un supporto probatorio concreto sulla consistenza della fornitura o dell’operazione: dati meramente indiretti o neutri, come il mezzo di trasporto o il costo logistico, non sono di per sé sufficienti se non consentono di stimare in modo attendibile l’entità della droga oggetto del fatto.
- Nel reato continuato, se le attenuanti generiche sono riconosciute per elementi soggettivi riferiti alla persona dell’imputato, esse devono essere considerate con riferimento a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione e, se vi sono aggravanti contestate sui singoli episodi, il giudizio di bilanciamento deve riguardare ciascuno di essi.
- La pena per i reati satellite nella continuazione deve essere motivata tenendo conto del corredo circostanziale relativo a ciascun reato, non soltanto del fatto ritenuto più grave, soprattutto quando il trattamento sanzionatorio incide in modo apprezzabile sulla pena complessiva.
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