Sentenza n. 2713/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento dell’atto di diniego della parità scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot.n. AOODRCA 56911 del 25 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica a un istituto privato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli studenti hanno impugnato il diniego della parità scolastica adottato dall'USR Campania nei confronti dell'istituto privato presso il quale erano iscritti, deducendo il pregiudizio derivante dall'interruzione del percorso scolastico in regime di parità e invocando una posizione di affidamento maturata anche in ragione dell'avvio delle attività didattiche sulla base di decreti cautelari monocratici, successivamente non confermati. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione attiva. Il TAR ha rilevato che il medesimo diniego era già stato impugnato dal gestore dell'istituto dinanzi al TAR Lazio, con censure sovrapponibili, e ha esaminato d'ufficio la sussistenza delle condizioni dell'azione. La questione decisiva era se gli studenti fossero titolari di un interesse legittimo autonomo correlato al potere amministrativo di riconoscimento della parità scolastica oppure soltanto di un interesse di fatto o di una posizione contrattuale riflessa derivante dal rapporto con l'istituto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare il merito delle censure contro il diniego. La legittimazione e l'interesse a ricorrere devono sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino alla decisione; richiedono una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita inciso dal potere amministrativo, nonché una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa o attenuata dalla sentenza. Nel caso concreto, il rapporto amministrativo relativo al riconoscimento della parità scolastica intercorre esclusivamente tra Ministero e gestore dell'istituto: quest'ultimo presenta l'istanza, partecipa al procedimento, deve dimostrare il possesso dei requisiti ed è destinatario del diniego. Gli studenti non sono interlocutori diretti dell'esercizio del potere e non sono titolari di un interesse legittimo autonomo alla concessione della parità. La loro posizione deriva da un rapporto contrattuale con l'istituto per l'erogazione del servizio scolastico e costituisce un vantaggio meramente riflesso rispetto al potere amministrativo. Tale posizione avrebbe potuto, ricorrendone i presupposti, fondare un intervento nel giudizio promosso dal gestore ai sensi dell'art. 28 c.p.a., ma non un'autonoma impugnazione del diniego. Il TAR ha inoltre escluso che i decreti cautelari monocratici non confermati potessero generare un affidamento giuridicamente tutelabile o un'aspettativa alla conservazione dell'utilità interinale, poiché la loro mancata conferma ne ha determinato la caducazione retroattiva. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, in favore delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento è proponibile solo da chi sia titolare della legittimazione e dell'interesse a ricorrere rispetto all'atto impugnato.
art. 35 c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione all'azione quando il ricorrente non è titolare, rispetto al rapporto amministrativo controverso, di una posizione giuridica protetta configurabile come interesse legittimo.
art. 39 c.p.a.
Consente il richiamo delle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui il divieto di far valere in nome proprio diritti altrui previsto dall'art. 81 c.p.c.
art. 28 c.p.a.
La posizione giuridica connessa o dipendente dal rapporto amministrativo principale può, ricorrendone i presupposti, trovare tutela mediante intervento nel giudizio promosso dal titolare della posizione principale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio, come l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui
Esclude l'esercizio dell'azione in nome proprio per provocare effetti giuridici nella sfera di un altro soggetto, salvo espressa previsione legislativa.
art. 1, comma 3, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
L'istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal soggetto gestore o dal suo rappresentante legale, individuando quest'ultimo quale interlocutore del procedimento.
art. 1, comma 6, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
L'onere di dimostrare il possesso dei requisiti necessari al riconoscimento della parità scolastica grava sul gestore dell'istituto.
art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 novembre 2007, n. 267
Il gestore è tenuto a dichiarare la permanenza dei requisiti e a comunicare le variazioni relative alla gestione, organizzazione e funzionamento della scuola, confermandone la centralità nel rapporto amministrativo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è rivolto al soggetto gestore, quale destinatario del procedimento di riconoscimento della parità scolastica.
art. 100 c.p.c.
Richiede un interesse concreto e attuale per proporre la domanda giudiziale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo impugnatorio, legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione: devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione, richiedendo rispettivamente una posizione qualificata e differenziata correlata al bene della vita inciso dal potere e una lesione concreta e attuale suscettibile di utilità effettiva in caso di accoglimento.
- Quando un provvedimento amministrativo è adottato nell'ambito di un rapporto bilaterale tra amministrazione e gestore di un servizio o di un'attività, la legittimazione autonoma all'impugnazione spetta, di regola, al soggetto titolare della posizione sostanziale direttamente coinvolta nel procedimento e destinatario dell'atto; gli utenti che subiscono effetti solo riflessi non possono proporre autonomamente l'azione di annullamento in assenza di una specifica posizione di interesse legittimo.
- Gli studenti iscritti a un istituto privato non sono titolari di un interesse legittimo autonomo a impugnare il diniego della parità scolastica, quando il procedimento attribuisce al gestore la titolarità dell'istanza, degli obblighi dichiarativi, della partecipazione istruttoria e dell'onere di provare i requisiti; la loro posizione contrattuale nei confronti dell'istituto integra un interesse riflesso, eventualmente tutelabile mediante intervento nel giudizio promosso dal gestore.
- Un decreto cautelare monocratico non confermato dal collegio non consolida un affidamento giuridicamente tutelabile né un'aspettativa alla conservazione dell'utilità conseguita interinalmente; la mancata conferma determina la caducazione retroattiva degli effetti cautelari provvisori.
- L'interesse di fatto o la posizione contrattuale dipendente dal rapporto amministrativo principale non consentono di far valere in nome proprio, salvo espressa previsione di legge, effetti giuridici nella sfera del titolare della posizione sostanziale direttamente incisa dall'amministrazione.
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