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Parere

Parere n. 478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- contro Agenzia del Demanio, avverso il provvedimento di rigetto ricorso gerarchico prot. 15163 del 25/11/2024 pagamento di somma a titolo di canone demaniale;

Giustizia amministrativa202501100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 impedisse la prosecuzione del ricorso straordinario in sede consultiva. Di conseguenza, senza esaminare i motivi relativi alla debenza dei canoni demaniali né l’istanza cautelare, ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della richiesta di pagamento di € 6.442,80 a titolo di canoni demaniali relativi a un rapporto di enfiteusi nel Comune di Roma e del successivo rigetto del ricorso gerarchico.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la richiesta dell’Agenzia del Demanio di pagamento di € 6.442,80 per canoni demaniali, nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e dell’istanza di autotutela, sostenendo che il credito non fosse dovuto e chiedendo anche la sospensione degli effetti degli atti. Nel corso del procedimento l’amministrazione ha depositato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, ai fini della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Osservazioni

Opposizione dell’amministrazione e trasposizione

L’opposizione depositata dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario davanti al Consiglio di Stato in sede consultiva.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    opposizione ai fini della trasposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199 in sede giurisdizionale

    L’opposizione dell’amministrazione comporta la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale, con conseguente improcedibilità del procedimento consultivo.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario in sede consultiva.
  • Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per effetto dell’opposizione dell’amministrazione, il Consiglio di Stato non esamina i motivi di merito né l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro l’Agenzia del Demanio, avente a oggetto una richiesta di pagamento di € 6.442,80 per canoni demaniali relativi a un rapporto di enfiteusi nel Comune di Roma.

Premesse e atti impugnati

Il ricorrente aveva presentato ricorso gerarchico e contestuale istanza di autotutela contro la richiesta di pagamento dell’Agenzia del Demanio, notificata il 19 marzo 2025. La richiesta riguardava canoni demaniali riferiti a un bene individuato catastalmente e qualificato nell’atto come enfiteusi.

Il ricorso gerarchico è stato respinto dall’Agenzia del Demanio con provvedimento del 10 luglio 2025. Il privato ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato l’8 novembre 2025, chiedendo l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare dei crediti rivendicati.

Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale

L’Agenzia del Demanio ha depositato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ai fini della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

La Sezione ha ritenuto che tale opposizione impedisse la prosecuzione del procedimento nella forma del ricorso straordinario. L’effetto dell’opposizione è infatti la trasposizione della controversia davanti al giudice competente.

Esito del parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato la fondatezza dei motivi relativi alla debenza dei canoni demaniali né l’istanza sospensiva. Ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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