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Sentenza

Sentenza n. 3939/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 464 del 11 aprile 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato commerciale, nonché successiva SCIA in variante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire e la successiva SCIA in variante deducendo, tra l'altro, la violazione delle misure di salvaguardia derivanti dall'adozione del piano particolareggiato della zona A2 di Santo Spirito; l'erronea qualificazione dell'intervento e l'aumento di sagoma, volumetria e prospetti; l'errato computo del vano in copertura e del piano interrato come volumi non computabili; la violazione delle distanze legali e la compromissione delle vedute; il difetto di istruttoria e di presupposti; l'illegittima occupazione di circa 30 mq di suolo pubblico, che avrebbe ampliato il lotto e la volumetria; nonché il difetto di motivazione. Il TAR aveva dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse concreto e attuale, ritenendo che la mera vicinitas non fosse sufficiente e che le opere contestate riguardassero il lato opposto dell'edificio. In appello la ricorrente ha contestato tale ricostruzione, deducendo di essere proprietaria anche del piano rialzato e del giardino direttamente confinante con il nuovo edificio e allegando pregiudizi concreti consistenti in compromissione di riservatezza, luce, aerazione e vedute, incremento del carico urbanistico e delle emissioni sonore, oltre alla lesione dei valori storico-identitari della zona.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo d'appello relativo all'interesse a ricorrere, rilevando che il TAR aveva erroneamente ricostruito la consistenza della proprietà, la quale comprendeva anche il piano rialzato e un giardino pertinenziale confinante con l'area dei lavori. Ha affermato che la vicinanza dei fondi, combinata con la natura dell'intervento e con la destinazione commerciale degli spazi, rendeva ragionevolmente probabili pregiudizi concreti alla riservatezza, alla luminosità, all'aerazione, al godimento del bene e al carico urbanistico; non era necessaria la prova piena del danno. Ha inoltre rilevato la carenza della valutazione del TAR e il pregiudizio alle garanzie difensive derivante dalla decisione semplificata su una questione decisiva non adeguatamente discussa. Esaminati i motivi riproposti, tuttavia, li ha respinti nel merito. Le limitazioni più rigorose del piano particolareggiato alla demolizione e ricostruzione riguardavano gli edifici dotati di caratteri architettonici e tipologici propri del contesto storico-identitario, mentre l'edificio interessato era qualificato dallo strumento urbanistico come avente forme architettoniche in contrasto con l'ambiente. Il vano in copertura è stato correttamente qualificato come volume tecnico, essendo privo di autonomia funzionale e destinato esclusivamente agli impianti; perciò non doveva essere computato nella volumetria né rilevava ai fini delle distanze. Anche il piano interrato, integralmente sotto il piano di campagna, pertinenziale, servente e privo di autonomia funzionale, era escluso dal computo della volumetria secondo il regolamento edilizio comunale. Non sono state provate violazioni delle distanze, poiché il vano presentava pareti cieche e soluzioni idonee a escludere vedute o introspezioni. La ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile risultava adeguatamente fondata sulla documentazione amministrativa, catastale, sui successivi interventi e su un titolo in sanatoria, senza elementi certi di difformità originaria. Quanto alla disponibilità dell'area, il permesso di costruire poteva essere rilasciato sulla base di un titolo idoneo a dimostrarne la qualificata disponibilità, senza necessità di un accertamento definitivo della proprietà, riservato al giudice ordinario. La censura sull'eventuale occupazione di suolo comunale è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale lesione avrebbe riguardato il Comune e non la ricorrente. Le ulteriori censure relative alla SCIA in variante sono state ritenute non decisive o reiterative. L'appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne ha invocato la violazione con riferimento alle misure di salvaguardia; il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina urbanistica risultante dal piano particolareggiato e non fondate le censure.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione è stata ritenuta coerente con la disciplina applicabile.

  • art. 31 Regolamento edilizio del Comune di Bari

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli interventi edilizi e del computo delle volumetrie; le relative censure sono state respinte.

  • art. 33.5.4 Regolamento edilizio del Comune di Bari

    È stato invocato per contestare il computo delle volumetrie; il giudice ha ritenuto non fondate le contestazioni.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    La censura relativa alle distanze tra costruzioni e pareti finestrate è stata respinta perché il vano tecnico non rilevava ai fini delle distanze e risultavano pareti cieche e soluzioni idonee a escludere vedute o introspezioni.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai presupposti del permesso di costruire; il giudice ha ritenuto sufficiente la dimostrazione della qualificata disponibilità dell'area, senza necessità di un definitivo accertamento dei diritti reali.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il dedotto difetto di motivazione non è stato ritenuto idoneo a determinare l'illegittimità degli atti impugnati.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell'immobile può essere ricostruito considerando il titolo originario, gli interventi successivi e la documentazione complessivamente disponibile; nel caso concreto tale documentazione non dimostrava una difformità originaria incidente sulla volumetria assentita.

  • artt. 12, 18 e 23 Regolamento edilizio del Comune di Bari

    I locali interrati integralmente sotto il piano di campagna, pertinenziali, serventi, privi di autonomia funzionale e non destinati a uso abitativo o commerciale autonomo sono esclusi dal computo della volumetria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'appello in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La mera vicinitas non fonda automaticamente l'interesse a ricorrere contro un titolo edilizio, ma è sufficiente, insieme alle caratteristiche dell'intervento e alla concreta relazione tra i fondi, a rendere ragionevolmente probabile un pregiudizio alla luminosità, all'aerazione, alla riservatezza, alle vedute, al godimento del bene o al carico urbanistico; non è necessaria la prova piena di un danno già verificatosi.
  • La verifica dell'interesse a ricorrere in materia edilizia deve essere compiuta sulla base dell'effettiva consistenza e ubicazione della proprietà del ricorrente e delle specifiche caratteristiche dell'intervento, evitando valutazioni astratte o fondate su una ricostruzione fattuale incompleta.
  • Le limitazioni urbanistiche più rigorose alla demolizione e ricostruzione previste per edifici inseriti in contesti storico-identitari operano quando l'edificio possiede i caratteri architettonici e tipologici tutelati dallo strumento urbanistico; se il piano lo qualifica come edificio in contrasto con l'ambiente e privo di tali caratteri, non possono essere applicate per il solo pregio storico-identitario dell'area circostante.
  • Un vano in copertura è qualificabile come volume tecnico, e quindi non computabile nella volumetria né rilevante ai fini delle distanze, quando è strettamente strumentale agli impianti dell'edificio, privo di autonomia funzionale e non suscettibile di utilizzazioni diverse, secondo la concreta configurazione progettuale assentita.
  • I locali completamente interrati possono essere esclusi dal computo della volumetria quando la disciplina edilizia li qualifica come pertinenziali e serventi, privi di autonomia funzionale, non agibili autonomamente e non destinati a usi abitativi o commerciali indipendenti; la mera possibilità ipotetica di un diverso uso non è sufficiente a superare tale qualificazione.
  • Il rilascio del permesso di costruire richiede la dimostrazione di una qualificata disponibilità dell'area, ma non un accertamento pieno e definitivo della proprietà o degli altri diritti reali, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario; la contestazione della proprietà è rilevante nel processo amministrativo solo se sorretta da uno specifico interesse del ricorrente alla demolizione o all'annullamento del titolo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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