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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02652/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario alcune cartelle di pagamento deducendo, in sostanza, l'intervenuta prescrizione dei crediti dopo la notifica delle cartelle e contestando anche il quantum residuo e l'eventuale efficacia interruttiva di una richiesta di rateizzazione riferibile solo ad alcune delle cartelle. La Commissione provinciale aveva dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, mentre la Commissione regionale, su appello dell'Amministrazione finanziaria, aveva riformato la decisione ritenendo che le cartelle avessero importi superiori a mille euro e che la richiesta di rateizzazione avesse interrotto la prescrizione. In cassazione il ricorrente denunciava nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame della prescrizione maturata, sostenendo che gli estratti di ruolo erano stati impugnati per far valere la prescrizione sopravvenuta alla notifica e che il debito residuo delle due cartelle era inferiore a mille euro, mentre solo due delle sedici cartelle impugnate sarebbero state oggetto di rateizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, per effetto dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza di specifici e tassativi pregiudizi: partecipazione a una procedura di appalto, riscossione di somme da soggetti pubblici con le verifiche ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, oppure perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Le Sezioni Unite avevano già affermato che la norma si applica ai processi pendenti e che l'interesse può essere allegato anche in cassazione, ma nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto alcun interesse qualificato tra quelli previsti dalla legge. Per questo è mancato il presupposto per la proponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e del correlato atto presupposto. Le spese sono state compensate integralmente per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 119/2018

    richiamato nei gradi di merito come base della declaratoria di estinzione del giudizio, ma non confermato in appello e non decisivo in cassazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    evocato dal ricorrente come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    ha introdotto una disciplina che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione solo in presenza di specifici pregiudizi tassativamente indicati

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    «L'estratto di ruolo non è impugnabile»; «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure ... per la riscossione di somme ... ex art. 48-bis ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»

    la Corte lo applica in senso restrittivo, escludendo l'ammissibilità dell'impugnazione quando non sia allegato e dimostrato uno dei pregiudizi tassativi

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi legittimare l'impugnazione diretta

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato quale fonte dei soggetti pubblici rilevanti per le verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio idoneo a fondare la diretta impugnazione del ruolo o della cartella

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come base del contraddittorio sulla proposta del relatore nel procedimento in camera di consiglio

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per l'ammissibilità del deposito documentale in cassazione a sostegno della persistenza dell'interesse ad agire

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giudiziale immediata contro il ruolo o la cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi specifici previsti dalla legge.
  • La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato, si applica ai processi pendenti perché attiene alla specificazione dell'interesse ad agire, non a una nuova regola processuale incompatibile con i giudizi in corso.
  • Nel giudizio di legittimità l'interesse ad agire può essere allegato anche successivamente, ma deve comunque risultare in modo chiaro e documentato; in mancanza della deduzione di un interesse qualificato, il ricorso contro l'estratto di ruolo è inammissibile.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è eccezionale e presuppone un pregiudizio attuale e concreto riconducibile a ipotesi tassative, non essendo sufficiente il mero interesse alla rimozione dell'atto o la contestazione del merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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