Cassazione Penale, Sentenza n. 26924/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (07/03/2025) che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame promossa avverso la convalida di sequestro preventivo d'urgenza del 30/01/2025. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., che la motivazione dell'ordinanza era carente, contraddittoria o manifestamente illogica e che il provvedimento impugnato era stato erroneamente ritenuto non autonomamente impugnabile, senza che il giudice avesse qualificato diversamente l'impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia formale dell'interessato, comunicata tramite il procuratore speciale (rinuncia ricevuta via p.e.c. il 30/05/2025). Essendo la rinuncia all'impugnazione atto formale, irrevocabile e recettizio, si è ritenuta sussistente la causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., con conseguente impedimento alla valutazione dei motivi di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento del motivo di ricorso (vizi della motivazione). È stata indicata dal ricorrente come titolo del motivo, ma non è stata esaminata nel merito a causa della successiva rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia formale all'impugnazione; la norma prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando il ricorrente rinuncia.
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti formali della rinuncia (atto formale e recettizio) e alla necessità che la dichiarazione sia resa nelle forme e dai soggetti legittimati.
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione, se effettuata nelle forme e da soggetto legittimato, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ed impedisce la valutazione dei motivi di merito.
- La rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio: va resa nelle forme previste (es. atto processuale, mezzo idoneo come p.e.c.) e da chi è legittimato a rinunciare (difensore/procuratore speciale), altrimenti può essere contestata.
- Prima di promuovere o mantenere un ricorso, occorre verificare l'impugnabilità autonoma del provvedimento impugnato; se il giudice ritiene la controversia diretta contro un provvedimento non autonomamente impugnabile, può dichiarare l'istanza inammissibile salvo diversa qualificazione dell'impugnazione.
- La dichiarazione di rinuncia può comportare anche la condanna alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende), specie se la rinuncia determina l'inammissibilità del gravame; per evitare sanzioni è utile motivare la rinuncia con mancanza di interesse o altre ragioni determinanti.
- Se si ritiene che il giudice abbia errato nella qualificazione dell'impugnazione (es. ha ritenuto non impugnabile un atto che invece è impugnabile), è necessario agire prontamente e con le forme processuali opportune: chiedere la qualificazione alternativa dell'impugnazione o proporre i rimedi procedurali prima di eventuale rinuncia.
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